La CEDU condanna l’Italia: violenza domestica ignorata, vittime punite
08 Luglio 2026
I fatti essenziali Con la sentenza in oggetto, caso Ubeda e altri c. Italia (ric. n. 9993/24), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato la vicenda di una madre francese e dei suoi due figli minori, anch’essi francesi, residenti in Italia. Nell’aprile 2021 la ricorrente aveva presentato denuncia alla polizia contro il padre dei bambini, cittadino italiano ed ex convivente, lamentando condotte di violenza fisica e psicologica nei suoi confronti e in danno dei figli. A seguito di tali denunce, nel maggio 2021 la donna e i minori venivano collocati, su sua richiesta, in una struttura protetta, ove resteranno per oltre tre anni, sino al luglio 2024. Sul piano penale, dopo l’apertura del procedimento nell’aprile 2021, il pubblico ministero, nel novembre 2021, chiedeva l’archiviazione, minimizzando alcuni episodi (tra cui uno in cui l’uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della donna, definito “uno scherzo di cattivo gusto”) e formulando considerazioni stereotipate in tema di consenso sessuale, ritenendo “normale” che l’uomo debba superare un “minimo livello di resistenza” della donna. Solo a seguito dell’opposizione della persona offesa la richiesta veniva respinta, con ordine di ulteriori indagini; tuttavia, alla data della sentenza CEDU non risultava ancora celebrata alcuna udienza di merito. Parallelamente, nel maggio 2021 la ricorrente adiva il Tribunale per i minorenni, chiedendo l’affidamento esclusivo, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, l’autorizzazione a lasciare l’Italia e il riconoscimento di un assegno di mantenimento. Solo nel maggio 2024 il Tribunale disponeva la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, senza però pronunciarsi espressamente sulla richiesta di lasciare la struttura e trasferirsi in Francia. Nel frattempo, la famiglia restava in un’unica stanza di circa 15 m², sottoposta a regole interne particolarmente restrittive, con rilevanti ripercussioni sul benessere fisico e psicologico dei minori. Le violazioni accertate dalla Corte La Corte riconosce che le autorità italiane hanno inizialmente reagito con prontezza, disponendo l’inserimento in struttura protetta per prevenire un’escalation di violenza. Tuttavia, tale misura ha gravato in modo sproporzionato sulla vittima e sui figli, senza che fossero adottate misure incisive nei confronti dell’autore delle violenze, né effettuata una valutazione periodica di proporzionalità. In particolare, la Corte censura:
Ne consegue il riconoscimento della violazione combinata degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) ed 8 (vita privata e familiare), in relazione alla gestione delle denunce di violenza domestica e del collocamento in struttura protetta. L’inerzia del Tribunale per i minorenni La Corte rileva poi un’ulteriore, autonoma violazione dell’art. 8 CEDU nella gestione del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni. Le decisioni del giudice minorile, redatte tramite moduli prestampati, non prendono in alcun modo posizione sulle denunce di violenza domestica, né sulle dichiarazioni rese dalla madre e dai figli. Tale “totale disattenzione” alle allegazioni di violenza, secondo la Corte, amplifica la sofferenza della vittima, rafforzando l’impressione che la violenza resti invisibile e impunita. Nonostante i numerosi report dei servizi sociali tra il 2022 e il 2024, che segnalavano l’impatto gravemente negativo dell’incertezza sul rapporto con il padre e della prolungata permanenza in struttura sui minori, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale veniva adottato solo nel maggio 2024, senza alcun esplicito riferimento al superiore interesse dei bambini. Per la Corte, il protrarsi per quasi tre anni della permanenza in una stanza di 15 m², con regole interne fortemente limitative delle libertà quotidiane dei minori, integra una grave compressione dei loro diritti fondamentali, non giustificata da un’adeguata valutazione giudiziaria e in assenza di tempestive decisioni sul quadro genitoriale. Conclusioni Ai sensi dell’art. 41 CEDU, la Corte condanna l’Italia a corrispondere 15.000 euro a ciascun ricorrente a titolo di danno non patrimoniale e 15.000 euro complessivi per spese e oneri. La pronuncia, pur riferendosi a un caso specifico, assume rilievo sistemico per l’ordinamento italiano, riaffermando:
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