Legittimazione dell’ex socio unico a impugnare la sentenza pronunciata nei confronti della società cancellata

La Redazione
08 Luglio 2026

La Suprema Corte ribadisce un orientamento in tema di legittimazione a impugnare la sentenza pronunciata nei confronti della società estinta, chiarendo i confini dell’onere della prova gravante sul socio ad essa (asseritamente) succeduto.

Con ordinanza n. 22631 pubblicata il 2 luglio 2026, la Corte di cassazione si pronuncia nell'ambito di una vicenda in cui il (preteso) socio unico e liquidatore di una S.r.l. estinta aveva proposto ricorso avverso una sentenza emessa nei confronti della società medesima.

La Corte non scende nel merito dei motivi proposti dal ricorrente ma, in via preliminare, dichiara il ricorso inammissibile, essendo stato “proposto da soggetto della cui legittimazione non vi è idonea prova in atti”.

La Corte, in particolare, fa applicazione di un principio già espresso da altre pronunce di legittimità (Cass. n.17192/2024, Cass., sez. U, 22/04/2013, n. 9692; Cass., sez. 1, 26/09/2019, n. 24050; Cass., sez. L, 27/01/2011, n. 1943): «le Sezioni Unite hanno dato risposta al quesito su chi sia legittimato a impugnare (o su chi debba essere il destinatario dell’altrui impugnazione avverso) la sentenza pronunciata nei confronti della società, nel caso in cui questa sia stata cancellata e l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dall’art. 299 e ss. cod. proc. civ. e lo hanno individuato nel ‹‹socio succeduto alla società estinta››, sul presupposto che l’estinzione della società determini ‹‹un meccanismo di tipo successorio››, ma non hanno al contempo escluso che tale veste legittimante ad impugnare o a resistere all’impugnazione, affinché possa essere posta a base della decisione, debba essere espressamente allegata. Al riguardo viene in rilievo il principio secondo cui il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, del diverso soggetto che sia stato parte nel precedente grado di giudizio, deve allegare la propria legitimatio ad causam e deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione ed alla verifica della sussistenza delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ex art. 110 cod. proc. civ.».

Applicando tali principi al caso di specie, rilevata l’assenza di prova dell’intervenuta vicenda estintiva della società e della conseguente successione del ricorrente alla società stessa nella legittimazione processuale, la Corte ne esclude la legittimazione all’impugnazione.

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