Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo TUIR
06 Luglio 2026
La sistematizzazione e l’armonizzazione della disciplina tributaria è tra i principali obiettivi della riforma fiscale (l. 9 agosto 2023, n. 111). In tale ottica si colloca il Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri dello scorso 4 giugno 2026) recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 152, il 3 luglio 2026. Da sempre il sistema tributario si è presentato come “disarmonico”, in quanto caratterizzato da un profluvio di norme contenute, tra l’altro, in altrettanti numerosi provvedimenti, che hanno molto spesso disorientato i contribuenti e gli operatori del settore. Eppure la tax compliance, altro grande obiettivo a cui mira la legge delega di riforma fiscale, trova nella “comprensione” e “intellegibilità” delle norme il presupposto di operatività, funzionale a ridurre la naturale asimmetria di cui è caratterizzato il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente. Un sistema frammentario è, di certo, un sistema di difficile interpretazione che implica un dispendio di tempo per il contribuente che deve ricercare la disciplina applicabile, con conseguente deterioramento del rapporto tra le parti, già caratterizzato da una reciproca diffidenza. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il primo di una lunga serie di Testi Unici che da qui a breve entreranno nel sistema) ha natura dispositivo-compilativa e compendia l’intera disciplina delle imposte sui redditi. Esso si compone di 377 articoli, divisi in quattro Parti, a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni (cui si aggiungono nove allegati): Parte I: Regime ordinario
Parte II: Regime speciale
Parte III: Imposizione minima globale
Parte IV: Disposizioni varie, transitorie e finali La parte del Testo dedicata all’IRPEF contiene la classificazione dei redditi, il calcolo del periodo di imposta (in relazione all’anno solare), le modalità di determinazione del reddito complessivo, nonché gli oneri deducibili, le detrazioni per carichi di famiglia, la novità delle tre aliquote (fino a euro 28.000, 23 per cento; oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000, 33 per cento; oltre euro 50.000, 43 per cento). La parte dedicata all’IRES comprende la disciplina della cd. derivazione rafforzata, con alcuni collegamenti con il codice della crisi e dell’insolvenza. Oltre alla disciplina degli elementi essenziali dell’imposta, il testo unico contiene, tra le altre, delle disposizioni relative ad adempimenti e versamenti, al regime dei lavoratori impatriati (i quali, come noto, sono destinatari di un regime agevolato funzionale a favorire il ritorno nel territorio dello Stato e, dunque, la creazione di capacità contributiva), alla cedolare secca e alla indennità di fine rapporto. La disciplina dell’accertamento sarà, invece, contenuta in specifici Testi Unici. Come indicato dall’art. 377 del decreto in commento: “le disposizioni del presente testo si applicano a decorrere da gennaio 2027”. Inizialmente l’entrata in vigore dei Testi Unici era prevista per gennaio 2026; tale termine è stato oggetto di proroga come risulta del decreto milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 dicembre 2025 che, all’art. 3, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del ministero dell’economia e delle finanze” ha prorogato l’entrata in vigore dei Testi Unici. Tale proroga rallenta di certo il processo di sistematizzazione della disciplina tributaria, sebbene si registrino notevoli passi avanti nell’ armonizzazione del sistema tributario. Pur essendo il decreto entrato in vigore il 4 luglio, le relative disposizioni si applicheranno soltanto a partire dal 1° gennaio 2027. |