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Secondo una impostazione, a cui aderisce la decisione in commento, l’art. 615-bis c.p. tutela la proiezione spaziale della personalità nei luoghi nei quali questa si manifesta privatamente e punisce i soli comportamenti di interferenza realizzati da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione (poiché altrimenti il bene della riservatezza domiciliare non risulterebbe leso). Pertanto, chi partecipa con l’assenso dell’offeso alla scena ritratta o alla conversazione captata (sia essa domestica, intima, o comunque tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone) non può essere autore del reato di cui all’art. 615-bis cod. pen. (Cass. pen. sez. VI, n. 39550/2024, Rv. 287115; Cass. pen. sez. V, n. 22221/2017).
Tuttavia non risulta decisivo, per escludere la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga nell’abitazione di chi ne sia l’autore, giacché ciò che rileva è come il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato. In questa prospettiva, risponde del reato anche chi predispone mezzi di captazione visiva e sonora nella propria dimora, carpendo immagini e conversazioni o notizie attinenti alla vita privata di chi in tale abitazione si trovi - siano essi stabili conviventi oppure occasionali ospiti - quando l’autore della condotta non sia partecipe dell’atto della vita privata captato. Di converso, non risponde del reato colui che condivide con i medesimi soggetti l’atto della vita privata (Cass. pen., sez. V, n. 13384/2018, Rv. 275236). In altre parole, il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è dato dalla natura del momento di riservatezza violato, ma dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe.
Per altro orientamento, invece, non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l’interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso (Cass. pen. sez. V, n. 27160/2018, Rv. 273554).
In particolare, è stato osservato che l’art. 615-bis c.p. - significativamente collocato nella sezione quarta (del titolo dodicesimo, del libro secondo del codice penale) che comprende i “delitti contro l'inviolabilità del domicilio” - punisce le “interferenze illecite nella vita privata”, definendo come vita privata, quella che si svolge nei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen., e, dunque, nel domicilio o nelle sue appartenenze, così mostrando come la condotta punibile debba consistere nella ripresa visiva o sonora da parte di chi a tale vita privata, e quindi al domicilio ove essa si stia svolgendo, non sia lecitamente ammesso. Ne discende che non può commettere il delitto indicato chi si trovi lecitamente nell’abitazione all’interno della quale effettui una registrazione (di qualsivoglia azione si stia compiendo), perché tale soggetto è divenuto parte di quella “vita privata” (ex plurimis, Cass. pen., sez. V, n. 3446/2023, Rv. 285849; Cass. pen. sez. V, n. 22221/2017, Rv. 270236).
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