Istanza per l’apertura di liquidazione giudiziale “in proprio” post-omologa del concordato preventivo

La Redazione
08 Luglio 2026

Una debitrice – dopo l’omologa del concordato preventivo – depositava nell’aprile 2026 un ricorso ex art. 40 c.c.i.i. per l’apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti, invocando l’applicazione dell’art. 40, comma 9, c.c.i.i.

Afferma, con ordinanza del 3 giugno 2026, il Tribunale di Roma (Pres. Jachia, Rel. Nastri):

In caso di deposito, da parte del debitore, di domanda di apertura della liquidazione giudiziale dopo l’omologazione del concordato preventivo, non vi è motivo per derogare alle regole dettate dagli artt. 27 e 28 c.c.i.i. per l’individuazione del Tribunale competente, non trovando applicazione la regola di cui all’art. 40, comma 9, c.c.i.i.

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.c.i.i. (che riproduce fedelmente la disposizione contenuta nell’art. 181 l. fall), infatti, «la procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 49», dal che deriva l’ inapplicabilità al caso di specie dell’art. 40, comma 9, c.c.i.i.

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