I lavoratori intermittenti vanno computati nell’organico dell’impresa

Redazione Scientifica
09 Luglio 2026

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2015, il lavoro intermittente rientra a pieno titolo nei contratti di lavoro subordinato (potendo persino essere a tempo indeterminato) e si caratterizza, ai sensi dell’art. 15, comma 1, per il solo fatto di essere il contratto “mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell’anno”. I lavoratori intermittenti vanno, dunque, computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

E’ vero che la disciplina di gara non specificava il settore che doveva essere oggetto della certificazione (circostanza su cui insiste la controinteressata), ma è la stessa normativa – sopra ricordata – a chiarire che i criteri di valorizzazione delle offerte, nell’ambito di una gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere connessi all’oggetto dell’appalto; il che pare ovvio, tanto più – appunto – laddove si tratti di ottenere un punteggio premiale; ragionando diversamente, infatti, e dunque ammettendo che una S.A., per il solo fatto di non aver specificato nella lex specialis che la certificazione deve essere pertinente all’oggetto dell’appalto, possa valorizzare qualunque certificazione, non sarebbe individuabile il discrimine da utilizzare tra le certificazioni prodotte dalle varie concorrenti, nell’ottica – invece irrinunciabile – del principio del risultato, che impone, tra l’altro, di selezionare il contraente in maniera efficiente (il che implica anche che non deve attribuirsi il punteggio premiale, indifferentemente, alle certificazioni attinenti all’oggetto del contratto e a quelle che non lo siano; né risulta in atti o dalle difese che AMA abbia operato una valutazione di equivalenza).

In questo senso, non rileva poi in senso contrario il fatto, ricordato dalla controinteressata, che le certificazioni attestano una qualità dei processi in generale; è certamente vero che, in assoluto, il possesso della certificazione attesta che l'operatore economico adotta processi organizzativi e gestionali conformi a standard internazionali riconosciuti, rappresentando un elemento di affidabilità generale, ma qui si discute dell’attribuzione di punteggi premiali, non di requisiti professionali; pertanto, a meno di non annichilire la finalità della previsione della lex specialis, la attribuzione del punteggio, si ripete – per avere un significato effettivo, in linea con la normativa primaria – deve poter consentire una reale selezione fra i concorrenti, che sia peraltro individuabile a priori (l’attinenza all’oggetto dell’appalto, indicata dalla normativa, è dunque il riferimento necessario).

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