L’azione di responsabilità verso gli amministratori per cd. danno diretto ai sensi dell’art. 2395 c.c.

07 Luglio 2026

La Corte d’Appello di Milano chiarisce natura e ambito di applicazione dell’azione individuale di responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. Si sottolinea la rilevanza causale della condotta del danneggiato e, in particolare, della violazione da parte di quest’ultimo del dovere di diligenza minima.

Massime

Disciplinata dall’art. 2395 c.c., questa forma di responsabilità si configura quando gli amministratori, nell’esercizio dell’ufficio o anche al di fuori delle correlate incombenze, con una condotta illecita provocano la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale facente capo a un socio o a un terzo (di regola, un creditore sociale); a tal fine, è necessario che la lesione si verifichi direttamente nella sfera giuridica del danneggiato e non costituisca, dunque, il mero riflesso della lesione dell’integrità del patrimonio sociale o del pregiudizio subito dall’intero ceto creditorio per effetto della mala gestio (cfr., da ultimo, Cass. Civ., n. 14265/2025).

La responsabilità per danno diretto ha natura aquiliana e, dunque, il danneggiato che agisce in giudizio ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito: la condotta contra ius e non iure degli amministratori, la lesione di un diritto soggettivo autonomamente prodotto nella propria sfera giuridica (il danno-evento), il nesso di causalità materiale tra condotta illecita e danno-evento, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) connotante la condotta degli amministratori, il danno-conseguenza e il nesso di causalità (giuridica) tra quest’ultimo e l’evento lesivo.

La giurisprudenza e la dottrina hanno ricondotto all’ambito di applicazione dell’azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c., essenzialmente, due tipologie di illeciti. La prima si configura quando la condotta degli amministratori realizza un’influenza illecita sulla determinazione negoziale dei terzi, i quali, con artifizi o raggiri, vengono indotti a concludere un contratto con la società. La seconda tipologia di illecito riconducibile all’art. 2395 c.c. si configura quando la condotta dolosa o colposa degli amministratori concorre a provocare l’inadempimento della società ad una preesistente obbligazione, validamente sorta.

Ai fini della sussistenza del nesso di causalità materiale, il danneggiato deve dimostrare, alla stregua del criterio del “più probabile che non che gli artifizi e i raggiri perpetrati dagli amministratori lo hanno condotto a stipulare un contratto che egli, altrimenti, non avrebbe concluso (c.d. dolo determinante) o che avrebbe ugualmente concluso ma a condizioni diverse e per sé più favorevoli (c.d. dolo incidente) ovvero che, in ipotesi di inadempimento da parte della società, quest’ultima avrebbe adempiuto in assenza della condotta illecita degli amministratori.

Il caso

Un investitore (società estera) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, ai sensi degli artt. 2395e 2396 c.c., gli ex amministratori e l’ex direttore finanziario di una società italiana (poi assoggettata a fallimento), a seguito della conclusione tra l’investitore e la società di un accordo di investimento, in forza del quale la società si era impegnata ad emettere un prestito obbligazionario convertibile, che l’investitore si era a sua volta impegnato a sottoscrivere. L’investitore esponeva, inter alia, che gli ex amministratori e l’ex direttore finanziario della società avevano sia indotto lo stesso investitore a stipulare l’accordo di investimento fornendo una falsa rappresentazione della situazione economico-finanziaria della società sulla quale l’investitore aveva fatto affidamento nel determinarsi a contrarre, sia garantito la veridicità e la completezza delle informazioni fornite all’investitore stesso in fase precontrattuale, omettendo altresì di comunicare una situazione di grave deficit di cassa (causato per lo più da un attacco concorrenziale, seguito da una perdita di dipendenti apicali e dalla sottrazione massiva di agenti commerciali e di clientela) che avrebbe reso impossibile il rimborso del prestito.

Il Tribunale di Milano rigettava le domande dell’investitore ritenendo che quest’ultimo fosse stato consapevole della situazione di bisogno della società e che la stessa società avesse adempiuto a tutti gli obblighi di comunicazione, sottolineando, peraltro, come l’investitore avesse svolto allegazioni generiche, omettendo di individuare specificamente il contenuto dei dati e delle informazioni oggetto di falsa rappresentazione, omettendo di contestare la falsità del bilancio e della relazione semestrale (segnalando anche che l’investitore aveva rifiutato di effettuare una apposita verifica di due diligence) e omettendo anche di precisare quali fossero le dichiarazioni e garanzie risultate incomplete o non veritiere.

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dall’investitore ritenendo significativo il fatto che quest’ultimo non avesse ritenuto opportuno di effettuare una verifica di due diligence, né di richiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dai documenti pubblici (comunicati stampa, bilanci e relazione semestrale) e avesse deciso di non assumere alcuna iniziativa - neppure successivamente, a seguito dell’elaborazione, da parte del consiglio di amministrazione della società, di un documento interno attestante una forte riduzione del patrimonio netto -, avendo anche espressamente rifiutato di ricevere informazioni offerte dal management della società.

La Corte d’Appello ha, quindi, sottolineato (i) che la condotta negligente tenuta dall’investitore nella fase precontrattuale avesse ragionevolmente indotto il Giudicante a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l’investitore avrebbe comunque concluso l’accordo di investimento (non potendosi, appunto, sostenere che il comportamento degli amministratori e del direttore finanziario avesse condotto l’investitore a concludere l’accordo), difettando in tal modo il necessario nesso di causalità materiale tra la condotta addebitata agli ex amministratori e all’ex direttore finanziario e il danno evento (consistente nella lesione della libertà di autodeterminazione negoziale del terzo contraente, provocata da una condotta posta in essere in violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede oggettiva di cui all’art. 1337 c.c.); e (ii) che, fermo quanto indicato sul difetto del citato nesso di causalità, nemmeno fosse stato correttamente prospettato il cd. danno-conseguenza risarcibile, non avendo commisurato l’investitore il risarcimento all’interesse (negativo) a non essere coinvolto in trattative poi rivelatesi inutili, né all’interesse (positivo virtuale) coincidente con le migliori condizioni alle quali l’accordo sarebbe stato stipulato senza l’interferenza del comportamento scorretto contestato agli amministratori.

Le questioni

1. La responsabilità degli amministratori per danno diretto

La sentenza in esame offre lo spunto per chiarire (i) l’ambito di applicazione dell’articolo 2395 c.c., così come dell’art. 2476, comma 7, c.c., (ii) i requisiti necessari ai fini della sussistenza della responsabilità dell’amministratore verso il singolo socio o il terzo e (iii) l’onere probatorio incombente sull’attore.

La questione che immediatamente emerge è quella di accertare il significato che debba essere attribuito all’avverbio “direttamente” utilizzato dal legislatore nell’art. 2395 c.c. (e nell’art. 2476, comma 7, c.c. in materia di S.r.l.) e, di conseguenza, di individuare il nesso di causalità necessario per l’insorgere della responsabilità.

A riguardo deve sottolinearsi che l’interpretazione da dare all’avverbio “direttamente” debba essere ampia, non potendo questo essere inteso con riferimento alla direzione dell’atto contro un soggetto determinato, bensì ascritto all’ipotesi dell’insorgenza di un danno immediato (ossia di un danno direttamente causato al socio o al terzo, che costituisca una lesione immediatamente e direttamente incidente nella sfera giuridica del soggetto che esercita l’azione) e autonomamente prodotto nella sua specifica sfera patrimoniale, non rilevando il danno che, invece, incida sul patrimonio della società amministrata e che, quindi, determini conseguenze patrimoniali negative per il socio o il terzo soltanto in via mediata e riflessa.

Pertanto, il danno che si produce “direttamente” nel patrimonio del socio o del terzo è un danno che si colloca integralmente al di fuori della lesione dell’integrità del patrimonio sociale della società amministrata.

In altri termini, con l’avverbio “direttamente” viene a limitarsi la risarcibilità ai soli danni che incidano direttamente ed autonomamente sul patrimonio del danneggiato, risultando, quindi, esclusi i danni che hanno interessato primieramente il patrimonio sociale e solo in via di riflesso quello di soci o di terzi (C. Masucci, Sulla responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c., in Giur. comm., 1984, I, 589; F. Bonelli, La responsabilità degli amministratori, in Trattato delle società a cura di Colombo - Portale, Torino, 1991, 450; F. Bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 223; Cass. Civ., Sez. I, 2 giugno 1989, n. 2685, in Giur. It., 1989, I, 1, 1686; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8359 in DeJure; Cass. Civ., Sez. I, 12 giugno 2007, n. 13766, in DeJure; Cass. Civ., Sez. I, 5 agosto 2008, n. 21130, in Giur. It., 2009, 4, 875; Cass. Civ., Sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220, in Società, 2011, 3, 253; Cass. Civ., Sez. I, 10 aprile 2014, n. 8458, in DeJure; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17794, in DeJure; Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2986, in Società, 2016, 4, 502; Cass. Civ., Sez. VI, 12 giugno 2019, n. 15822, in DeJure; Cass. Civ., Sez. I, 28 aprile 2021, n. 11223, in DeJure; Cass. Civ., Sez. I, 6 marzo 2023, n. 6648, in DeJure; Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2025, n. 14265, in DeJure).

Né può ritenersi condivisibile l’interpretazione per la quale le prescrizioni dell’art. 2395 c.c. si applichino nelle ipotesi in cui il comportamento degli amministratori sia intenzionalmente diretto a pregiudicare il singolo socio o il terzo (si veda in tal senso App. Bologna, 27 maggio 1995, in Dir. fall., 1996, II, 307), giacché se l’elemento soggettivo della condotta degli amministratori dovesse ricavarsi dall’utilizzo dell’avverbio “direttamente” non troverebbe alcuna giustificazione sistematica la qualificazione degli atti degli amministratori come dolosi o colposi prevista nella medesima norma di legge.

Così come l’avverbio “direttamente”, relativo alla qualificazione dell’atto illecito degli amministratori, non può costituire un richiamo al concetto di danno diretto indicato nell’art. 1223 c.c., giacché in tal modo si verrebbe a riconoscere il risarcimento del medesimo danno sia alla società sia ai singoli soci o terzi, essendo la norma prevista nell’art. 1223 c.c. idonea ad operare una selezione dei danni concretamente risarcibili, ma non, certo, delle posizioni soggettive oggetto di lesione (si veda Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2025, n. 14265, cit.). Infatti, la norma dell’art. 1223 c.c. (applicabile anche in caso di responsabilità aquiliana per il richiamo operato ai sensi dell’art. 2056 c.c.) prevede la risarcibilità dei soli danni che siano stati conseguenza diretta e immediata dell’atto illecito, ma non opera alcuna qualificazione dell’atto illecito stesso.

E’ utile, quindi, sottolineare che la semplice redazione di un bilancio falso di per sé non comporta alcuna responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2395 c.c. in relazione all’affidamento del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e alla decisione del terzo di contrattare con la società stessa, risultando necessario al fine dell’integrazione di tale responsabilità che la falsità dei dati riportati nel bilancio sia stata specifica e idonea a trarre in inganno il terzo (sul quale grava l’onere di provare il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto da cui sia derivato un danno, non potendo dirsi in re ipsa la prova predetta), inducendolo, per conseguenza diretta dell’illecito commesso, a contrarre con la società o a concludere contratti relativi alla società e al suo patrimonio (si veda Cass. Civ., Sez. I, 2 giugno 1989, n. 2685, cit.; Cass. Civ., Sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220, cit.; Cass. Civ., Sez. VI-I, 20 maggio 2020, n. 9206, in DeJure; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17794, cit.).

Concretizzano un valido nesso eziologico tutti quei comportamenti (ad esempio, specifiche dichiarazioni dell’amministratore circa la solidità finanziaria della società) che siano stati specificamente idonei a trarre in inganno la fiducia del terzo o del singolo socio e devono essere da questi individuati in giudizio precisi soggetti coinvolti, tempi, oggetto e modalità di tali comportamenti (si veda Cass. Civ., Sez. I, 2 giugno 1989, n. 2685, cit.; Trib. Milano 20 marzo 2012, in Società, 2012, 6, p. 712; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17794, cit.).

Quanto, poi, all’accertamento del nesso causale, il danneggiato deve dimostrare, in applicazione del principio del “più probabile che non”, il comportamento illecito degli amministratori, costituito essenzialmente da due diverse tipologie: l’induzione del terzo a stipulare un contratto che egli altrimenti non avrebbe concluso o che avrebbe concluso a condizioni diverse (nella fase della formazione del contratto) ovvero la causazione dell’inadempimento contrattuale da parte della società (nella fase dell’esecuzione del contratto).

Secondo il principio del “più probabile che non” se appare più probabile, che improbabile, che l'evento dannoso sia derivato eziologicamente dalla condotta attiva od omissiva di un soggetto, la responsabilità di quest'ultimo sarà fondata ed egli sarà chiamato a risarcire il danno (si veda Cass. Civ., Sez. I, 5 agosto 2008, n. 21130, cit.; Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo 2015, n. 5450, in Società, 2015, 6, 767; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17794, cit.). In base a tale principio, infatti, «l’esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Cass. 26 luglio 2012, n. 13214; Cass. 9 giugno 2011, n. 12686): infatti, la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del "più probabile che non"), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum"» (Cass. 21 luglio 2011, n. 15991).” (si veda Cass. Civ., Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23933, in Foro it. 2013, 12, I, 3419).

Quanto all’onere probatorio, vista la natura extracontrattuale dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c., spetta all’attore dimostrare il nesso causale tra la condotta degli amministratori ed il danno subito e, con riferimento al caso che ci occupa, dunque, l’idoneità della condotta posta in essere dagli amministratori e dal direttore finanziario a determinare un’incidenza sulla determinazione negoziale dell’investitore.

2. Le due tipologie di comportamento degli amministratori: la condotta illecita nelle trattative e il concorso nella causazione dell’inadempimento della società

La sentenza in commento chiarisce che l’ambito di applicazione dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. deve essere ricondotto essenzialmente a due tipologie di comportamento: l’influenza illecita sulla determinazione negoziale del terzo ovvero la causazione dell’inadempimento della società.

Nella prima fattispecie, il danno-evento consiste nella lesione della libertà negoziale del terzo, provocata da una condotta posta in essere in violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c.; mentre il danno-conseguenza risarcibile dipende dall’influenza che la condotta degli amministratori ha avuto sulla determinazione negoziale della controparte: in caso di dolo determinante, il risarcimento copre l’interesse (cd. interesse negativo) a non essere coinvolto in trattative poi rivelatesi inutili, comprendente il danno emergente (le spese inutilmente sostenute per portare avanti le trattative) e il lucro cessante (le utilità che il danneggiato avrebbe tratto da un’occasione contrattuale alternativa); in caso di dolo incidente, il risarcimento del danno è commisurato al cd. interesse positivo virtuale, coincidente con le migliori condizioni alle quali il contratto sarebbe stato stipulato senza l’interferenza del comportamento scorretto.

Nella seconda fattispecie, il danno-evento consiste nella lesione del diritto di credito del terzo contraente, avente ad oggetto la prestazione dovuta dalla società (in applicazione del principio sulla c.d. tutela aquiliana del credito, ai sensi del quale al creditore è permesso di chiedere il risarcimento del danno a un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, qualora quest'ultimo abbia colposamente o dolosamente reso impossibile la prestazione del debitore, così ledendo il diritto (di credito) del creditore, – si veda, inter alia, Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1297, in www.deiure.lefebvregiuffre.it); mentre il danno-conseguenza risarcibile è commisurato alle utilità che il terzo avrebbe conseguito se il contratto fosse stato correttamente eseguito da parte della società.

3. La rilevanza causale della condotta del singolo socio o del terzo

La sentenza in esame applica correttamente i principi di regolarità causale, in funzione dei quali, anche con riguardo all’azione ai sensi dell’art. 2395 c.c., non può non tenersi conto della condotta del soggetto che agisce in via risarcitoria, in applicazione dei principi sanciti negli artt. 1337 (“Trattative e responsabilità precontrattuale”) e 1338 (Conoscenza delle cause d’invalidità”) c.c., così come delle prescrizioni dell’art. 1227 c.c. (quest’ultimo anche richiamato dall’art. 2056 c.c.).

Conseguentemente, ad esempio, in relazione all’acquisto di partecipazioni azionarie o di titoli obbligazionari, deve ritenersi che la mancata verifica da parte dell’acquirente (terzo o singolo socio) della reale ed effettiva situazione patrimoniale della società target o emittente costituisca una violazione del dovere di diligenza minima, tale da incidere (elidendolo) sul necessario nesso eziologico tra la condotta degli amministratori e il pregiudizio patito dall’acquirente stesso; derivandone, per conseguenza, in tali ipotesi, la preclusione all’accesso alla tutela risarcitoria.

Ciò in ossequio al principio generale (sotteso, appunto, agli artt. 1337e 1338 c.c.) secondo il quale il danno deve essere sopportato dal danneggiato quando il suo comportamento si ponga quale causa assorbente dell’evento dannoso, non potendosi imputare causalmente al comportamento del danneggiante il danno che il danneggiato avrebbe evitato usando la diligenza minima all’uopo necessaria (si veda M. Bianca, Diritto Civile – il contratto, vol. 3, Milano, 2000, 172). E proprio a questo criterio si è ispirata la giurisprudenza quando ha stabilito che «le norme degli art. 1337 e 1338 c. c. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente in buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, […], ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione […], non è più possibile applicare le norme di cui sopra» (Cass. Civ., Sez. II, 14 marzo 1985, n. 1987, in Mass. Giur. It., 1985; ugualmente Cass. Civ., Sez. III, 26 maggio 2004, n. 10133, in Mass. Giur. It., 2004. Si veda anche Cass. Civ., Sez. III, 4 marzo 2002, n. 3103, in DeJure; Trib. Roma 5 giugno 2017, n. 11271, in DeJure; App. Milano 16 luglio 2025, n. 2172, in www.bdp.giustizia.it. Si veda, inoltre, A. M. Musy, v. Responsabilità precontrattuale (culpa in contraendo), in Digesto online, DeJure, 1998).

Naturalmente, in ipotesi di violazione del suddetto dovere di diligenza minima, spetta agli amministratori convenuti dare prova della mancanza di diligenza da parte del singolo socio o del terzo, laddove la stessa non emerga dagli atti e non possa, dunque, essere rilevata d’ufficio dal Giudice.

Osservazioni

La sentenza in esame, pronunciata in una fattispecie di influenza della condotta degli amministratori e del direttore finanziario di una società nel procedimento di formazione del contratto tra la stessa società e un terzo, conferma l’applicazione dei principi dettati da giurisprudenza e dottrina in tema di responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c., riconoscendo un’esenzione da responsabilità per gli amministratori (e per il direttore, al quale, ai sensi dell’art. 2396 c.c., nelle ipotesi di nomina da parte dell’assemblea o per disposizione dello statuto, si applicano le norme che regolano la responsabilità degli amministratori), quando, anche in presenza di effettivi atti di mala gestio (i.e., illecita e falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società), il singolo socio o il terzo che agisca in via risarcitoria per l’incidenza della condotta illecita degli amministratori (e dei direttori generali) sulla propria determinazione negoziale nella fase precontrattuale non dimostri di aver tenuto una condotta diligente nello svolgimento delle trattative, idonea all’acquisizione di tutte le informazioni necessarie nel caso concreto.

Conclusioni

Viene, dunque, posta in risalto una rilevanza “universale” del principio di diligenza sancito negli artt. 1337e 1338 c.c., così come anche alla base delle prescrizioni dell’art. 1227 c.c. (quest’ultimo anche richiamato dall’art. 2056 c.c.), stabilendo (in maniera corretta ad avviso dello scrivente) che tale principio debba informare ogni comportamento e, dunque, debba trovare applicazione anche con riguardo alla condotta di singoli soci o terzi in relazione ad ipotesi di responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) ai sensi dell’art. 2395 c.c., laddove i singoli soci o terzi, appunto, non abbiano osservato criteri di diligenza nel rapporto instaurato con gli amministratori (e i direttori generali) convenuti in giudizio e/o con la società dagli stessi amministrata relativamente alla fattispecie oggetto di contestazione.

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