Nuove Linee guida EUIPO 2026 su marchi, disegni e IG

La Redazione
08 Luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 è operativa la nuova edizione delle Linee guida EUIPO per l’esame dei marchi dell’Unione europea (EUTM) e dei disegni e modelli registrati dell’Unione europea (EUD), adottata il 30 giugno 2026 con decisione n. EX‑26‑09, a valle di consultazione con stakeholder e Consiglio di amministrazione.

Disegni e modelli UE: rappresentazione, motivi di rifiuto, invalidità

Vengono aggiornati i requisiti di rappresentazione grafica, in linea con la Comunicazione comune sui requisiti e mezzi di rappresentazione del disegno industriale. La “rappresentazione sufficientemente chiara” diventa requisito per la data di deposito.
Le Linee guida distinguono ora tra rappresentazioni statiche, animate e dinamiche, precisando numero e tipologie di viste ammissibili e i disclaimer visivi accettabili.
Tra i motivi di non registrabilità entra espressamente il riferimento all’art. 6ter della Convenzione di Parigi, rilevante anche in caso di allargamento dell’UE. È ristrutturata la prassi sulle obiezioni alle indicazioni di prodotto ex art. 48(4) EUDR: l’Ufficio propone modifiche e attende replica del richiedente, salvo scelta preventiva di “modifiche ex officio”. Chiariti anche i margini per modifiche e alterazioni di lieve entità, prima e dopo la registrazione.

L’intera sezione sulle domande di invalidità è riorganizzata, con focus sulle prove da fonti online, sulla dimostrazione di diritti preesistenti e del contenuto del diritto nazionale. Aggiornati i requisiti di ammissibilità per ciascun motivo e la trattazione dei conflitti con disegni anteriori; introdotte procedure di invalidità prioritarie, destinate a ulteriore sviluppo.

Marchi UE: indicazioni geografiche, opposizioni, uso e carattere distintivo

In "Parte B" viene rivista in modo sistematico la prassi sulle indicazioni geografiche, alla luce delle riforme e della sentenza T‑239/23, NERO CHAMPAGNE / Champagne. L’esame ex officio ai sensi dell’art. 7(1)(j) EUTMR non è più limitato a beni/servizi identici o comparabili: l’obiezione può fondarsi anche su sfruttamento, indebolimento o pregiudizio della reputazione di un’IG.
Sono precisati gli scenari di “uso” ed “evocazione”, nonché i limiti alla possibilità di superare l’obiezione mediante restrizione dell’elenco prodotti. La nozione di “indicazione o pratica ingannevole” è ricalibrata alla luce di NERO CHAMPAGNE, mentre il Reg. (UE) 2023/2411 sulle IG per prodotti artigianali e industriali è integrato quanto a registri, ruolo dell’EUIPO, ambito di protezione e natura esaustiva del sistema UE.

In opposizione (Parte C), le Linee guida valorizzano il nuovo ruolo dell’EUIPO nella gestione dei registri IG e l’uso dei “dati estesi” di GIview. È chiarito il rapporto tra indicazioni geografiche convenzionali e nuove IG UE, con autonoma priorità e possibilità di estensione della protezione nazionale ex art. 70(3) Reg. 2023/2411.

Vengono inoltre recepite le sentenze T‑406/24 PriSecco / Prosecco e C‑337/22 P Ape tees, che conferma la necessità che il diritto anteriore su cui si fonda l’opposizione resti valido fino alla decisione. Se l’opponente invoca diritti non ammissibili ex art. 8(4) EUTMR, l’opposizione è ora dichiarata inammissibile (e non più infondata), con chiusura anticipata del procedimento.

Sul piano procedurale, per seconde e successive proroghe non è più richiesta prova documentale, pur restando necessaria una motivazione fondata su circostanze eccezionali. Quanto alle sospensioni su richiesta congiunta, dopo una prima sospensione di sei mesi, una proroga congiunta è automaticamente accolta per ulteriori 18 mesi (fino a un massimo complessivo di due anni), salvo rinuncia delle parti.

In linea con la giurisprudenza recente, l’uso di maiuscole/minuscole è irrilevante nel confronto tra marchi denominativi: segni che differiscono solo per il casing sono considerati identici. Inoltre, a seguito delle decisioni sull’intrinseco carattere distintivo delle singole lettere, una lettera isolata, se non (o solo lievemente) stilizzata, è qualificata come dotata di debole carattere distintivo.

La sentenza T‑425/24 pasta ZARA Sublime / ZARA è recepita in tema di “giusta causa” ex art. 8(5) EUTMR, con criteri più articolati. Vengono poi ampliati esempi e indicazioni sulla definizione delle sottocategorie di beni/servizi nell’analisi dell’uso effettivo, soprattutto quando il marchio copre categorie ampie.

Revoca, conversione e gestione elettronica

In "Parte D" (annullamento) si introduce un nuovo punto sull’inammissibilità delle domande di revoca per mancato uso fondate su abuso del diritto o della procedura, sulla base dei criteri fissati dal Grand Board nella decisione R 2445/2017‑G, Sandra Pabst. Le nuove prassi chiariscono anche che la richiesta di una data di revoca anticipata non richiede un “interesse legittimo” espresso, non essendo previsto dal regolamento.

In "Parte E" (operazioni di registrazione) viene recepita la decisione del Grand Board del 18/09/2023, R 1508/2019‑G, Zara: è definita la nuova prassi sull’esame delle richieste di conversione quando, dopo la revoca per mancato uso, il richiedente affermi un uso effettivo conforme al diritto nazionale dello Stato membro interessato, ai sensi dell’art. 139(2)(a) EUTMR.

Sul versante comune a marchi e disegni, è rafforzata la completa digitalizzazione dei procedimenti EUD: le comunicazioni all’EUIPO possono avvenire solo per via elettronica; qualsiasi invio postale dopo il 1° luglio 2026 è considerato non ricevuto, non restituito e distrutto dopo 30 giorni se non recuperato dal mittente. Non sono più accettati supporti dati.

È eliminato il paragrafo che prevedeva giorni aggiuntivi in caso di rifiuto di una seconda o successiva proroga; al contempo, non è più richiesta documentazione di supporto per tali proroghe. La prosecuzione del procedimento è ora ammessa anche nei procedimenti EUD, con chiarimento dei termini esclusi sia per EUTM che per EUD e delle ipotesi in cui la richiesta intervenga dopo l’adozione di una decisione.

Infine, la Sezione 10 introduce una sistematizzazione dei principi in tema di prove e onere della prova nei procedimenti EUIPO, mentre nelle operazioni di registrazione EUD viene previsto il deposito esclusivamente elettronico delle domande di trasferimento e la possibilità di registrare licenze limitate a specifiche gamme di prodotti.

Le Linee guida continuano così a costituire il riferimento operativo centrale per personale EUIPO, utenti professionali e consulenti che intendano allinearsi alla prassi aggiornata su marchi e disegni dell’Unione.

  • Qui l'ultima edizione delle Linee guida per l'esame dei marchi dell'Unione europea (EUTM) e dei disegni e modelli registrati dell'Unione europea (EUD)
  • Fonte: https://www.euipo.europa.eu/it/news/entry-into-force-of-the-2026-edition-of-the-guidelines-for-examination-of-eutms-and-euds