L’attestazione di rispondenza per le locazioni abitative agevolate: aspetti operativi concreti

07 Luglio 2026

L’attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’ac­cordo locale costituisce per le locazioni abitative “agevolate” - nel caso di contratto “non assistito” - elemento ne­cessario ai fini del conseguimento dei benefici fiscali previsti per questa specie di loca­zioni. L’attività volta alla formazione dell’attestazione in questione dà luogo a prassi specifiche diffe­renziate nelle realtà territoriali, anche in relazione alla di­versità ed alla pluralità delle organizzazioni chiamate ad operare in materia. Nel testo che segue, vengono ricordate ed esaminate alcune delle prassi attualmente seguite in ar­gomento.

Il quadro normativo

Il sistema introdotto e disciplinato dalla l. n. 431/1998 per le locazioni abitative “age­volate” prevede che - con l’intervento delle associazioni dei proprietari e degli inquilini a livello cen­trale attraverso la convenzione nazionale ed a livello locale attraverso gli accordi ter­ritoriali - siano defi­nite le condizioni che consentano la stipulazione dei contratti di locazione di cui al comma 3 dell’art. 2 della stessa legge n. 431/1998.

Nel quadro disegnato dalla normativa ora indicata, il d.m. 16 gennaio 2017 - il de­creto ministeriale di cui all’art. 2 della legge anzidetta che è attual­mente vigente - detta disposizioni specifiche circa l’attività da svolgersi a livello locale relativa­mente alla formazione delle condizioni per la stipulazione delle locazioni agevolate: vengono fissate regole circa la convocazione delle orga­nizzazioni rappresentative della proprietà e dell’inqui­linato da parte dei Comuni e circa i contenuti e le modalità operative per la formazione degli accordi locali.

L’attestazione di rispondenza per i contratti di locazione agevolata

Il decreto ministeriale anzidetto ha previsto anche (con una disposizione che non era presente nei decreti ministeriali che erano stati emanati in materia in precedenza) che le organizzazioni firma­ta­rie dell’accordo locale rilascino un’attestazione circa la “rispondenza” del con­tenuto economico e normativo del singolo contratto di locazione all’accordo territoriale, atte­stazione da utilizzarsi ai fini fiscali.

E’ stato disposto, infatti, che per i contratti di locazione “agevolati” che siano stipulati dalle parti senza l’assistenza delle rispettive organizzazioni  della  proprietà  edilizia  e  dei  conduttori, «gli accordi definiscono…le  modalità di attestazione, da  eseguirsi,  sulla  base  degli  elementi  oggettivi dichia­rati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una orga­nizzazione  firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico  e  normativo del contratto all'accordo  stesso,  anche con riguardo alle agevolazioni fi­scali» (art. 1, comma 8 del de­creto). La disposizione viene richiamata anche quanto alle locazioni transi­to­rie ed alle locazioni per studenti universitari dagli artt. 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto mini­steriale.

La previsione ha dato luogo e sta dando luogo a prassi operative specifiche, in molti casi differen­ziate nelle diverse realtà territoriali e tali da presentare disomogeneità anche in relazione alla di­versità ed alla pluralità delle organizzazioni chiamate ad operare.

Perché possa essere compreso il senso delle previsioni relative all’attestazione di rispondenza anzi­detta è necessario ricordare che l’Agenzia delle En­trate già con la risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018 ha affermato che per i contratti “non assistiti” l’acquisizione dell’attestazione rappresenta “elemento necessa­rio” per il riconoscimento delle age­volazioni tributarie collegate ai contratti di locazione a canone con­cordato. In questi casi, infatti, l’ob­bligo di acquisire l’attestazione risponde all’esigenza di dimo­strare la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare, da un lato, i contenuti dell’accordo locale e, dall’altro, i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Di contro - ha poi precisato l’Agenzia - l’attestazione non è necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del d.m. 16 gennaio 2017 o anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali. Da segnalare che, con riguardo alla questione circa la necessità o meno di allegare l’attestazione al contratto in sede di registrazione, l’Agenzia ha ricordato che non vi è alcun obbligo in questo senso per le parti ma che ciò non esclude che le parti possano comunque provvedervi posto che l’allegazione dell’attesta­zione può essere utile per documentare la sussi­stenza dei requisiti nel caso in cui il contribuente intenda fruire dell’agevolazione in virtù della quale, per la determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro, il corrispettivo annuo è considerato nella mi­sura del 70%.

Atteso, poi, che in forza dell’art. 11 del d.P.R. n. 131/1986 (T.U. imposta di registro) la ri­chiesta di registra­zione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, la circolare anzidetta ha sottolineato che per l’attestazione non vige l’obbligo della registrazione sì che in sede di registrazione del contratto l’uffi­cio procede alla registrazione anche dell’attestazione “senza autonoma applica­zione dell’imposta di registro”.

Da ricordare infine che, in applicazione di quanto prevede l’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972, per il rilascio dell’attestazione non deve essere applicata l’imposta di bollo.

Alla luce di quanto detto - dovendo ritenersi dunque che l’acquisizione dell’attestazione in esame sia obbligatoria per il conseguimento dei benefici fiscali previsti per le locazioni agevolate - la neces­sità del ricorso alla richiesta dell’attestazione ha assunto carattere di generalità per le locazioni delle tipologie anzidette.

In questa sede, prenderemo in considerazione gli aspetti operativi dell’attività relativa al rilascio delle attestazioni in questione anche al fine di verificare quali siano le modalità adottate sul piano della prassi e di accertare quali tra le modalità utilizzate dagli operatori si siano rive­late maggiormente efficienti e rispondenti alle esigenze degli interessati. Compiremo, pertanto, qui di seguito la ricogni­zione di alcune delle prassi seguite in materia conside­randone i caratteri e gli esiti.

La richiesta dell’attestazione

Prendiamo in considerazione innanzitutto l’aspetto della materia costituito dalla richiesta di rilascio dell’attestazione di rispondenza.

La prima considerazione da farsi in materia è che la richiesta del rilascio dell’attestazione deve pro­venire dall’interessato (e cioè dal locatore oppure dal conduttore): ciò si ricava dalla previsione del decreto per cui il rilascio dell’attestazione deve avvenire «sulla base degli elementi oggettivi dichia­rati dalle parti contrattuali a cura e con as­sunzione di responsabilità», condizione che evidentemente richiede l’intervento di una o dell’al­tra delle parti contrattuali.   

Ne è derivato che, sul piano operativo, in molte realtà territoriali è stato predisposto un modello di documento contenente la richiesta del rilascio dell’attestazione nel rispetto delle regole sopra ri­cordate: tale modello (che in molti casi è stato anche richiamato ed allegato allo stesso accordo locale) riflette la richiesta ad opera di uno dei soggetti che sono parti del contratto di locazione e fornisce anche l’indicazione, da parte del richiedente, degli  ele­menti obiettivi neces­sari perché possa essere effettuata dall’organizzazione cui la ri­chie­sta sia indiriz­zata la verifica della rispon­denza (elementi che vengono dichiarati dal ri­chie­dente - come pre­vede la norma - sotto la sua re­sponsabilità).

Va detto che, sulla base dell’esperienza maturata in materia, è emersa l’opportunità che - per evitare la possibilità di dichiarazioni non rispondenti alla realtà e comunque di evitare incer­tezze o equi­voci - gli elementi anzidetti siano resi oggetto di dichiarazione proveniente sia dal locatore sia dal con­dut­tore: in questo senso il modello di richiesta è stato integrato da una dichiara­zione destinata ad essere sotto­scritta dal soggetto contraente diverso da colui il quale richiedesse l’attestazione.

Quanto alla possibilità che la richiesta dell’attestazione sia formulata da parte di un soggetto terzo (per esempio da parte dall’agenzia immobiliare che si fosse occupata dell’intermediazione per la stipula­zione del contratto di locazione) deve ritenersi che questa sia consen­tita solo sulla base di una delega dell’inte­ressato (loca­tore o conduttore). Peraltro, anche in questo caso gli elementi ne­cessari ai fini del controllo della rispondenza del contratto dovranno essere dichiarati da una delle parti contraenti.

Da segnalare, infine, che in alcuni casi è stata adottata la prassi della formazione di un unico docu­mento contenente nel medesimo testo la richiesta dell’attestazione e la stessa attestazione, docu­mento da sottoscriversi sia da parte del richiedente l’at­testazione sia da parte dell’organizzazione che rilasci l’attestazione. Si tratta di prassi che non sembra possa condividersi: i contenuti dei due atti infatti sono del tutto distinti e le stesse responsabilità che vi sono collegate sono diverse sì che appare corretto che i due documenti siano distinti.

Il contenuto dell’attestazione

Va osservato, a questo punto, che l’attestazione concerne - in base a ciò che prevede la norma - spe­cificamente e sola­mente “la rispondenza” dei con­tenuti del contratto all’accordo territoriale. Deve trattarsi pe­raltro tanto dei con­tenuti economici quanto dei contenuti normativi del contratto.

Ciò che è importante segnalare è che la norma fa riferimento all’accordo locale e non al modello del contratto allegato al decreto ministeriale: ciò fa pensare che non possa essere di ostacolo al rilascio dell’attestazione l’eventuale pre­senza nel contratto di locazione di clausole - o comunque di conte­nuti - che differiscano dal testo del modello di contratto allegato al decreto ministeriale (dal mo­mento che ciò conta sono solo le divergenze rispetto alle previsioni dell’ac­cordo locale). 

Quanto al “contenuto economico” del contratto, questo riguarderà non solo la mi­sura del canone, ma ogni profilo del contratto avente peso o rilevanza sul piano econo­mico: rientreranno in questa previsione, per esempio, gli aspetti del contratto concernenti l’obbligo di pagamento delle utenze o degli oneri accessori ed anche gli aspetti riguardanti la misura del deposito cauzionale a garanzia dell’adem­pimento da parte del conduttore degli obblighi contrattuali.

Quanto, invece, all’aspetto del contratto che la norma definisce “contenuto normativo”, si tratterà di tutte le previsioni ulteriori rispetto al contenuto economico (pur inteso nel senso ampio ora segna­lato): e dunque le previsioni che concernono - tra l’altro - lo stato dell’immobile locato, la subloca­zione, i vizi del bene, la manutenzione del bene, le migliorie e le addizioni, ecc.

Come detto, di norma la verifica che qui stiamo considerando non dovrebbe riguardare il rispetto del modello di contratto allegato al decreto ministeriale del gennaio 2017: va detto però che qualche incertezza deve aversi nel caso in cui all’accordo territoriale fosse allegato il testo del contratto ministeriale. In questo caso (si tratta di ipotesi che peraltro è molto frequente per­ché a molti accordi territoriali è stato allegato al testo dell’accordo il modello anzidetto) potrebbe ritenersi che ai fini del rispetto dell’accordo locale debba essere osservato rigorosamente anche il testo del con­tratto alle­gato all’accordo (che appunto, in quanto richiamato dall’accordo, ne verrebbe a fare parte).   

I soggetti che possono rilasciare l’attestazione

Secondo quanto prevede la norma, legittimate a rilasciare le attestazioni sono le organizzazioni “fir­matarie” dell’accordo locale.

Sta di fatto, però, che in alcune realtà territoriali avviene che l’attestazione sia rilasciata anche da organizzazioni che non abbiano partecipato alla formazione dell’accordo locale ma che si siano limitate ad aderire a posteriori all’accordo stipulato e sottoscritto da altri.

Una tale prassi non appare condivisibile.  

La definizione di organizzazioni “firmatarie” dell’accordo dovrebbe ritenersi limitata a quelle orga­nizzazioni che siano state convocate dal Comune, abbiano effettivamente partecipato alla trattativa ed abbiano poi concluso (“firmato”) l’accordo territoriale. Ciò trova si ricava dalla considerazione logica e razionale che solo coloro i quali abbiano parte­cipato alla trattativa ed abbiano concluso l’ac­cordo possono avere piena conoscenza del contenuto e delle finalità dell’accordo (il quale co­stituisce il punto di incontro di istanze, esigenze, interessi di­versi e confliggenti di cui sono portatrici le orga­nizzazioni contrapposte dei proprietari e degli inqui­lini) e possono pertanto valutare se il contratto rispetti o meno il significato ed i contenuti dell’ac­cordo.

Da aggiungere, poi, che ovviamente (sulla base delle disposizioni della l. n. 431/1998 e del decreto ministeriale) non possono partecipare alle trattative per gli accordi territoriali - e tanto meno sono legittimate a rilasciare le attestazioni di rispondenza - organizzazioni che non ab­biano la natura di associazioni sindacali rappresentative dei proprietari e degli inquilini: deve dunque escludersi che la legittimazione spetti ad organizzazioni rappresentative di pro­fessio­nisti o di opera­tori che pure svolgano attività collegata al mondo degli immobili (si pensi agli ordini e collegi profes­sionali dei geometri o dei commercialisti o dei fiscalisti ed anche alle orga­nizza­zioni rappresen­tative degli agenti immobiliari). Organizzazioni di questa natura potranno forse svol­gere - se richieste - compiti di consulenza e di aiuto nei confronti delle organizzazioni sindacali rap­presentative dei pro­prietari e dei conduttori in sede di trattativa indirizzata a raggiungere l’ac­cordo territoriale, ma cer­tamente non potranno considerarsi partecipanti all’accordo e non saranno legit­timate al rilascio delle attestazioni di rispondenza.       

Un profilo particolare della questione concerne la distinzione tra l’ipotesi della bilateralità e l’ipo­tesi della unilateralità dell’attestazione. Si tratta di aspetto che può essere oggetto di fissazione da parte dell’accordo territoriale: il decreto ministeriale dispone infatti che «gli accordi definiscono … le modalità di attestazione, da eseguirsi … da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'ac­cordo».

Il fatto che si preveda che l’attestazione venga rilasciata da “almeno una” delle organizzazioni firma­tarie dell’accordo significa evidentemente che l’accordo può prevedere che l’attestazione possa es­sere unilaterale ma possa essere anche bilaterale.

Nel caso della bilateralità, si rende necessario che due distinte organizzazioni - l’una in rappresen­tanza dei pro­prietari e l’altra in rappresentanza degli inquilini - rilascino l’attestazione. E’ chiaro che questa strada comporta, in linea di massima, tempi più lunghi (la verifica del contratto deve essere compiuta non da una ma da due distinte organizzazioni) ed anche costi più elevati (il servizio viene prestato da due orga­nizzazioni ognuna delle quali dovrà essere compensata per la sua attività).

Da notare che, nella prassi, nella maggior parte dei casi si è fatto ricorso alla solu­zione dell’attesta­zione unilaterale: non sono rari però i casi in cui gli accordi territoriali hanno optato per la soluzione dell’attestazione bilaterale (questa soluzione, per esempio, è stata adot­tata dall’accordo territoriale stipulato a Milano dalle organizzazioni sindacali tradizionali).

Le modalità di verifica e controllo del contratto ai fini del rilascio dell’attestazione

Ai fini del compimento dell’attività volta al rilascio dell’attestazione, si rende necessaria da parte di colui il quale sia incaricato del rilascio dell’attestazione la lettura integrale del testo del contratto.

Ciò può dare luogo a problemi di carattere operativo soprattutto nei casi in cui il contratto sia stato redatto in modo individuale dalle parti o anche da coloro i quali (agenti immobiliari, professionisti) siano stati incaricati dalle parti di redigere il contratto.

Si renderà necessaria, pertanto, l’attività di controllo di ogni parola contenuta nel contratto: attività assai impegnativa ri­spetto alla quale è assai facile che si incorra in errori derivati da una cattiva scrit­tura del testo del contratto (da parte di chi lo abbia materialmente scritto) o da una cattiva lettura del testo (da parte di chi sia incaricato di effettuare il controllo).   

Le grandi difficoltà che si prospettano a questo proposito potrebbero essere superate - o comunque potrebbero essere ridotte - attraverso l’utilizzazione di un modello non “editabile” (e cioè non mo­dificabile) del con­tratto.

E’ il caso - per esempio - del modello che è stato predisposto in questo senso dalla Confedilizia. Si tratta di un testo fisso e non modificabile - se non quanto a determinati e specifici punti (i punti diretti all’indicazione degli elementi che variano da un con­tratto all’altro: i nominativi delle parti contraenti, i dati e l’indirizzo dell’immobile oggetto della loca­zione, il canone, la durata del contratto, l’entità del deposito cauzionale). Peraltro, i punti che sono oggetto di indicazione spe­cifica nel singolo contratto vengono ad essere scritti nel testo così predisposto in carattere “grassetto”: in que­sto modo la verifica da parte dei soggetti incaricati del controllo può essere limitata al solo controllo delle parti “mobili” (che peraltro sono evidenziate dal carattere gras­setto).

Attesa la grande utilità che tale mezzo può presentare sul piano operativo e pratico, in molti casi si è rite­nuto di cercare di diffondere nella misura massima possibile il ricorso a tale mezzo. Una delle solu­zioni che in diverse realtà locali è stata proposta in questo senso è costituita dalla riduzione della quota richiesta per il servizio di rilascio dell’attestazione nel caso in cui il contratto sia redatto con il ricorso al modello non editabile.

Altra questione che si pone con riguardo all’attività da svolgere per la verifica del contratto di loca­zione da compiere ai fini del rilascio dell’attestazione è quella che concerne il quesito circa la possi­bilità del rilascio dell’attestazione nel caso di inserimento di clausole contrattuali di­verse da quelle presenti nel modello ministeriale. Si tratta di aspetto assai delicato: e proprio per questa ragione il suggerimento che viene im­partito in materia è quello di attenersi al criterio del più assoluto rigore. A parte alcune clausole che per legge devono essere inserite nel contratto ma che non sono presenti nel modello allegato al decreto ministeriale (si tratta della clausola relativa alla presenza dell’attesta­zione di prestazione energetica - APE - e della clausola relativa alla scelta dell’adozione da parte del locatore del regime fiscale della cedolare secca), il suggerimento che viene impartito è che deve escludersi la possibilità dell’inserimento nel testo del contratto di clausole diverse da quelli presenti nel testo allegato al decreto mini­steriale.     

Le modalità in chiave di tempo dello svolgimento dell’attività diretta al rilascio dell’attestazione

Altro profilo da considerare è quello relativo ai tempi fissati per lo svolgimento dell’attività diretta al rilascio delle attestazioni di rispondenza.

Si noti che la questione si pone soprattutto con riguardo alle esigenze concrete delle agenzie immo­biliari relative alla conclusione del contratto di locazione: le agenzie immobiliari - nella maggior parte dei casi - de­vono avere la possibilità di fare sottoscrivere subito alle parti il contratto di locazione senza alcuna attesa o ritardo. Inoltre, vi è l’esigenza, per le agenzie immobiliari, di evitare che una volta che il contratto sia stato sottoscritto dai loro clienti, le parti contraenti - nel caso in cui il testo del contratto facesse emergere qualche problema - dovessero essere riconvocate perché fosse cor­retto il contratto già sotto­scritto (con tutte le conseguenze che possono derivare anche sul piano del pregiudizio per l’im­magine dell’agenzia che ab­bia pro­mosso la locazione).

Le strade seguite nella prassi per cercare di risolvere questo problema sono fondamen­talmente due.

La prima strada è data dall’invio del contratto di locazione all’organiz­za­zione che sarà incaricata del rilascio dell’attestazione prima che il contratto sia firmato. In questo modo l’or­ganizzazione richiesta del rilascio dell’attestazione potrà verificare pre­ventivamente l’“at­testabilità” del contratto ed even­tualmente richiedere modifiche o integrazioni così operando affin­ché il con­tratto possa essere fir­mato dalle parti con la garanzia che di esso sarà rilasciata dopo la firma l’atte­stazione senza problemi.

L’altra strada che viene seguita è quella dell’impegno dell’organizzazione sindacale al rispetto di tempi assai stretti per la comunicazione dell’esito del controllo: si tratta di impegno da parte dell’or­ganizzazione rap­presentativa dei proprietari o dei con­duttori che viene assunto con riguardo a ter­mini spesso assai brevi (in alcuni casi, per esempio, è stato fissato il termine di tre giorni ed in un caso addirittura il termine di sole 24 ore!).

Le modalità operative in chiave documentale

Altra questione che si pone è quella che concerne gli aspetti relativi al profilo proprio dei documenti che vengono prodotti. I documenti in questione sono più d’uno:

  • vi è il documento costituito dalla domanda di rilascio dell’attestazione sottoscritta dal richie­dente;
  • vi è il documento costituito dal contratto di locazione di cui viene dichiarata la coincidenza del contenuto all’accordo territoriale;
  • vi è poi il documento costituito dalla stessa attestazione di rispondenza;
  • vi sono poi i documenti costituiti dalle comunicazioni intervenute tra l’organizzazione sinda­cale e colui il quale abbia richiesto (quale parte del contratto di locazione, quale professioni­sta o quale agenzia immobiliare incaricata dall’interessato di seguire la cosa e conseguente­mente delegata alla richiesta) l’attestazione in esame;
  • vi sono poi i documenti relativi al compenso per l’attività di controllo che sia stata svolta.   

E’ chiaro che l’organizzazione che rilasci l’attestazione dovrà porsi nella condizione di procedere alla conservazione ed all’archiviazione di tutti tali documenti.

Peraltro, anche la soluzione più semplice del problema costituita dalla formazione di archivio in­for­matico richiederebbe studio ed orga­nizzazione.     

Da ricordare - a proposito delle questioni che riguardano gli aspetti documentali dell’at­tività in esame - che - come è stato segnalato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 2018 - non vi è l’obbligo di allegazione dell’attestazione al contratto di locazione.  

Gli aspetti economici

Un ulteriore aspetto da considerare è quello che attiene ai profili economici dell’attività relativa al rilascio delle attestazioni.

Va considerato il costo del servizio, che comporta la necessità dello svolgimento del lavoro di con­trollo dei contratti (attività che dovrà essere svolta peraltro nell’ambito di un’organizzazione - con intervento di persone e di mezzi - che sia idonea a consentire il funzionamento delle operazioni).

E’ chiaro che per lo svolgimento di tale attività le organizzazioni incaricate richiedono un compenso, compenso che viene fissato liberamente da ciascuna di esse.  

Vi è da chiedersi se per il compenso per il rilascio dell’attestazione debba essere emessa fattura e se vi debba essere applicazione dell’Iva.

Pare che se il servizio venga fornito ai soci dell’organizzazione sindacale non si renda necessaria l’emissione di fattura (si tratterebbe di attività rientrante nei compiti dell’organizzazione da svolgere in favore degli associati), mentre nell’ipotesi della fornitura del servizio a soggetti estranei all’orga­nizzazione si renderebbe necessaria l’emissione della fattura.

Ciò che è certo, poi, è che non può considerarsi consentita l’imposizione di un obbligo di iscrizione all’associazione a tutti coloro i quali si limitino a chiedere di potere beneficiare del ser­vizio in que­stione.

Da notare che quelli qui considerati sono temi assai delicati, rispetto ai quali si impone la necessità che le organizzazioni sindacali interessate si attengano a principi molto rigorosi.  

Da considerare poi - sempre con riguardo al tema che stiamo considerando - l’eventualità che oltre al rilascio dell’attestazione di rispondenza siano fornite ai richiedenti anche prestazioni ulteriori quali per esempio la prestazione relativa alla regi­strazione telematica del con­tratto di locazione.

Proprio con riferimento all’eventualità che in occasione del rilascio dell’attestazione di rispondenza siano fornite prestazioni ulteriori può essere segnalata la prassi - seguita in alcune realtà locali - per la quale da parte dell’organizzazione sin­dacale si compie l’esame del contratto di locazione anche al fine di verificare la presenza in questo di clausole e contenuti relativi ad aspetti anche diversi da quelli oggetto della verifica richiesta ai fini dell’attestazione di rispondenza: viene fornita in questo caso attività di consulenza avente un ambito più ampio di quello strettamente richiesto per il rila­scio dell’attestazione venendo se­gnalato ai richiedenti ogni profilo specifico del contratto nella pro­spettiva della verifica della confor­mità a legge e della convenienza del contratto stesso.

Come si comprende, si tratta di attività davvero utile per coloro i quali richiedono l’attestazione.    

In conclusione

In molte realtà locali, sono state raggiunte intese di carattere operativo soprattutto tra le organizza­zioni che rappresentano gli agenti immobiliari e le organizzazioni territoriali rappresentative dei pro­prietari e dei conduttori per il rilascio delle attestazioni di rispondenza nei confronti dei con­tratti stipulati con l’intervento delle agenzie immobiliari.

Gli accordi hanno fissato - come si è visto - modalità operative e condizioni non solo economiche convenienti e di favore.

  • Per esempio - quanto alle modalità operative - è stata oggetto di intesa la formulazione del documento diretto a conferire all’agenzia immobiliare la delega per la richiesta (e per il ritiro) dell’attestazione di rispondenza in rappresentanza delle parti interessate.
  • Sempre con riguardo alle modalità operative sono state raggiunte intese relative alle sca­denze dei termini di carattere temporale concor­dati per la fornitura del servizio.
  • Del pari sono state fissate regole circa l’utilizzo del modello non editabile del contratto di locazione.
  • Sono stati inoltre fissati accordi circa l’ammontare della somma relativa al compenso per il servizio che sia fornito.
  • Sono state concordati inoltre - come si è detto - specifici patti circa la fornitura di prestazioni ulteriori rispetto alla sola attestazione di rispondenza.

Con riguardo a tutti gli aspetti che abbiano elencato nei capitoli che precedono è emersa la pos­sibi­lità di raggiun­gere accordi nell’interesse sia delle organizzazioni incaricate del rilascio dell’at­te­sta­zione sia dei ri­chiedenti il servizio. Ed è evidente che - dal momento che ciò può costituire un van­taggio per tutti gli interessati - sarebbe davvero opportuno che queste intese - che sono state raggiunte per il momento solo in alcuni casi e solo in alcune realtà territoriali - vengano estese a livello generale.

Riferimenti

Le locazioni abitative agevolate: l’utilizzo per un diverso contratto dell’atte­sta­zione di rispondenza rilasciata per un primo contratto, in Il Fisco, fasc. 6, 12 feb­braio 2024;

L’attestazione di rispondenza per le locazioni agevolate secondo la circolare 19 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate, in IUS-Condominioelocazione.it, 21 luglio 2023;

Attestazione di rispondenza per le locazioni abitative “agevolate”, in IUS-Condominioelocazione.it, 11 agosto 2022;

L’attestazione di rispondenza all’accordo locale per le locazioni agevolate, tran­sitorie e per studenti universitari: primi appunti, in Arch. loc. e cond., 2018, 613;

Sforza Fogliani - Scalettaris, Nuovi contratti concordati, come stipularli, Pia­cenza 2017;

Di Marzio - Falabella, La locazione, Torino, 2010, 458.

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