Bancarotta per distrazione dell’avviamento commerciale: nuovo arresto della Cassazione
06 Luglio 2026
Secondo i giudici di merito del Tribunale di Gela e della Corte d’appello di Caltanissetta, l’imputata aveva distratto beni della fallita, segnatamente rimanenze di magazzino, un’autovettura nonché l’avviamento commerciale, trasferendoli o consentendone l’utilizzo ad altra società da lei di fatto gestita. Quanto all’avviamento, la ricorrente censurava la pronuncia impugnata sostenendo che esso non potesse costituire oggetto di distrazione in difetto del trasferimento di concreti rapporti giuridici economicamente valutabili. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24893 pubblicata il 2 luglio 2026, richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Cass., Sez. V, n. 5357 del 30 novembre 2017). Questo perché ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, non potendo costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale di un'azienda ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili (Cass., Sez. V, n. 26542 del 19 marzo 2014; Cass., Sez. V, n. 9813 del 8 marzo 2006). In definitiva, la Corte afferma che, in tema di bancarotta fraudolenta da distrazione dell’avviamento commerciale, «non è configurabile la distrazione quando la condotta investa l’avviamento in sé, non potendo ritenersi automaticamente distrattivo ogni fenomeno di trasferimento di valore da una società ad un’altra, come nel caso della mera migrazione della clientela verso un’impresa riconducibile al medesimo imprenditore, integrando, quest’ultima, un entità in grado di esprimere una mera capacità prospettica di reddito e non un rapporto giuridico attuale ed economicamente valutabile». Nel caso di specie, non essendo stato spiegato quali e quanti fattori aziendali sarebbero transitati dalla società fallita all’altra, la Corte ritiene che non sia possibile ritenere né corretta in diritto, né congrua e logica, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno dell’integrazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale avente ad oggetto la distrazione dell’avviamento commerciale della fallita. |