Filiazione omogenitoriale: condannata la Polonia

La Redazione
09 Luglio 2026

La Corte europea dei diritti dell'uomo distingue tra tutela della vita familiare e diritto all'identità personale del minore, condannando la Polonia per il rifiuto di riconoscere un atto di nascita estero che indicava due madri. Decisivo il superiore interesse del bambino e la tutela della sua identità giuridica.

Con la sentenza A.P. e R.P. c. Polonia (ricorso n. 1298/19), pronunciata il 2 luglio 2026, la Corte europea dei diritti dell'uomo affronta nuovamente il delicato tema del riconoscimento degli atti di nascita formati all'estero nell'ambito di famiglie omogenitoriali, individuando un punto di equilibrio tra il margine di apprezzamento degli Stati in materia di diritto di famiglia e la tutela dei diritti fondamentali del minore. Contestualmente, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso nel procedimento A.D.-K. e altri c. Polonia (ricorso n. 30806/15), evidenziando le rilevanti differenze fattuali tra le due vicende.

Entrambe le controversie riguardavano il rifiuto delle autorità polacche di trascrivere atti di nascita britannici nei quali figuravano come genitori due donne unite da un'unione civile. Il diniego era stato motivato con il richiamo all'ordine pubblico interno, fondato sul modello tradizionale di filiazione secondo cui il padre deve necessariamente essere un uomo.

La Corte, tuttavia, adotta un approccio differenziato. Nel caso A.D.-K., la famiglia risiedeva stabilmente nel Regno Unito, il minore era cittadino britannico e non risultavano conseguenze concrete derivanti dal mancato riconoscimento in Polonia. Le eventuali limitazioni venivano considerate meramente teoriche, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 8 CEDU e dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

Diversa la situazione esaminata nel caso A.P. e R.P.. Il bambino aveva acquisito automaticamente la cittadinanza polacca per discendenza materna, parlava polacco, manteneva stretti legami culturali con il Paese e vi soggiornava frequentemente. Il rifiuto della trascrizione dell'atto di nascita gli impediva, però, di ottenere documenti di identità, passaporto e numero identificativo personale polacchi, determinando una concreta situazione di incertezza giuridica.

Muovendo da tali presupposti, la Corte distingue nettamente il diritto alla vita familiare da quello alla vita privata. Quanto al primo, esclude la violazione dell'art. 8, osservando che il nucleo familiare continuava a vivere regolarmente nel Regno Unito senza ostacoli significativi all'esercizio della vita familiare. Nessuna violazione è ravvisata neppure con riferimento al diritto alla vita privata della madre biologica.

La conclusione muta, invece, con riguardo al minore. Per la Corte, l'identità personale rappresenta un elemento essenziale della vita privata tutelata dall'art. 8 CEDU. Le autorità polacche hanno privilegiato una lettura formalistica dell'ordine pubblico senza svolgere un'effettiva valutazione del superiore interesse del bambino, limitandosi a rilevare l'impossibilità di indicare una donna nella casella riservata al padre. Così facendo, hanno inciso su un aspetto fondamentale dello status personale del minore, lasciandolo privo di un efficace riconoscimento giuridico nel proprio Stato di cittadinanza.

Sotto il profilo antidiscriminatorio, la Corte rileva inoltre la violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8. Il diverso trattamento riservato al bambino è stato ritenuto fondato, in misura determinante, sull'orientamento sessuale delle sue madri e sulla circostanza della nascita all'interno di una famiglia omogenitoriale, criterio incompatibile con la Convenzione europea. La Polonia è stata pertanto condannata al pagamento di 5.000 euro a titolo di danno morale in favore del minore.

La pronuncia conferma l'orientamento ormai consolidato della Corte di Strasburgo: pur riconoscendo agli Stati un ampio margine di apprezzamento nella disciplina della filiazione e del diritto di famiglia, esso incontra un limite invalicabile quando il mancato riconoscimento dello status personale compromette l'identità giuridica del minore e il suo superiore interesse.