I rapporti processuali del debitore nella liquidazione giudiziale
08 Luglio 2026
L’apertura della liquidazione giudiziale produce specifici effetti sui rapporti processuali del debitore. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, c.c.i.i., infatti, nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore. Dunque, il debitore è privato del potere di stare in giudizio in tutti quei casi in cui le controversie attengano a rapporti di diritto patrimoniale compresi nella liquidazione giudiziale. Da ciò si ricava, a contrario, che il debitore può stare in giudizio personalmente per tutte quelle controversie che riguardano rapporti patrimoniali non compresi nella liquidazione giudiziale così come - ça va sans dire - nelle controversie relative ai rapporti di diritto personale. Tuttavia, ai sensi del secondo comma dell’art. 143 c.c.i.i., il debitore può intervenire nei procedimenti relativi a questioni di diritto patrimoniale attinenti alla liquidazione giudiziale e quindi nelle controversie in cui sta in giudizio il curatore, solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge. Quid iuris se, però, il curatore si disinteressa dei rapporti di diritto patrimoniale del debitore ricompresi nella liquidazione giudiziale? In tal caso il debitore può intervenire al posto del curatore? La giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare (ma ritenuta valida anche sotto la vigenza del nuovo Codice della crisi) ritiene che il debitore possa eccezionalmente agire in giudizio per far valere i suoi diritti, al posto del curatore, «rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato» (Cass., Sez. Un. Civ., 28 aprile 2023, n. 11287). Sicché, se il curatore rimane inerte di fronte ad interessi di diritto patrimoniale del debitore ricompresi nella liquidazione giudiziale, questi può agire per far valere i suoi diritti. Viceversa, «l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito ...» (Cass., Sez. Un. Civ., 28 aprile 2023, n. 11287, cit.), per cui il debitore non potrebbe sostituirsi ad un curatore attivo (rectius: non inerte) in relazione ai suoi diritti patrimoniali ricompresi nella procedura. Altra giurisprudenza ha ulteriormente precisato che occorre appurare la conoscenza da parte del curatore del processo in corso ed il suo disinteresse a proseguirlo (in tal senso, Cass. Civ., 17 luglio 2025, n. 19794); e che l’inerzia non sia conseguente ad una valutazione negativa della convenienza della controversia (Cass. Civ., 10 ottobre 2022, n. 29462; Cass. Civ., 6 luglio 2016, n. 1384). Inoltre, in caso di inerzia postuma del curatore il quale, attivandosi regolarmente per instaurare o proseguire un giudizio, non abbia poi ritenuto conveniente per la procedura proseguirlo o instaurarlo, il debitore non potrebbe agire (in tal senso, Cass. Civ. 14 maggio 2012, n. 7448; Cass. Civ. 15 febbraio 1999, n. 1236). In conclusione, in caso di liquidazione giudiziale la legittimazione ad instaurare o proseguire un giudizio relativo ai diritti patrimoniali del debitore ricompresi nella procedura spetta al curatore, salvi i casi di intervento del debitore per le questioni dalle quali possa scaturire un’imputazione di bancarotta a suo carico e salvi i casi di intervento del debitore previsti dalla legge. Tuttavia, se il curatore rimane puramente e semplicemente inerte di fronte ad interessi di natura patrimoniale del debitore ricompresi nella procedura, è da ritenere che il debitore possa eccezionalmente agire a tutela dei propri diritti, sia proseguendo che instaurando un nuovo giudizio. |