Eccezione di incompetenza territoriale: quali oneri a carico della parte?

La Redazione
09 Luglio 2026

La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale invocando un foro convenzionale esclusivo non è tenuta a contestare anche tutti i fori alternativamente concorrenti, poiché la pattuizione del foro esclusivo elimina il concorso degli altri fori legali per le controversie derivanti dal contratto che la contiene.

Il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell’eccezione di parte convenuta, dichiara la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Siena, quale foro convenzionale esclusivo stabilito ex art. 28 c.p.c. per accordo scritto tra le parti.

Tra l’altro, il Tribunale nota come la convenuta avesse contestato in modo specifico, pur non essendovi tenuta, ogni altro criterio di collegamento astrattamente utilizzabile.

Si richiama una univoca giurisprudenza secondo la quale la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non sia tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (ex plurimis, Cass., sez. VI, 21 novembre 2022, n. 34215, Cass., 18 giugno 2018, n. 15958; Cass., 31 marzo 2017, n. 8548; Cass., 8 febbraio 2005, n. 2543)..

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