Assegno di mantenimento, divorzio e ruolo dell’ente previdenziale terzo

La Redazione
09 Luglio 2026

L’assegno di mantenimento disposto in separazione permane sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; l’ente previdenziale che esegue il pagamento diretto è mero terzo esecutore e non può essere destinatario della ripetizione dell’indebito.

L’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione continua a essere dovuto sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che ne esclude la debenza, poiché solo tale definitività muta lo status delle parti e incide sugli obblighi economici. Ne consegue che l’ente previdenziale che, in forza di ordine giudiziale, trattiene e versa direttamente l’assegno al coniuge beneficiario agisce quale mero sostituto di pagamento: in difetto di tempestiva comunicazione del passaggio in giudicato, non è responsabile né tenuto alla restituzione delle somme, che restano eventualmente ripetibili solo nei confronti del percipiente.

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