Assegno di mantenimento, divorzio e ruolo dell’ente previdenziale terzo
09 Luglio 2026
L’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione continua a essere dovuto sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che ne esclude la debenza, poiché solo tale definitività muta lo status delle parti e incide sugli obblighi economici. Ne consegue che l’ente previdenziale che, in forza di ordine giudiziale, trattiene e versa direttamente l’assegno al coniuge beneficiario agisce quale mero sostituto di pagamento: in difetto di tempestiva comunicazione del passaggio in giudicato, non è responsabile né tenuto alla restituzione delle somme, che restano eventualmente ripetibili solo nei confronti del percipiente. |