Anna Frank online: la CGUE tra geoblocking, dominio pubblico e VPN

La Redazione
10 Luglio 2026

La sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑788/24 (Anne Frank Fonds / Anne Frank Stichting e a.) offre un tassello importante nella definizione del perimetro della “comunicazione al pubblico” online e nel ruolo delle misure di geoblocking rispetto al diritto d’autore territorialmente limitato. 

Il caso nasce dalla pubblicazione, su un sito registrato in Belgio, di un’edizione scientifica online dei manoscritti di Anna Frank, accessibile gratuitamente. Nei Paesi Bassi tali opere restano protette, in forza di un regime transitorio, fino al 2037, mentre in altri Stati membri, tra cui il Belgio, esse sono ormai cadute in pubblico dominio.

Il sito applicava un sistema di blocco geografico: gli utenti che vi accedevano dai Paesi Bassi ricevevano un messaggio di “accesso negato” per ragioni di diritto d’autore; solo chi si collegava da Stati in cui le opere erano in pubblico dominio poteva proseguire, previa dichiarazione di trovarsi in uno di tali paesi.

L’Anne Frank Fonds, titolare dei diritti nei Paesi Bassi, ha agito in giudizio sostenendo che tale pubblicazione integrasse una comunicazione al pubblico nei Paesi Bassi, in violazione del suo diritto esclusivo di cui all’art. 1 della legge olandese sul diritto d’autore. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo che fossero stati compiuti sforzi ragionevoli per impedire l’accesso dal territorio olandese. Investita del ricorso per cassazione, la Hoge Raad ha sollevato rinvio pregiudiziale sulla nozione di comunicazione al pubblico e sulla rilevanza del geoblocking eludibile via VPN.

La Corte ricorda anzitutto che la nozione di “comunicazione al pubblico” ex art. 3, par. 1, dir. 2001/29 combina due elementi cumulativi: un atto di comunicazione e la comunicazione ad un pubblico, da valutare alla luce di criteri complementari (numero indeterminato e considerevole di destinatari, nuovo pubblico, ruolo imprescindibile dell’intervento, ecc.). Tale nozione va interpretata in senso ampio, in coerenza con l’obiettivo di elevata protezione del diritto d’autore, ma nel rispetto del giusto equilibrio con la libertà di espressione e informazione (artt. 11 e 17, par. 2, Carta).

Il punto centrale della decisione è il rapporto tra art. 3 e art. 6, par. 3, dir. 2001/29: le “misure tecnologiche efficaci” – tra cui il geoblocking – esprimono la volontà del titolare (o di chi agisce lecitamente) di delimitare la cerchia degli utenti cui l’opera è accessibile. In giurisprudenza, l’assenza di misure tecnologiche equivale a consentire l’accesso a tutti gli utenti di Internet; viceversa, l’adozione di misure efficaci limita il pubblico rilevante.

La Corte estende per analogia tale logica al caso in cui l’opera è in pubblico dominio in alcuni Stati membri ma ancora protetta in un altro. Chi pubblica l’opera online, essendo (o dovendo essere) consapevole della situazione, è tenuto ad adottare misure tecnologiche efficaci che limitino l’accesso ai soli utenti situati negli Stati in cui l’opera è di dominio pubblico, così da non interferire con il diritto esclusivo ancora sussistente in altri territori.

Il geoblocking basato sull’indirizzo IP costituisce misura tecnologica ai sensi dell’art. 6, par. 3. Per essere “efficace” non deve essere infallibile: l’efficacia va valutata alla luce del principio di proporzionalità, dell’obiettivo di impedire atti non autorizzati, dei costi e dell’attuabilità tecnica, nonché dell’evoluzione tecnologica e delle concrete possibilità di elusione. Una misura “all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica” che, in linea di principio, blocca l’accesso dagli Stati in cui l’opera è ancora protetta è idonea a realizzare un giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore e l’accesso libero all’opera dove è in pubblico dominio.

La possibilità, pur reale, di aggirare il blocco tramite VPN o servizi analoghi non è, di per sé, sufficiente a svuotare di efficacia la misura né a far ritenere che l’opera sia comunicata al pubblico nello Stato in cui l’accesso è bloccato, purché il geoblocking sia effettivamente all’avanguardia. Diversamente, si finirebbe per attribuire al diritto d’autore una portata territoriale sproporzionata, comprimendo ingiustificatamente l’accesso libero nei paesi di pubblico dominio.

La Corte precisa, per completezza, che se la misura di geoblocking non fosse “efficace” ai sensi dell’art. 6, par. 3, e dunque si configurasse una comunicazione al pubblico nello Stato ancora protetto, la responsabilità sarebbe imputabile a chi ha pubblicato l’opera sul sito, non al fornitore del servizio VPN. Quest’ultimo, infatti, mette a disposizione un mero strumento tecnico, senza svolgere il ruolo imprescindibile che caratterizza l’atto di comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva.

In conclusione, la Corte afferma che la messa online, con geoblocking tecnologicamente avanzato, di un’opera in parte ancora protetta non integra comunicazione al pubblico nello Stato in cui l’accesso è bloccato, anche se l’utente può aggirare la misura tramite VPN; l’eventuale comunicazione non può comunque essere imputata al provider del servizio VPN.