La disciplina giuridica del contratto di temporary manager
09 Luglio 2026
Il temporary manager è una figura dirigenziale altamente qualificata alla quale viene affidato, per un tempo determinato, un incarico diretto alla gestione di uno specifico progetto o alla soluzione di una specifica crisi o che supplisce ad un ruolo momentaneamente vacante. Non può essere definito come un consulente (in realtà da tale figura se ne discosta nettamente) posto che al temporary manager vengono conferiti poteri decisionali e che la sua figura può essere integrata direttamente nei processi aziendali con relative responsabilità. Gli elementi che caratterizzano la figura del temporary manager (alias, manager in affitto) sono, in breve, la temporaneità dell’incarico che ricopre (si tratta sempre di un incarico limitato nel tempo), le competenze specialistiche che deve possedere, l’autonomia anche decisionale che gli viene attribuita, e la finalizzazione della propria attività al raggiungimento di specifici risultati (cfr. Memento Pratico, Società Commerciali, 2026, Lefebvre Giuffrè). Secondo la giurisprudenza del Tribunale di Milano gli elementi essenziali del contratto di temporary manager sono i seguenti: l’obbligo di rendicontazione a carico del manager, la reale possibilità di perseguire l’interesse delle parti con questo strumento contrattuale, la descrizione precisa e puntuale degli incarichi da ricoprire e degli obiettivi da raggiungere (Trib. Milano, 23 dicembre 2013, in DeJure). Il legislatore non ha dettato una disciplina specifica di riferimento per il contratto di temporary manager. Nella prassi si utilizza una figura contrattuale tipica come il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, soprattutto se il professionista viene inserito nell’organigramma aziendale ed è sottoposto a vincoli di subordinazione. In questo caso, come prevede l’art. 29 d.lgs. 81/2015, i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 c.c. una volta trascorso un triennio. Altra figura tipica utilizzata nella prassi è il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. nel caso in cui il soggetto non sia sottoposto a vincoli di subordinazione e lavori in piena autonomia, seppure con un indispensabile coordinamento con l’impresa committente pena, a parere di chi scrive, lo snaturamento di tale specifica figura dirigenziale. In quest’ultimo caso nella prassi viene anche usato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 2, d.lgs. 81/2015 e 409 n. 3 c.p.c.: tale norma giuslavoristica contempla le ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Sempre secondo tale norma, la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa. Per completezza va anche detto che le imprese, invece di assumere direttamente il manager, possono rivolgersi a società di management temporaneo: tali società si occupano di mettere in contatto il manager con l’impresa committente, in una sorta di attività di intermediazione. In conclusione, il contratto di temporary manager non ha una specifica disciplina di riferimento. Nella prassi si ricorre a figure contrattuali tipiche quali il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, se esiste un vincolo gerarchico ed un inserimento del manager nell’organigramma della società; o a figure contrattuali come il contratto d’opera o il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel caso in cui manchi il vincolo di subordinazione gerarchica ed il manager agisca in piena autonomia, sebbene con un indispensabile coordinamento con l’impresa committente. È anche possibile che l’impresa ricorra ad intermediari quali le società di management temporaneo per essere, tramite essa, messa in contatto con la figura manageriale ricercata. |