Tutela inibitoria in materia di concorrenza sleale e informazioni segrete

La Redazione
07 Luglio 2026

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che l’inibitoria ex artt. 124 c.p.i. e 2599 c.c., non delimitata nel tempo in sede cautelare, non può essere confermata nel merito che per un certo tempo ragionevole.

In tema di concorrenza sleale e di violazione di segreti commerciali, la tutela inibitoria ex artt. 124 c.p.i. e 2599 c.c. non può tradursi in un divieto sine die di utilizzo delle informazioni segrete o del compendio informativo sottratto, ma va conformata in modo proporzionato alla “vita economica” dei segreti e al tempo necessario, da un lato, al concorrente sleale per ricostruire autonomamente una propria rete di clientela e, dall’altro, all’impresa danneggiata per riattivarsi sul mercato e recuperare le quote perdute; ne consegue che l’inibitoria, anche quando già concessa in sede cautelare senza limiti temporali, deve essere confermata nel merito con una ragionevole limitazione nel tempo, al fine di ripristinare lo status quo ante senza attribuire al titolare dei segreti un indebito vantaggio concorrenziale.

Nella specie, il tribunale conferma la inibitoria, con penale, per la sola durata di un anno dalla pronuncia.

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