Lesioni personali stradali e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
07 Luglio 2026
Massima La condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è quella di chi guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Tale stato di alterazione può essere attestato non solo dalla presenza di sostanze nelle urine, ma anche da altri elementi sintomatici esterni quali pupille dilatate, stato di euforia, movimenti frenetici, ansia, irrequietezza e altri comportamenti giudicati incongrui rispetto alla situazione concreta. Il caso Il Tribunale di Sassari aveva condannato l’imputato per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 2, c.p., perché, postosi alla guida di un veicolo in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanza stupefacente, cagionava lesioni personali gravi al passeggero. I giudici di merito fondavano l’accertamento su esame delle urine positivo a più sostanze e su indici sintomatici osservati dagli operanti (euforia, movimenti frenetici, eccessiva sicurezza immediatamente dopo l’incidente). La Corte di Appello di Cagliari confermava la pronuncia. Ricorrendo in Cassazione, la difesa sosteneva: 1) l’inutilizzabilità degli accertamenti sanitari per omesso avviso della facoltà di nomina del difensore (artt. 354, 356 c.p.p.; art. 114 disp. att.; nullità ex art. 178, lett. c), con eccezione proposta come error in procedendo); 2) l’insussistenza dello stato di alterazione ex art. 187 C.d.S., perché la positività urinaria avrebbe mero valore di screening e mancherebbero gli indici tipici (pupille dilatate, ansia, irrequietezza, difetto di attenzione, conati di vomito, ecc.). Quanto al primo motivo di ricorso, la Suprema Corte lo dichiara inammissibile, prendendo atto che la Corte territoriale ha ritenuto sanata la nullità (a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.), derivante dall’omesso avviso al ricorrente di farsi assistere da un difensore di fiducia, in vista degli accertamenti finalizzati ad accertare la presenza nei liquidi biologici di tracce di sostanza stupefacente, in quanto non eccepita nel termine di cui all’art. 180 c.p.p. La Suprema Corte ancora, respingendo la tesi difensiva, ha affermato il principio secondo cui ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 590‑bis, comma 2, c.p., in relazione alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), non è sufficiente la mera positività urinaria, che ha valenza di screening, ma lo “stato di alterazione psicofisica” che può essere provato mediante la combinazione degli accertamenti biologici con indici sintomatici esterni (es. pupille dilatate, euforia, ansia/irrequietezza, eloquio, andatura, ecc.), desunti dal contesto e dall’osservazione degli operanti, indici che non costituiscono numerus clausus e sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, purché corroborati dagli esiti analitici. In particolare, la S.C. ha operato una ricognizione della normativa applicabile. In relazione all’art. 187 C.d.S., si afferma che la condotta tipica è la guida in stato di alterazione e non già la sola assunzione. L’alterazione, poi, deve essere attuale e causalmente ricollegata all’assunzione. I Supremi giudici richiamano una giurisprudenza costante la quale, nonostante la riforma del 2024, riteneva che la punibilità fosse ancorata allo stato di alterazione, non alla mera positività (Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 15078; Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2013, n. 39160). La questione Va premesso che l'art. 590-bis, c.p. è stato introdotto nel codice penale dall'art. 1, lett. e, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125. La l. 23 marzo 2016, n. 41 ha successivamente sostituito il testo dell'art. 590 bis c.p., introducendo la nuova fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime. L’art. 2, l. 25 novembre 2024, n. 177, di riforma del codice della strada, ha sostituito il secondo comma dell’art. 590-bis, c.p., al fine di coordinare il suo contenuto con le modifiche apportate all’art. 187 C. strada. L'art. 590 bis, comma 1 c.p. punisce come autonoma fattispecie di reato le lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna. Il secondo comma della norma punisce le lesioni personali colpose gravi e gravissime cagionate da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui al d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, lett. c, c. str.; art. 53 bis, comma 2, lett. c, d.lgs. 18.7.2005, n. 171) ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 53 quater , d.lgs. n. 17/2005). La disposizione è stata riscritta dalla l. 25 novembre 2024, n. 177, al fine di coordinare il suo contenuto con la riforma dell’art. 187 C.d.S., al quale la formulazione previgente rinviava, e, in particolare, con la soppressione in tale ultima norma del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica del soggetto. L’art. 187 C.d.S., infatti, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b, l. 25 novembre 2024, n. 177, punisce ora il mero fatto di porsi alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti e non richiede più l’accertamento di un nesso eziologico tra l’assunzione della sostanza e lo stato di alterazione. Al fine di mantenere invece la necessità della dimostrazione di tale nesso nel delitto di cui all’art. 590-bis, c.p., è stato riscritto il secondo comma dell’art. 590-bis, c.p. con l’eliminazione del rinvio all’art. 187 C.d.S. e la sua sostituzione con l’espresso riferimento all’“alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, che deve quindi continuare a essere oggetto di accertamento ai fini configurabilità del delitto. Di qui due opzioni percorribili, specie alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2026, segnatamente se ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 590 bis comma 2 c.p. ovvero del reato di cui all’art. 187 C.d.S., sia necessaria la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ovvero la guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. E se in tale ultimo caso sia sufficiente la mera positività urinaria, ovvero lo “stato di alterazione psicofisica” provato mediante la combinazione degli accertamenti biologici con indici sintomatici esterni. Le soluzioni giuridiche Per la sentenza in commento la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è quella di chi guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti: tale stato di alterazione può essere provato non solo dalla presenza di sostanze nelle urine, ma anche da altri elementi sintomatici esterni quali pupille dilatate, stato di euforia, movimenti frenetici, ansia, irrequietezza e altri comportamenti giudicati incongrui rispetto alla situazione concreta. Dunque, il legislatore condiziona “la punibilità all’effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da essa derivante, vale a dire della compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l’individuo in sé ed i suoi rapporti con l’esterno”. Ciò significa che “alla sintomatologia dell’alterazione deve accompagnarsi l’accertamento della sua origine e cioè dell’assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione”. Si tratta – ne da atto la sentenza in esame - di una giurisprudenza consolidata. La posizione, tuttavia, potrebbe ritenersi superata dalla l. n. 177/2024 che ha riformato l'art. 187 C.d.S., eliminando il requisito dell'"alterazione psico-fisica" e configurando il reato come "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope", ancorando dunque la punibilità alla semplice positività agli accertamenti tossicologici di secondo livello, senza soglie quantitative. La riforma del 2024 sostituisce il nesso causale (alterazione effettiva) con un nesso cronologico (assunzione antecedente alla guida), facilitando le prove e perseguendo l'obiettivo di "vision zero" per la sicurezza stradale. Il nuovo testo sembrerebbe segnare il passaggio da un reato di evento o di pericolo concreto, ancorato a un nesso causale tra assunzione e alterazione, a un reato di mera condotta, fondato su un nesso meramente temporale tra assunzione e guida. Tale modifica potrebbe rendere superata la giurisprudenza citata, poiché il legislatore avrebbe espressamente abrogato il parametro clinico dell'alterazione, rendendo sufficiente la positività analitica per integrare la fattispecie penalistica. La ratio sarebbe superare le difficoltà probatorie dello stato di alterazione, punendo condotte intrinsecamente pericolose sulla base di standard tossicologici uniformi. La norma ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, atteso che la Consulta (Corte cost. sentenza n. 10/2026) ha respinto le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 187 come novellato, dichiarandole non fondate e confermando la nuova impostazione, purché interpretata alla luce del principio di offensività, segnatamente del pericolo concreto per la sicurezza stradale. Con la citata pronuncia la Corte Costituzionale ha risolto il potenziale attrito tra il nuovo dato normativo e i principi costituzionali di offensività, proporzionalità e ragionevolezza, ritenendo, in particolar modo, che la norma censurata non sia costituzionalmente illegittima a patto, però, che essa sia interpretata in modo costituzionalmente conforme ai principi di proporzionalità e necessaria offensività, oltreché alla stessa ratio legis. Una interpretazione che impone, nei fatti, al giudice di accertare in concreto che il conduttore del veicolo abbia assunto una quantità di sostanza stupefacente tale da alterare la capacità di guida di un assuntore medio, onde poterlo sanzionare. Si tratta di una sentenza che si segnala per aver tracciato i binari dell’interpretazione costituzionalmente conforme al principio costituzionale di offensività di una norma ampiamente applicata nella prassi, oltre che per il determinante uso del principio di proporzionalità (non della sanzione bensì) delle scelte di incriminazione, accanto a quello di necessaria offensività, quale canone ermeneutico per giungere ad una tale interpretazione (Galluccio, Guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l’art. 187 C.d.S., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività, in www.sistemapenale.it, 3 febbraio 2026). La Consulta afferma, innanzi tutto, che “qualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalità, nonché del principio di necessaria offensività”. A tale affermazione fa seguire importanti considerazioni circa la consistenza di tali principi, particolarmente innovative, come si è detto, soprattutto con riferimento alla giustapposizione, accanto al principio di offensività – ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza costituzionale, nonostante la sua origine dottrinale, del principio di proporzionalità (non della pena bensì) delle scelte di incriminazione. La capacità della norma penale di incidere, a vari livelli, sui diritti del destinatario, in primo luogo la libertà personale, impone un attento vaglio di proporzionalità della norma medesima rispetto alle sue finalità. Un test che deve svolgersi attraverso le scansioni: a) della compatibilità con la Costituzione della finalità perseguita dal legislatore; b) dell’idoneità dell’incriminazione a conseguire tale fine; c) della sua effettiva necessità, ovvero della sua non sostituibilità con strumenti alternativi meno limitativi dei diritti costituzionali dei suoi destinatari; d) della sua proporzionalità in senso stretto, ovvero della sostenibilità costituzionale del bilanciamento operato dal legislatore tra i diritti incisi dal precetto penale e i controinteressi, individuali e collettivi, da esso tutelati (Galluccio, Guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l’art. 187 C.d.S., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività, cit.). Venendo, poi, al principio di offensività, i giudici costituzionali ribadiscono come esso imponga che la norma incriminatrice stessa debba essere strutturata in modo da colpire, di regola, soltanto condotte che siano direttamente lesive del bene giuridico o che, quanto meno, siano suscettibili di esporlo a pericolo. Tale principio non si oppone a che il legislatore configuri reati di pericolo, anche “astratto” o “presunto”, “a condizione – però – che la presunzione legislativa di pericolosità appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall’esperienza, rimanendo peraltro doveroso per il giudice assolvere l’imputato allorché dall’esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l’assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico derivante dalla condotta”. Con riferimento al principio di proporzionalità, la Corte osserva che: a) le disposizioni censurate mirano a tutelare il bene giuridico, di spiccato rilievo costituzionale, della sicurezza della circolazione stradale (cioè la vita, l’integrità fisica e i beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada); b) non può negarsi che la scelta di vietare a chiunque assuma sostanze stupefacenti di porsi alla guida di un autoveicolo in qualsiasi momento successivo all’assunzione potrebbe, di per sé, essere considerata idonea a tutelare quei beni. Tramite questo generalizzato divieto, infatti, si intercetterebbero (anche) le condotte di chi si ponga alla guida essendo ancora sotto il loro effetto; c) una limitazione di tale ampiezza – pur idonea a perseguire una finalità legittima – difetterebbe tuttavia macroscopicamente del requisito della necessità: la norma comprenderebbe, infatti, anche condotte non suscettibili di creare alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto poste in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti. E ciò in presenza di soluzioni alternative, agevolmente prospettabili, che consentano di circoscrivere più ragionevolmente l’area della rilevanza penale e di tutelare in maniera egualmente efficace il bene giuridico della sicurezza stradale; d) infine – conclude la Corte – una interpretazione dell’art. 187 C.d.S. che, al mero scopo di contrastare il consumo di droghe, finisse per sanzionare penalmente chiunque si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti in qualsiasi momento anteriore, risulterebbe viziata da un eclatante difetto di proporzionalità in senso stretto, comprimendo senza limiti temporali la libertà di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe, senza che una tale conseguenza possa ritenersi giustificata dalla tutela di prevalenti controinteressi individuali o collettivi. Con riguardo, invece, al principio di offensività, la Consulta sottolinea come – dopo la riforma del codice della strada intervenuta nel 2024 – le norme censurate siano apparentemente strutturate secondo un puro modello di reato di pericolo presunto, richiedendosi testualmente soltanto che il conducente si sia posto alla guida «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Se si ritenesse la norma applicabile a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, la stessa comporterebbe senz’altro la violazione del principio di offensività. Di qui l’opzione per una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate (Galluccio, Guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l’art. 187 C.d.S., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività, cit.). Una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, “osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate […] ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati”. La riconduzione a legittimità costituzionale delle disposizioni censurate impone così la limitazione dell’area della rilevanza penale “a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida”. Tale interpretazione restrittiva dell’art. 187 C.d.S., infatti: 1) appare più conforme alla stessa ratio oggettiva di tutela della sicurezza stradale tradizionalmente ascritta a tali norme; 2) è imposta dal rispetto dei principi di proporzionalità e necessaria offensività, che – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – si atteggiano a canoni ermeneutici per il giudice, che dovrà privilegiare, nel novero delle interpretazioni possibili, quella conforme a costituzione. L’uso dei canoni ermeneutici dell’interpretazione restrittiva secondo la ratio e dell’interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalità e di necessaria offensività devono indurre l’interprete a circoscrivere l’incriminazione “alle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida”. La Consulta reinserisce dunque, per via ermeneutica, il criterio del pericolo: trattasi di un pericolo concreto, da accertarsi caso per caso, con riferimento alla necessaria rilevazione di un quantitativo di sostanza stupefacente tale, per quantità e qualità, da determinare uno stato di alterazione psico-fisica. Il percorso argomentativo che conduce a una tale conclusione vede affiancati i principi di proporzionalità dell’intervento legislativo e di necessaria offensività. Talora descritti come antagonisti, i due principi concorrono, nel tessuto della motivazione, a delineare la corretta soluzione ermeneutica realizzando un evidente effetto sinergico, di talché l’ascesa del principio di proporzionalità del precetto – evidente nella sentenza in commento – non pare, almeno per il momento, preludere al declino di quello necessaria offensività (Galluccio, Guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l’art. 187 C.d.S., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività, cit.). In questo contesto argomentativo di definizione della fattispecie, resta ferma quella giurisprudenza che ritiene che lo stato di alterazione può desumersi dalla combinazione di esami biologici e indici sintomatici (Cass. pen., Sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 5890; Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2017, n. 43486). Quest’ultimi, come afferma condivisibilmente la sentenza in commento, non sono numerus clausus ma vanno apprezzati caso per caso e confermati dagli esami. Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame, la positività urinaria non costituisce di per sé prova dello stato di alterazione, ma può contribuire alla dimostrazione se combinata con indici sintomatici esterni qualificati (pupille, occhi lucidi, euforia/ansia/irrequietezza, loquacità, difetto di attenzione, sudorazione, torpore, eloquio, andatura). La motivazione di merito, nel caso concreto, è stata giudicata congrua ed esaustiva: lo stato di euforia, i movimenti frenetici e la sproporzionata sicurezza immediatamente dopo un sinistro grave sono indici plausibili e coerenti, che trovano riscontro nella positività a plurime sostanze. Osservazioni La sentenza in commento trova la sua ambientazione in una fase di transizione della disciplina della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Viene applicato, in modo coerente e rigoroso, il paradigma tradizionale dell’art. 187 C.d.S., fondato sull’accertamento dello stato di alterazione psicofisica del conducente quale elemento costitutivo della fattispecie penale. Allo stesso tempo, il dictum è conforme alla lettera della legge, segnatamente dell’art. 590-bis comma 2 c.p., laddove la Corte ribadisce che la mera assunzione di stupefacenti, ovvero la sola positività ad accertamenti urinari, non è di per sé sufficiente a integrare il reato, occorrendo la dimostrazione di una concreta compromissione delle capacità di guida, desumibile anche attraverso indici sintomatici esterni, purché valutati unitamente ai dati tossicologici. Nel distillato argomentativo, si coglie la compatibilità sostanziale del principio di diritto con l’assetto costituzionale come emergente dalla sentenza n. 10/2026 della Corte Costituzionale. La pronuncia, pur muovendo dal previgente riferimento allo stato di alterazione psicofisica, costruisce un modello di accertamento che è perfettamente sovrapponibile a quello oggi richiesto dalla Corte costituzionale: un modello che rifiuta automatismi probatori, che esclude la sufficienza della mera positività tossicologica e che affida al giudice il compito di valutare, in concreto, se la guida sia stata caratterizzata da sintomi, comportamenti o modalità tali da rendere effettivamente rischiosa la circolazione. Detto altrimenti, ciò che viene qualificato come stato di alterazione psicofisica può essere letto come manifestazione sintomatica di una perdurante influenza della sostanza stupefacente idonea a creare pericolo. Gli indici esteriori indicati in sentenza – quali l’euforia immotivata, i movimenti frenetici, l’eccessiva sicurezza manifestata subito dopo un grave sinistro – non assumono più rilievo in quanto prova di un’alterazione in senso clinico, ma in quanto segnali rivelatori di una guida concretamente pericolosa. Sotto questo profilo, la continuità tra il “vecchio” e il “nuovo” art. 187 è assicurata non dal dato letterale, bensì dalla funzione garantista dell’interpretazione conforme ai principi che delineano il volto costituzionale dell’illecito penale. In definitiva, il principio di diritto può essere considerato espressione dell’assetto definito dall’intervento della Consulta, fornendo adeguati criteri ermeneutici e probatori pienamente utilizzabili anche nel nuovo contesto normativo, a condizione di rileggerli alla luce del parametro del pericolo concreto per la sicurezza stradale, che oggi costituisce il vero fulcro della fattispecie. Il riferimento allo stato di alterazione psicofisica non può quindi essere inteso come requisito testuale del reato, ma quale criterio sostanziale e costituzionale di accertamento dell’offensività della condotta, allo stesso tempo garantendo le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale. Riferimenti Galluccio, Guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l’art. 187 C.d.S., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività, in www.sistemapenale.it, 3 febbraio 2026 Ubiali, Riforma del codice della strada (l. n. 177/2024) e "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti" punibile a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale, in www.sistemapenale.it, 17 aprile 2025. Penco, Guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti: dal GIP di Parma un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, in www.sistemapenale.it, 27 ottobre 2025. Piccioni, I reati stradali, Giuffrè, 2021. Piccioni, Bedessi, Il correttivo al codice della strada, Giuffrè, 2025. Trinci, Balzani, Diritto penale della circolazione stradale, Cedam, 2025. |