Actio negatoria, vista lago e conformità alle NTA comunali
15 Luglio 2026
In tema di rapporti di vicinato, il muro posto sul confine tra fondi limitrofi, in continuità con il muro di sostegno del terrapieno, mantiene natura di muro divisorio e non di contenimento, con conseguente assoggettamento alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione comunali sulle “recinzioni, muri di sostegno”. Tali NTA, ove prevedano che la superficie opaca non superi i 50 cm e che la parte sovrastante sia trasparente fino a 1,50 m, sono vincolanti anche nei rapporti tra privati, specie quando l’opera incide su “punti di vista privilegiati” (vedute panoramiche, vista lago). Le essenze arboree collocate a distanza inferiore a quella legale dal confine, in violazione dell’art. 892 c.c. e delle disposizioni urbanistiche a tutela del paesaggio, devono essere arretrate, potate o rimosse, ove determinino anche parziale occlusione della vista lago. Non è configurabile acquisto per usucapione della posizione delle piante se non è provata una permanenza ultraventennale dell’assetto vegetale nella attuale collocazione, né l’eventuale modifica delle quote del terreno da parte del vicino elide la responsabilità del proprietario che mantiene piante e manufatti in contrasto con distanze legali e NTA. |