Verifica di anomalia, immutabilità dell’offerta economica e divieto di modifica dei costi della manodopera

06 Luglio 2026

In sede di chiarimenti non è ammissibile modificare l’offerta economica. In particolar modo, la variazione dei costi della manodopera dichiarati comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale della proposta, pregiudicando gli interessi pubblici posti a presidio delle condizioni dei lavoratori e ledendo il principio di parità di trattamento dei concorrenti.

La questione oggetto del giudizio. Il giudizio ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento con il quale il RUP, a seguito della verifica dell’anomalia dell’offerta, ha escluso la ricorrente da una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia. Il disciplinare richiedeva l’indicazione complessiva dei costi della manodopera, senza alcuna distinzione tra i servizi a canone ed i servizi extra-canone. Nello specifico, la società esclusa aveva inizialmente indicato costi della manodopera pari a 442.726,88 euro; successivamente, in sede di giustificativi, aveva integrato tale importo aggiungendo le prestazioni extra-canone che ammontavano a circa 2 milioni di euro. A causa di tale incremento la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della società contestandole la modifica dell’offerta in sede di giustificativi. La ricorrente ha impugnato la propria esclusione deducendo che l’inserimento dei costi extra-canone fosse risultato necessario solo in fase di chiarimenti, in quanto - a suo dire - tale indicazione non era prevista nel disciplinare di gara e pertanto non si sarebbe determinata alcuna illegittima modifica dell’offerta.

L’iter argomentativo del Collegio. Il TAR, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, ha ribadito il principio generale dell’immutabilità dell’offerta economica. I giudici hanno precisato che il divieto di modificare i costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia opera in termini assoluti. Tale preclusione ammette deroghe del tutto eccezionali e tassativamente individuate dalla giurisprudenza; in particolar modo, tali variazioni possono ritenersi ammissibili solo se adeguatamente giustificate e bilanciate da altre componenti del quadro economico, se riconducibili a sopravvenienze di fatto o di diritto, oppure se giustificate dalla necessità di rimediare a originari e comprovati errori di calcolo. Inoltre, il Collegio ha affermato che in sede di verifica dell’anomalia l’offerente può dimostrarne la congruità della proposta anche attraverso riferimenti interni alla stessa, come un minor costo del lavoro derivante da una più efficiente organizzazione aziendale. Questa operazione è consentita purché non incida sui costi del progetto da realizzare e non modifichi un elemento essenziale dell'offerta, quale il costo del personale. La variazione dei costi della manodopera dichiarati nel caso di specie comporta, invece, un’inammissibile modifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta, rischiando di pregiudicare sia la tutela delle condizioni di lavoro, sia il principio di parità di trattamento tra i concorrenti.

Conclusioni. Il TAR ha rigettato il ricorso in quanto l’offerta era stata pacificamente modificata a seguito delle richieste di chiarimenti formulate dall’Amministrazione, determinando così un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica. Inoltre, è stata respinta anche la censura subordinata con cui la ricorrente aveva impugnato il disciplinare di gara, ritenendo illogica la parte in cui questo imponeva, sin dall’inizio, l’indicazione dei costi della manodopera relativi ai servizi extra-canone. Il Collegio ha precisato che in un appalto come quello in oggetto, l’Amministrazione compie una stima delle proprie esigenze e dei fabbisogni da coprire mediante l’utilizzo di un accordo quadro, quantificando l’incidenza dei costi della manodopera rispetto alle attività stimate, nei limiti del valore complessivo dell’appalto. È proprio rispetto a tali parametri che il concorrente doveva correttamente formulare la propria offerta.

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