Attività del professionista delegato: quali rimedi?
08 Luglio 2026
Il sistema dei rimedi avverso gli atti del professionista delegato è articolato su due livelli. Il primo presidio è il reclamo ex art. 591 ter, comma 2, c.p.c., da proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il reclamo non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice ravvisi gravi motivi per disporre la sospensione. Tuttavia, il mancato esperimento del reclamo non preclude in assoluto la possibilità di far valere i vizi delle operazioni delegate. Il Tribunale di Latina, con sentenza 9 gennaio 2025, n. 58, ha chiarito che il mancato ricorso al reclamo ex art. 591 ter c.p.c. non impedisce di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il primo provvedimento del giudice dell'esecuzione che recepisce i risultati delle operazioni viziate: tipicamente, il decreto di trasferimento con cui il giudice fa propri gli esiti del procedimento gestito dal professionista delegato; così in motivazione: «E’ noto che avverso gli atti del professionista può proporsi reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. Tuttavia, il mancato ricorso a tale strumento, non preclude la possibilità di far valere eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, proponendo opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il primo provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione all’esito delle operazioni delegate che si assumono viziate (in tal senso Cass. 9 luglio 2020 n. 14603 e Cass. 9 maggio 2019 n. 12238)». Il discrimine, quindi, è dato dalla natura dell'atto impugnato. Come precisato dal Tribunale di Verona, sentenza 3 luglio 2025, n. 1494, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è inammissibile se rivolta direttamente contro il verbale di aggiudicazione in quanto atto del professionista delegato (contestabile solo con reclamo ex art. 591 ter c.p.c.), mentre è ammissibile se diretta contro il decreto di trasferimento emesso dal giudice, purché deduca vizi propri di tale provvedimento e non si limiti a riproporre contestazioni relative alle fasi antecedenti della procedura; così in motivazione: «l’opposizione proposta ha ad oggetto non un provvedimento del giudice dell’esecuzione, bensì un atto del professionista delegato, che avrebbe dovuto in ipotesi essere contestato mediante lo strumento del reclamo al GE previsto dall’art. 591 ter c.p.c.; risulta quindi priva di pregio la doglianza dei ricorrenti secondo la quale l’opposizione sarebbe stata resa necessaria dall’assenza di altri differenti strumenti di tutela processuale; peraltro, come già parimenti osservato in sede esecutiva, i ricorrenti avrebbero pure ben potuto sollecitare i poteri del GE ex art. 586 c.p.c. al fine di far rilevare i profili di ingiustizia del prezzo di aggiudicazione qui contestati, eventualmente impugnando ex art. 617, secondo comma, c.p.c. il provvedimento che avesse disatteso le loro tesi difensive». Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 24 luglio 2024, n. 2188, ha ulteriormente precisato che gli atti del delegato, consistenti nella predisposizione della bozza del decreto di trasferimento e dell'ordine di liberazione, non rientrano tra quelli delegabili ex art. 591-bis, comma 3, c.p.c., e hanno natura di atti informali, non produttivi di effetti autonomi e non suscettibili di autonomo reclamo: il controllo va quindi esercitato sull'atto finale del giudice che li recepisce; in motivazione: «L’art. 591 ter c.p.c. riconosce la facoltà di proporre reclamo al giudice dell’esecuzione avverso gli atti del professionista, tra i quali non sono compresi quello in discorso, in quanto la cd. “bozza” dei provvedimenti eventualmente redatta dal professionista delegato sono atti informali che poi il giudice dell’esecuzione recepisce nei termini ritenuti necessari». In sintesi, potrà essere proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il decreto di trasferimento, ma non contro i singoli atti del delegato per i quali non si sia previamente esperito il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. nel termine di venti giorni. |