La riforma dell’Ordine Europeo di Indagine tra efficienza investigativa, nuove tecnologie e garanzie processuali: la nuova proposta della Commissione europea sul recast della Direttiva 2014/41/UE relativa all’Ordine Europeo di Indagine (OEI)
07 Luglio 2026
La proposta COM(2026) 313 final, pubblicata il 23 giugno 2026, si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento dell’architettura europea di sicurezza e giustizia, volto ad adattare gli strumenti esistenti alle nuove esigenze investigative derivanti dalla criminalità organizzata transnazionale, dal terrorismo, dal cybercrime e dalla crescente digitalizzazione delle prove (EUR-Lex - 52026PC0313 - EN - EUR-Lex). L’intervento legislativo non mette in discussione la filosofia originaria dell’OEI, fondata sul principio del reciproco riconoscimento di cui all’articolo 82 TFUE, ma appare orientato a correggere alcune criticità emerse nella prassi applicativa, criticità che si rinvengono nel decimo ciclo di valutazioni reciproche del Consiglio, nei lavori della Rete giudiziaria europea (EJN), nelle analisi operative di Eurojust e nei contributi provenienti dagli Stati membri. A parere di chi scrive, la proposta sembra volere trovare un punto di equilibrio fra due ambizioni talvolta, anzi spesso, non perfettamente sovrapponibili o che richiedono uno sforzo complesso per trovarne la sintesi: da un lato la necessità di rendere più efficace e rapida la raccolta transfrontaliera delle prove; dall’altro la salvaguardia dei diritti fondamentali e delle garanzie processuali in un contesto caratterizzato da crescente integrazione giudiziaria. Introduzione Con la proposta COM(2026) 313 final del 23 giugno 2026, la Commissione europea ha avviato la più importante revisione della disciplina dell’Ordine europeo di indagine (OEI) dalla sua introduzione mediante la Direttiva 2014/41/UE. La proposta riguarda sia il meccanismo di acquisizione transfrontaliera delle prove sia, soprattutto, la creazione di un nuovo strumento di mutuo riconoscimento denominato European Remote Participation Order (ERPO), il cui obbiettivo è quello di disciplinare la partecipazione da remoto di imputati, indagati e vittime alle udienze penali svolte in un altro Stato membro. La riforma si inserisce nel quadro della strategia europea ProtectEU (Commission presents a European internal security strategy - European Commission) e costituisce l’esito di un percorso avviato ben prima della pubblicazione della proposta. Le principali criticità dell’attuale sistema erano infatti già state evidenziate dalla Nota congiunta Eurojust-EJN del giugno 2019 (Joint Note of Eurojust and the EJN on the practical application of the European Investigation Order | Eurojust | European Union Agency for Criminal Justice Cooperation), successivamente confermate dal decimo ciclo di valutazioni reciproche del Consiglio (Search in the register - Consilium) e riprese nel briefing dell’European Parliamentary Research Service pubblicato nel maggio 2026 (European Investigation Order). Come già anticipato in principio, ma vale la pena ribadirlo in considerazione delle diverse prospettive dalle quali può partire l’attività di produzione legislativa della Commissione, l’elemento forse più interessante della proposta non risiede tanto nella sua portata innovativa, quanto nel fatto che essa appare, in larga misura, una traduzione normativa delle soluzioni elaborate dalla prassi applicativa nel primo decennio di vita dell’OEI. Questo pure si rinviene nelle problematiche emerse attorno agli artt. 10 ed 11 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (cd Convenzione di Bruxelles) del 2000 ma soprattutto e più concretamente agli articoli 24 e 25 della direttiva sull’ordine europeo di indagine attualmente vigente. Ma un riferimento, sebbene necessariamente superficiale, a questo profilo verrà un po’ più diffusamente svolto in sede di esame del cd. ERPO. L’evoluzione dell’Ordine europeo di indagine: dalla Direttiva 2014/41/UE alla proposta di rifusione La Direttiva 2014/41/UE ha rappresentato una svolta nella cooperazione giudiziaria europea in materia di prove. Per la prima volta è stato introdotto un unico strumento fondato sul principio del reciproco riconoscimento per ottenere prove già esistenti o per richiedere l’esecuzione di atti investigativi in un altro Stato membro. La direttiva perseguiva l’obiettivo di sostituire la frammentazione degli strumenti di assistenza giudiziaria tradizionale con un sistema uniforme, caratterizzato da termini di esecuzione vincolanti e da limitati motivi di rifiuto. Tuttavia, l’esperienza applicativa ha progressivamente evidenziato talune zone d’ombra. La Nota congiunta Eurojust-EJN del 2019 (cit.) individuava in particolare problemi concernenti: la regola della specialità; il rapporto tra OEI e altri strumenti di cooperazione; la disciplina delle intercettazioni; la sorveglianza transfrontaliera; la struttura del modulo standard; l’utilizzo delle videoconferenze; le divergenze interpretative tra Stati membri. Il Final Report sul decimo ciclo di valutazioni reciproche ha sostanzialmente confermato tali problematiche, raccomandando interventi legislativi mirati a chiarire i settori in cui si registravano applicazioni divergenti. Sotto questo profilo, la proposta COM (2026) 313 presenta una chiara finalità di armonizzazione e razionalizzazione. La specialità delle prove: dalla prassi alla norma Tra le innovazioni più rilevanti della proposta figura la disciplina espressa della cosiddetta rule of speciality. La Direttiva 2014/41/UE non conteneva infatti una regolamentazione generale sull’utilizzo successivo delle prove raccolte tramite OEI. In assenza di una disposizione chiara, gli Stati membri hanno elaborato soluzioni profondamente diverse. Come rilevato dalla Joint Note Eurojust-EJN, alcuni ordinamenti hanno costantemente richiesto il consenso dello Stato di esecuzione ogniqualvolta la prova venisse utilizzata per finalità differenti da quelle originarie, mentre altri hanno escluso qualsiasi necessità di autorizzazione ulteriore. Il briefing EPRS ha individuato proprio nella mancanza di una disciplina uniforme uno dei principali fattori di incertezza giuridica dell’attuale sistema. La proposta COM(2026) 313 introduce pertanto una procedura specifica volta a regolare l’utilizzo delle prove per scopi differenti da quelli originari, il trasferimento delle prove ad altri procedimenti, la richiesta e la concessione del consenso dello Stato di esecuzione. La coerenza con le raccomandazioni formulate da Eurojust, EJN e Consiglio appare quindi significativa. Dalle informazioni di polizia alla prova processuale Un altro settore nel quale la proposta interviene con una certa efficacia, con ciò affrontando una zona dai confini non sempre netti, riguarda il passaggio dall’informazione operativa alla prova giudiziaria. La Direttiva 2014/41/UE non prevedeva alcun meccanismo specifico per consentire l’utilizzazione probatoria di informazioni precedentemente scambiate attraverso canali di cooperazione di polizia o mediante comunicazioni spontanee tra autorità giudiziarie. Il problema è divenuto particolarmente evidente a seguito dello sviluppo della cooperazione informativa europea e dell’adozione della Direttiva (UE) 2023/977 sullo scambio di informazioni tra autorità di contrasto. Pensiamo anche al Trattato di Prüm del 2005 ed all’acquisizione di dati contenuti nelle banche dati nazionali per il confronto, fra l’altro, di DNA. La prassi applicativa di ogni giorno vede talune Autorità giudiziarie di taluni stati membri richiedere comunque la trasmissione via OEI o meglio via esecuzione di un OEI. Autoritò di altri Stati, utilizzano invece processualmente gli esiti delle attività di verifiche e confronto direttamente effettuate tramite cooperazione di polizia. La proposta introduce una disciplina espressa che consente di richiedere formalmente il consenso all’utilizzazione processuale di informazioni già condivise, attraverso procedure standardizzate e formulari dedicati. Anche questo intervento recepisce fedelmente le conclusioni del Final Report e le osservazioni formulate dagli operatori della cooperazione giudiziaria europea. Intercettazioni delle telecomunicazioni e nuove tecnologie investigative Un altro ambito che si è sempre posto come problematico è rappresentato dagli artt. 30 e 31 della Direttiva 2014/41/UE. La disciplina vigente regola le intercettazioni transfrontaliere, ma non definisce il concetto di “intercettazione delle telecomunicazioni”. Tale omissione ha favorito interpretazioni divergenti relativamente a: GPS tracking, spyware, captatori informatici, sistemi di localizzazione, registrazioni ambientali, strumenti audio-video remoti. Il Parlamento europeo, nel menzionato documento, ha individuato espressamente questa incertezza definitoria come una delle principali ragioni della riforma. La proposta del 2026 mira a introdurre una definizione più ampia e tecnologicamente aggiornata, collegata alle nozioni elaborate nel quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche, nonché a chiarire il regime delle notifiche previsto dall’attuale art. 31. Da questo punto di vista, il recast realizza una significativa modernizzazione della disciplina probatoria. Nella prassi, l’incertezza sul significato di “telecomunicazioni” ha determinato approcci divergenti rispetto alle intercettazioni ambientali, ai dispositivi tecnici installati su veicoli, ai captatori informatici e alle forme di registrazione audio-video prive di assistenza tecnica dello Stato membro nel cui territorio si trovava il bersaglio. Il nuovo testo affronta tale criticità con una doppia tecnica: da un lato, amplia la nozione di telecomunicazione mediante rinvio al quadro europeo delle comunicazioni elettroniche; dall’altro, introduce una disciplina autonoma per i dispositivi tecnici di registrazione, evitando che la qualificazione giuridica dipenda esclusivamente dal mezzo tecnologico impiegato. Resta tuttavia aperto un profilo delicato. La proposta chiarisce il quadro normativo europeo, ma non elide integralmente il possibile attrito con le discipline nazionali più restrittive in materia di intercettazioni, captatori informatici o registrazioni ambientali in luoghi protetti. Il criterio del “caso interno analogo”, già presente nella Direttiva 2014/41/UE e confermato nel recast, continuerà infatti a consentire allo Stato di esecuzione una verifica di compatibilità con il proprio ordinamento. La novità è dunque più di metodo che di risultato: non sopprime il vaglio nazionale, ma rende più prevedibile il percorso di qualificazione della misura e, conseguentemente, più ordinato il dialogo tra autorità emittente ed autorità di esecuzione. E quanto meno il risultato in termini di risparmio nei tempi di trasmissione delle richieste ed esecuzione diviene significativo, laddove vengono meno non previsti passaggi intermedi finalizzati ad ottenere modifiche delle richieste od anche semplici chiarimenti. Sorveglianza transfrontaliera e articolo 40 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen Particolarmente significativa è la riforma relativa alla sorveglianza transfrontaliera. La Joint Note del 2019 (cit.) aveva evidenziato il carattere problematico del rapporto tra l’OEI e l’art. 40 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS: https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/schengen-agreement-and-convention.html), dedicato all’osservazione transfrontaliera. Il Final Report del Consiglio e il briefing dell’EPRS hanno successivamente confermato che gli Stati membri continuano a divergere sulla qualificazione di tali attività, oscillando tra cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria. La proposta adotta una soluzione basata sul criterio funzionale. Le attività di sorveglianza finalizzate all’acquisizione della prova rientrano nell’ambito dell’OEI, mentre le attività di osservazione di natura prettamente operativa continuano a essere disciplinate dall’art. 40 CAAS. La soluzione appare pienamente coerente con le richieste formulate dagli Stati membri durante il processo valutativo. La ricostruzione proposta trova un riscontro particolarmente significativo anche nella prassi italiana che ha evidenziato come il principale problema applicativo non sia rappresentato dall’assenza di uno strumento unitario, bensì dalla difficoltà di individuare, nei casi concreti, il corretto confine tra attività probatoria, cooperazione di polizia e altri strumenti speciali. Proprio in questa prospettiva, la distinzione funzionale adottata dalla proposta del 2026 appare idonea a ridurre le incertezze relative alla sorveglianza transfrontaliera, poiché valorizza il fine primario della misura: quando l’attività è ordinata o autorizzata nell’ambito di un procedimento penale per l’acquisizione di prova, essa deve transitare nel circuito dell’OIE; quando invece risponde a esigenze operative di polizia, resta ferma la disciplina dell’articolo 40 CAAS. La revisione dell’Allegato A e la semplificazione della modulistica Un ulteriore aspetto della proposta riguarda la revisione dell’Allegato A. La Nota congiunta Eurojust-EJN aveva evidenziato numerose difficoltà pratiche connesse alla compilazione del modulo standard dell’OEI. In particolare, erano state segnalate carenze informative, difficoltà nel richiedere misure multiple e insufficiente adattabilità agli sviluppi tecnologici. Anche il Parlamento europeo ha sottolineato l’esigenza di rendere la modulistica più agevole e intuitiva per le autorità di emissione e di esecuzione. La proposta recepisce tali osservazioni prevedendo una revisione sostanziale dei formulari e una maggiore interoperabilità con gli strumenti europei di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria. La necessità di una compilazione completa, chiara e autosufficiente del modulo, soprattutto nella parte dedicata ai motivi dell’emissione, alla descrizione dei fatti, al collegamento tra reato, persone interessate e atti richiesti, nonché alla traduzione nella lingua accettata dallo Stato di esecuzione non ha valore meramente amministrativo: un modulo lacunoso o formulato in termini generici può determinare richieste integrative, ritardi, consultazioni correttive o, nei casi più gravi, l’impossibilità per l’autorità di esecuzione di assumere una decisione utile sul riconoscimento. In questa prospettiva, la revisione dell’Allegato A non dovrebbe essere letta come un intervento secondario. La qualità del formulario costituisce, nella cooperazione basata sul mutuo riconoscimento, una condizione essenziale di effettività. Quanto più il modulo è in grado di guidare l’autorità emittente nella rappresentazione degli elementi realmente necessari allo Stato di esecuzione, tanto minore sarà il rischio che la cooperazione si traduca in un circuito di richieste incomplete, traduzioni difettose e consultazioni successive. L’European Remote Participation Order: verso una nuova concezione della presenza processuale La vera innovazione del recast è tuttavia rappresentata dall’introduzione dell’European Remote Participation Order. L’attuale art. 24 della Direttiva 2014/41/UE consente esclusivamente l’audizione mediante videoconferenza a fini probatori. Esso non offre invece alcuna base normativa generale per la partecipazione a distanza alle udienze penali. L’insufficienza dell’attuale disciplina è emersa con particolare evidenza nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia. In diverse controversie riguardanti la partecipazione dell’imputato residente o detenuto in un altro Stato membro, la Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 24 della direttiva, evidenziando la difficoltà di utilizzare uno strumento concepito per l’assunzione transfrontaliera della prova al fine di garantire la mera presenza dell’imputato alle udienze. Nelle cause riunite AVVA and Others (C‑255/23 e C‑285/23), concernenti la partecipazione da remoto di imputati residenti all’estero, è emersa la questione se la videoconferenza possa essere utilizzata anche quando non sia destinata all’assunzione di prove ma soltanto a consentire la presenza dell’interessato nel processo. Analogamente, nella causa Bissilli (C‑325/24), originata da un rinvio del Tribunale di Firenze, la Corte ha riconosciuto la possibilità di utilizzare gli strumenti della direttiva per l’audizione mediante videoconferenza dell’imputato durante il processo, purché la misura conservi una reale finalità probatoria, confermando così la persistente centralità della funzione investigativa dell’ordine europeo di indagine e, al tempo stesso, l’assenza di una base normativa specificamente destinata alla partecipazione processuale a distanza dell’imputato. In tale prospettiva, il nuovo European Remote Participation Order (ERPO) può essere letto come la risposta legislativa a una lacuna evidenziata dalla stessa evoluzione giurisprudenziale: separare la partecipazione processuale transfrontaliera dall’attività di acquisizione della prova, attribuendo alla prima un autonomo fondamento normativo basato sul reciproco riconoscimento. La nuova proposta introduce invero un nuovo titolo autonomo fondato sul reciproco riconoscimento e destinato a consentire la partecipazione da remoto di imputati, indagati e vittime. L’ERPO è costruito attorno a un sistema articolato di garanzie ineludibili, seppure in parte già consolidate nel regime europeo di tutela dei diritti: il consenso informato dell’interessato, l’assistenza effettiva del difensore, le comunicazioni riservate, la protezione di minori e soggetti vulnerabili, la possibilità di ritorno alla partecipazione fisica e il coordinamento con la Direttiva (UE) 2016/343 sul diritto dell’imputato a essere presente al processo. Sotto questo profilo, la proposta si discosta parzialmente dalle precedenti raccomandazioni di Eurojust e del Consiglio, che avevano principalmente evidenziato la necessità di migliorare l’attuale regime delle videoconferenze senza prospettare la creazione di un nuovo strumento autonomo. Ma a parere di chi scrive una base legale più solida per realizzare questo obbiettivo pareva ineludibilmente necessaria. E ci si può aspettare che in sede di negoziato anche questa soluzione più diretta e completa potrebbe soffrire di commenti critici e richieste di previsioni ancora più complete specifiche ed autonome. Il punto assume particolare rilievo alla luce della prassi sulla videoconferenza internazionale. L’articolo 24 della Direttiva 2014/41/UE era concepito essenzialmente per l’assunzione della prova, ma veniva talvolta utilizzato, nella prassi degli Stati membri, anche per finalità meramente partecipative. La proposta di direttiva scioglie tale ambiguità: se l’audizione è finalizzata alla raccolta della prova, resta applicabile l’OIE; se invece l’obiettivo è consentire la piena partecipazione processuale di imputati, indagati o vittime a una o più udienze, opera il nuovo ERPO. La scelta è sistematicamente apprezzabile perché evita di forzare l’OIE oltre la sua funzione propria. Essa, tuttavia, impone una particolare attenzione nella fase applicativa: la distinzione tra audizione probatoria e partecipazione processuale non sarà sempre agevole, soprattutto nelle udienze in cui la presenza dell’imputato o della vittima abbia al tempo stesso valore partecipativo e rilevanza dichiarativa. In tali ipotesi, la corretta individuazione dello strumento dovrà dipendere non dalla forma esteriore dell’udienza, ma dalla funzione prevalente dell’atto e dalle garanzie concretamente necessarie. Peraltro, il confronto fra le due formulazioni dell’art. 24, quella contenuta nella direttiva vigente e quella di cui alla nuova proposta sembra indurre a ritenere che l'eliminazione della causa di rifiuto basata sulla circostanza che l'esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione (e quindi in sostanza subordinando la misura solo all'eventuale rifiuto dell'accusato) possa segnare comunque un passo in avanti rispetto al passato. La posizione del Parlamento europeo e il bilanciamento tra efficienza e diritti fondamentali Il briefing EPRS del maggio 2026, più volte menzionato, mostra una sostanziale convergenza del Parlamento europeo rispetto agli obiettivi della Commissione. Particolare enfasi viene posta sulla necessità di colmare le lacune relative alla specialità, alle intercettazioni, alla sorveglianza transfrontaliera e all’utilizzo probatorio delle informazioni. La proposta individua esplicitamente, inoltre, il ruolo di Eurojust e della Rete giudiziaria europea come canali di supporto, consultazione e facilitazione. Questo dato è coerente con l’esperienza operativa dalla quale emerge che l’intervento di Eurojust è particolarmente utile nella fase genetica della richiesta, nella scelta dello strumento più appropriato, nella gestione di atti complessi o urgenti, nelle consultazioni con l’autorità di esecuzione e nel coordinamento di attività simultanee in più Stati membri. Il recast, valorizzando espressamente la possibilità di richiedere assistenza a Eurojust e alla RGE, non introduce dunque una competenza nuova, ma dà veste normativa a una prassi già essenziale per il buon funzionamento dell’OIE. Non può sottacersi che rimane forte la necessità di utilizzare i rispettivi canali nei limiti delle rispettive competenze e che resta obbiettivamente necessario un meccanismo che consenta l’utilizzo pieno della RGE e dei suoi punti di contatto. Ma questa è una tematica complessa che non può essere affrontata in questa sede. Permangono tuttavia possibili preoccupazioni del Colegislatore sul piano dei diritti fondamentali. Ed invero, le osservazioni formulate da Fair Trials richiamano il rischio che la partecipazione remota possa trasformarsi da misura eccezionale in modalità ordinaria di celebrazione del processo, con possibili ripercussioni sul diritto alla presenza personale, sull’effettività della difesa e sulla percezione della fairness del procedimento. È verosimilmente su questo terreno che si concentrerà il dibattito durante il futuro procedimento legislativo. Le criticità pratiche alla prova del recast: soluzioni effettive e nodi ancora aperti Come più volte evidenziato, la proposta di direttiva può essere valutata appare una risposta a una serie di criticità concrete emerse nell’applicazione quotidiana dell’OIE. Alcune di esse appaiono effettivamente affrontate in modo diretto. È il caso della specialità delle prove, dell’utilizzazione processuale di informazioni precedentemente scambiate, della definizione di telecomunicazioni, della disciplina dei dispositivi tecnici di registrazione, della sorveglianza transfrontaliera a fini probatori e della partecipazione da remoto alle udienze penali. In tutti questi ambiti, il recast introduce regole più chiare, procedure standardizzate e formulari dedicati, riducendo il rischio di soluzioni nazionali divergenti. Altre criticità, invece, risultano solo parzialmente risolte. La qualità della traduzione, la capacità dell’autorità emittente di descrivere in modo completo il contesto fattuale, l’indicazione puntuale del nesso tra misura richiesta e finalità probatoria, la conoscenza delle peculiarità dell’ordinamento di esecuzione e la tempestività delle consultazioni restano fattori dipendenti dalla professionalità degli operatori e dall’effettivo utilizzo degli strumenti di supporto, quali l’Atlas e le schede pratiche della Rete giudiziaria europea, nonché il coinvolgimento preventivo di Eurojust nei casi complessi. In particolare, il recast non può di per sé eliminare le differenze tra ordinamenti nazionali in materia di mezzi di prova intrusivi, intercettazioni, captatori informatici, operazioni sotto copertura o misure tecniche di sorveglianza. Il principio del mutuo riconoscimento continua infatti a convivere con la necessità che la misura richiesta sia ammissibile in un caso interno analogo nello Stato di esecuzione. La proposta riduce l’incertezza sulla cornice applicabile, ma non trasforma l’OIE in uno strumento di piena armonizzazione delle discipline probatorie nazionali. La vera sfida applicativa sarà dunque duplice. Da un lato, occorrerà verificare se le nuove disposizioni riusciranno a produrre una convergenza interpretativa effettiva tra gli Stati membri. Dall’altro, sarà necessario evitare che la maggiore articolazione normativa si traduca in un aggravio formale della cooperazione. La riforma appare convincente nella misura in cui chiarisce i punti controversi, ma il suo successo dipenderà dalla capacità degli operatori di utilizzare le nuove procedure in modo funzionale, proporzionato e coerente con le esigenze del caso concreto. Conclusioni Riassumendo e concludendo, l’esame comparato della Direttiva 2014/41/UE, della Nota congiunta Eurojust-EJN del 2019, del Final Report del Consiglio del 2024, del briefing EPRS del 2026 e della proposta COM(2026) 313 conduce a una conclusione relativamente netta. In buona sostanza, evidentemente sempre a parere di chi scrive, si rinviene, ed è stato ripetutamente detto sopra, un corretto approccio nel processo di elaborazione della proposta legislativa da parte della Commissione europea. Quanto meno l’approccio più corretto allorquando si interviene su di uno strumento che obbiettivamente, ed al netto delle inevitabili difficoltà applicative, ha dato una buona prova di sé. La quasi totalità delle modifiche proposte e sopra sommariamente illustrate costituisce l’attuazione legislativa delle criticità già individuate dalla prassi applicativa europea. In buona sostanza si è correttamente partiti da una base adeguatamente rodata per intervenire specificamente su profili che si riteneva dovessero essere migliorati. E si è tenuto conto dei commenti e delle valutazioni degli operatori e dei soggetti chiamati a dare pratica attuazione allo strumento o a facilitarne la trasmissione. L’unica vera novità, sicuramente necessaria per quanto detto ma poi vedremo se accolta nei termini della proposta, è rappresentata dall’European Remote Participation Order, che segna il passaggio da una semplice cooperazione probatoria transfrontaliera a una più ampia riflessione sul processo penale europeo nell’era digitale. Se approvata nella sua impostazione attuale, la riforma non modificherà la natura dell’Ordine europeo di indagine, ma ne completerà il processo di maturazione, adattandolo alle esigenze tecniche, operative e garantistiche che hanno caratterizzato il primo decennio della sua applicazione. |