Esclusione del concorso della responsabilità per rovina e difetti di cose immobili con la clausola generale di responsabilità aquiliana
Cesare Trapuzzano
14 Luglio 2026
La responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., sicché l’applicazione di quest’ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter “aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l’azione speciale.
Inquadramento sistematico
Pur presupponendo un rapporto contrattuale (l’art. 1669 c.c. si colloca nell’ambito della disciplina del contratto d’appalto), la fattispecie delineata dall’invocata norma ne supera i confini e si configura come ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che esige l’accertamento del contributo causale del soggetto passivo all’attività da cui è disceso il danno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18891 del 28/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 18522 del 21/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4319 del 04/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006).
Cosicché l’obbligazione derivante dalla legge persegue finalità di ordine pubblico, atte alla conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, a tutela dell’incolumità personale e della sicurezza dei cittadini e, quindi, di interessi generali inderogabili (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18032 del 03/08/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 06/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 31/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 10/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000; Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 17/04/1968).
Nonostante la sua collocazione sistematica, dunque, il bene giuridico alla cui tutela tende la norma in esame trascende il rapporto negoziale in base al quale l’immobile sia pervenuto nella sfera di dominio di un soggetto diverso dal costruttore e che – in ragione della rovina, dell’evidente pericolo di rovina o dei gravi difetti dell’opera – abbia subito un pregiudizio.
Pertanto, la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all’art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 8 del 09/01/1990; Sez. 3, Sentenza n. 2415 del 14/04/1984; Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 23/03/1977).
Le interrelazioni con la clausola generale di responsabilità aquiliana
Quanto alle interrelazioni con la norma generale in tema di responsabilità extracontrattuale, si osserva che, sussistendo appunto un rapporto di specialità tra l’art. 2043 c.c. - genus - e l’art. 1669 c.c. - species -, laddove ne sussistano i presupposti, l’azione da intraprendere è quella specificamente contemplata in materia di appalto, restando così precluso il ricorso all’azione generale, benché, “in concreto” (recte in via contingente), per fatto imputabile al danneggiato, sia maturata la decadenza o la prescrizione dell’azione speciale (in questo senso, oltre a Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del 10/11/2023, successivamente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28469 del 05/11/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14147 del 27/05/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 29442 del 06/11/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 16973 del 30/05/2026).
Contra l’interpretazione resa in sede di revocazione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13569 del 02/07/2015, secondo cui la “decadenza” dall’azione di cui all’art. 1669 c.c. – e la conseguente non applicabilità di questa disposizione – non precluderebbero l’esperimento dell’azione generale di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ed invero, in ordine alla previsione dell’art. 1669 c.c., resta fermo che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale –, ove non ricorrano “in concreto” le condizioni per la sua applicazione (“come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera”), può farsi luogo all’applicazione dell’art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall’art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006).
È, infatti, in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto a presupposti applicativi e regime probatorio, sicché deve riconoscersi alla parte la facoltà di agire in giudizio, non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una sola di esse.
Casi “residuali” in cui l’azione generale di responsabilità può essere fatta valere
Per l’effetto, benché il riferimento alla locuzione “in concreto” – adoperata dalla citata pronuncia a Sezioni unite – possa ingenerare equivoci, l’esercizio dell’azione generale spetta solo allorché, al momento in cui l’avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano: a) o per la natura dell’immobile interessato (diverso dagli edifici o da altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata); b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall’evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); c) o per la natura delle cause acclarate (diverse dal vizio del suolo o dalle carenze della costruzione); d) o per l’insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal “compimento” dell’opera, termine, quest’ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando, piuttosto, la durata del rapporto che deriva dall’attuazione dell’intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11906 del 03/05/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25435 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014), ipotesi cui allude espressamente la richiamata pronuncia delle Sezioni unite.
La medesima conclusione vale per l’ipotesi in cui difettino i presupposti soggettivi, ossia la legittimazione attiva per la qualità dei soggetti pretendenti (diversi dai committenti o suoi aventi causa), necessaria allo scopo di esperire l’azione di cui all’art. 1669 c.c.: in tal caso, non ricorre un concorso di norme, sicché non sono integrati dei validi motivi per precludere la facoltà del danneggiato di spiegare l’azione generale di cui all’art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005;Sez. 3, Sentenza n. 3338 del 07/04/1999).
Sicché, in forza dell’art. 2043 c.c., la legittimazione ad agire contro l’appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili si estende, non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l’acquirente dell’immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo di rovina.
Il quadro d’insieme così delineato importa che il ricorso all’art. 2043 c.c. postula la carenza dei presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi) dell’azione speciale regolata dall’art. 1669 c.c.ex ante (o a monte), nel momento in cui il diritto si origina, e non già delle condizioni contingenti ex post (o a valle), nel momento in cui la pretesa si esercita.
Solo in questo senso è ammissibile il concorso tra azione speciale e azione generale, allo scopo di eliminare ogni “zona franca”: la titolarità di un’azione risarcitoria a regime speciale, caratterizzata dall’operare di una presunzione di colpa, coesiste, in linea di principio, con la possibilità per il danneggiato di fondare la propria azione sull’art. 2043 c.c., senza le facilitazioni di prova poste a suo favore dai regimi speciali, con la conseguenza che, “ove non risulti applicabile” la norma speciale, permane la possibilità di applicazione di quella generale.
E ciò conformemente al generale principio a mente del quale, ove sia fissata una integrale e completa disciplina della responsabilità risarcitoria per determinati fatti e comportamenti, esaurendone tutte le ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., senza che in conseguenza sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (con riferimento alla speciale responsabilità aquiliana processuale aggravata ex art. 96, primo e secondo comma c.p.c., Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 28226 del 26/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del 12/03/2002; Sez. 3, Sentenza n. 253 del 12/01/1999).
Allo stesso modo esistono ambiti specifici e regimi di responsabilità c.d. “esclusivi” (spesso derivanti da fonti sovranazionali o leggi speciali), in cui l’applicazione della disciplina speciale assorbe e sostituisce interamente l’art. 2043 c.c., precludendo il concorso per le medesime voci di danno.
Segnatamente la disciplina speciale esclude il ricorso concorrente alla clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. nelle seguenti ipotesi:
Responsabilità per danni da attività nucleare, come regolata dalla legge n. 1860/1962 e dalle convenzioni internazionali (come la Convenzione di Parigi), che prevedono una responsabilità oggettiva assoluta ed esclusiva in capo all’esercente dell’impianto nucleare, introducendo un regime a canalizzazione unica dell’illecito, in cui il danneggiato non può agire contro terzi o contro l’esercente stesso tramite l’art. 2043 c.c. per eludere i massimali o le regole di esonero tipizzate.
Responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi, disciplinata dagli artt. 114 e ss. cod. cons., in ordine alla quale il regime speciale europeo armonizzato si sostituisce all’azione aquiliana generale, impedendo al consumatore di invocare le regole ordinarie per aggirare i presupposti e le decadenze della disciplina speciale quanto ai danni rientranti nello specifico perimetro della direttiva (morte, lesioni personali, distruzione di cose destinate all’uso privato).
Responsabilità per infortuni sul lavoro, con esonero del datore di lavoro, rispetto alla quale, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965 (Testo Unico Inail), la copertura assicurativa obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, con la conseguenza che il concorso con l’azione ordinaria ex art. 2043 c.c. (per il c.d. danno differenziale) è precluso, salvo che l’evento configuri un reato perseguibile d’ufficio commesso dal datore di lavoro o da un suo dipendente.
Responsabilità per danno ambientale puro, come regolata dall’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), in cui la legittimazione ad agire per la riparazione del danno ambientale, inteso come lesione dell’interesse pubblico, è riservata esclusivamente al Ministero dell’Ambiente, sicché i singoli cittadini o le associazioni non possono agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno ambientale in sé, mantenendo l’azione aquiliana ordinaria solo per i danni riflessi subiti direttamente nei loro beni patrimoniali o nella salute.
D’altronde, più in generale, con riferimento alle previsioni speciali di responsabilità aquiliana regolate dal codice civile ex artt. 2047 e ss. c.c., non è esclusa una concorrente operatività della clausola generale di responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c., ma solo con riferimento ai profili non espressamente contemplati dalle fattispecie speciali ivi descritte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4303 del 13/02/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9661 del 26/05/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006). Con la conseguenza che il danneggiato può invocare l’art. 2043 c.c. in via sussidiaria o concorrente, se non riesce a provare i presupposti restrittivi della norma speciale.
Viceversa, ove tali profili sussistano e siano stati enunciati in modo sufficientemente chiaro, essi integrano le fattispecie contemplate dalle norme speciali, con la conseguenza che le diverse regole di imputazione della responsabilità previste da detti articoli, essendo più favorevoli per l’attore danneggiato, poiché implicanti un’inversione dell’onere della prova, non legittimano l’operatività del regime probatorio più gravoso di cui all’art. 2043 c.c.
Il diverso regime di distribuzione dell’onere probatorio
Il fatto che nelle emarginate evenienze – e solo entro i predetti limiti – sia esperibile l’azione generale di responsabilità aquiliana - per un verso - non determina una sostanziale elusione del principio riassunto nel brocardo latino specialis derogat generali, stante che nelle indicate ipotesi difettano le condizioni (recte i presupposti oggettivi e soggettivi) affinché la norma speciale possa essere invocata, e - per altro verso - non legittima alcun assorbimento (o assimilazione o indebita sovrapposizione) di azioni, posto che nell’azione speciale ex art. 1669 c.c. vige un regime di presunzione di colpa iuris tantum, che impone al danneggiante di fornire la prova liberatoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24393 del 02/09/2025; Sez. 2, Sentenza n. 15321 del 12/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/01/2013; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16815 del 03/10/2012; Sez. 1, Sentenza n. 15488 del 06/12/2000; Sez. 2, Sentenza n. 12106 del 28/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 5624 del 07/11/1984; Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 28/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 11/06/1968).
Mentre nell’azione generale ex art. 2043 c.c. è il danneggiato a dover dimostrare, in ossequio ai principi generali dettati dall’art. 2697 c.c., oltre alla condotta del costruttore, all’evento lesivo e al nesso eziologico, la colpa del danneggiante.
In questa prospettiva, le due norme si correlano alla stregua di circonferenze concentriche (e non già di cerchi secanti o tangenti), in cui (sempre usando l’immagine delle circonferenze concentriche) la “area” di operatività della prescrizione generale è solo quella residuale esterna al raggio d’azione della disposizione speciale.
Ne deriva che, in presenza dei presupposti dell’azione speciale, non può essere richiamata la responsabilità generale in chiave derogatoria; è, invece, la norma speciale a derogare a quella generale.
Conseguentemente non è configurabile, a carico del costruttore, per i medesimi eventi, una concorrente responsabilità per fatto illecito a norma dell’art. 2043 c.c., rispetto al quale la norma dell’art. 1669 c.c. si pone in funzione chiaramente derogatoria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3029 del 20/06/1978).
Non basta a giustificare tale paventata sovrapposizione il differente regime probatorio delle due azioni, che – rappresentando un aspetto inerente al quomodo – non può legittimare un’invasione del campo applicativo dell’azione speciale – di cui sia integrato l’an per il suo potenziale esercizio – a cura dell’azione generale, in chiave surrogatoria.
Sulla scorta della prospettata impostazione, poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., l’applicazione dell’art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione di responsabilità previsti per l’appunto dall’art. 1669 c.c., ma non al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo circoscrive il suo campo applicativo, ovvero senza poter “aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l’azione speciale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20450 del 17/07/2023; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014).
È necessario, infatti, evitare che siano raggiunti scopi elusivi ovvero impedire che, inutilmente esperita o esperibile l’azione speciale, l’interessato ottenga, per altre vie, il risultato negato in primis: ossia che, all’esito della prescrizione della pretesa, si possa rimediare ricorrendo all’azione generale.
Deve, per l’effetto, escludersi che, per le ipotesi previste dall’art. 1669 c.c. – ossia allorché ne siano integrati i relativi presupposti oggettivi e soggettivi –, possa configurarsi una responsabilità extracontrattuale ai sensi della stessa norma ed un’altra ai sensi dell’art. 2043 c.c., al solo scopo di permettere di riconoscere, qualora vi sia dolo o colpa, il più ampio termine di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 09/07/1977).
Né la soluzione adottata determina un vuoto di tutela che si pone in tensione con i parametri costituzionali, posto che – a fronte della pretesa al conseguimento del bene della vita in tesi leso – l’ordinamento appresta una specifica azione, la cui perenzione discende da un’inerzia ascrivibile alla parte danneggiata (e che, peraltro, postula che la controparte sollevi la relativa eccezione).
Tanto più che il termine di prescrizione di un annoex art. 1669, secondo comma, c.c. non decorre dall’integrazione del fatto illecito – ossia dalla verificazione della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti – bensì dalla denunzia, quale atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale interdipendente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18078 del 19/10/2012; Sez. 2, Sentenza n. 14561 del 30/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 903 del 14/02/1989), denunzia che – a sua volta – deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta, che ancora si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (spesso attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo (ovvero manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti), salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20678 del 22/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4249 del 22/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008;Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 11740 del 01/08/2003).
Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento al rapporto di sussidiarietà sostanzialeex art. 2042 c.c. tra azioni tipiche e azione generale di arricchimento senza giusta causa, secondo cui l’azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un’azione tipica e questa si sia prescritta (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 30614 del 27/11/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 29916 del 29/12/2011; Sez. L, Sentenza n. 12265 del 10/06/2005; Sez. 2, Sentenza n. 1849 del 19/03/1980).
Responsabilità aquiliana che presuppone un contratto
La peculiarità della fattispecie, che – pur inquadrandosi nell’alveo della responsabilità extracontrattuale – si innesta su un contratto (recte sul contratto di appalto) e si sviluppa in esecuzione dello stesso, è stata confermata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7756 del 27/03/2017.
La Corte a Sezioni unite ha evidenziato che l’estensione della tutela risarcitoria alla categoria dei gravi difetti tende a spostare il baricentro dell’art. 1669 c.c. dall’incolumità dei terzi alla compromissione del godimento normale del bene, e dunque da un’ottica pubblicistica ed aquiliana ad una privatistica e contrattuale.
Oltre a ciò, la Corte ha considerato:
A) la maggior importanza che sul tema della tutela dei terzi ha assunto, invece, l’esperienza dell’appalto pubblico;
B) l’espresso riconoscimento dell’azione anche agli aventi causa del committente (i quali possono agire anche contro il costruttore-venditore: fra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 467 del 13/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 9370 del 17/04/2013; Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 4622 del 29/03/2002);
C) i più recenti approdi della dottrina sull’efficacia ultra partes del contratto;
D) e – ultima, ma non ultima – la possibilità che tale efficacia operi in favore dei terzi nei casi previsti dalla legge (art. 1372, cpv. c.c.).
Secondo le citate Sezioni unite, l’insieme di tali elementi rende ormai meno attuale il tema della natura extracontrattuale della responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., che – se non ha esaurito la propria funzione storica – di sicuro ha perso l’originaria centralità che aveva nell’interpretazione della norma.
Orbene, pur restando fermo l’inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità aquiliana (la dottrina prevalente, per contro, ritiene che si tratti di una forma di responsabilità da inadempimento), della circostanza che essa si innesta sul contratto d’appalto, per costituirne una propaggine in sede attuativa, occorre tenere conto ai fini di individuarne il peculiare ambito applicativo.
In conclusione
In definitiva, la responsabilità speciale di cui all’art. 1669 c.c. ha una funzione chiaramente derogatoria dei principi generali sulla responsabilità aquiliana.
Si tratta, infatti, di una fattispecie di responsabilità extracontrattuale indefettibilmente collegata (e funzionale) al contratto di appalto e regolata nell’ambito della disciplina di tale ultima figura negoziale.
Siffatta voluntas legis è confermata dalla stessa regolamentazione del termine prescrizionale, che – diversamente dalla previsione generale sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947, primo comma, c.c., a mente del quale tale diritto si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato – decorre da un termine mobile, ossia dalla denunzia della rovina o dell’evidente pericolo di rovina o dei gravi difetti.
Se, per un verso, il termine di prescrizione annuale stabilito dall’art. 1669, secondo comma, c.c. è più breve del termine ordinario di prescrizione dell’azione risarcitoria da illecito aquiliano, per altro verso, detto termine comincia a decorrere non già dall’integrazione del fatto, bensì dalla sua denuncia, che – a sua volta – deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta degli eventi lesivi.
Differenza di regime prescrizionale che, per contro, non ricorre tra la clausola generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e le ipotesi speciali di cui agli artt. 2047 e ss. c.c.
Sicché l’azionabilità della fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. postula il superamento di una plurima barriera preclusiva, snodandosi secondo il doppio binario “progressivo”, anch’esso peculiare, del regime decadenziale e prescrizionale.
A fronte del descritto assetto ordinamentale e disciplinare, si ricava che il legislatore ha inteso regolare, in termini tendenzialmente esaustivi, certe ipotesi connesse all’esecuzione del contratto di appalto: e ciò al di fuori, da un lato, dello schema contrattuale e, dall’altro, del generale inquadramento nell’ambito del risarcimento dei danni per fatti illeciti, prevedendo un termine di decadenza per la denuncia del danno e un termine di prescrizione del diritto, corrente dalla data della denuncia, e soprattutto sancendo l’ininfluenza dell’accertamento del dolo o della colpa dell’appaltatore ai fini di decretarne la responsabilità.
Proprio questa peculiarità sistematica dell’istituto ne legittima l’esclusiva evocabilità, salvo che, nel caso concreto, non ricorrano i presupposti (oggettivi e soggettivi) delineati dalla norma. Altrimenti è precluso il richiamo alla clausola generale di responsabilità aquiliana in chiave surrogatoria, stante la sua valenza residuale (ossia per le ipotesi che non si iscrivono all’interno della previsione speciale).
Riferimenti
L. Del Vecchio, La responsabilità del costruttore per rovina e difetti di cose immobili e per fatto illecito, in Il quotidiano giuridico, 19 febbraio 2025;
S. Impellizzeri, La natura extracontrattuale dell’azione c.d. “edilizia” ex art. 1669 c.c. e la residualità “relativa” dell’azione generale ex art. 2043 c.c., in I Contratti, n. 2, 1° marzo 2024, 139;
F. Parola, Sui rapporti fra l’art. 1669 c.c. in tema di responsabilità dell’appaltatore e art. 2043 c.c., in I Contratti, n. 2, 1° marzo 2024, 149.
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Sommario
Le interrelazioni con la clausola generale di responsabilità aquiliana
Casi “residuali” in cui l’azione generale di responsabilità può essere fatta valere
Il diverso regime di distribuzione dell’onere probatorio
Responsabilità aquiliana che presuppone un contratto