GDPR, banche dati penali online e limiti delle deroghe giornalistiche
10 Luglio 2026
Il caso origina da un’azione risarcitoria proposta da ND contro Legal Newsdesk Sweden AB, gestore della banca dati “Lexbase”, che consente ricerche su persone condannate in procedimenti penali svedesi. La banca dati pubblicava integralmente la sentenza di condanna del ricorrente del 2011 e ne ha ritardato la cancellazione nonostante la richiesta dell’interessato, applicando una propria policy interna di conservazione. Secondo il giudice del rinvio, in presenza di un certificato di protezione costituzionale a titolo della libertà di espressione, il diritto svedese esclude l’applicazione del GDPR, limitando i rimedi dell’interessato alla sola azione penale e civile per diffamazione. Da qui le tre questioni pregiudiziali sull’interpretazione dell’art. 85 GDPR e sulla nozione di “scopi giornalistici”. La Corte, anzitutto, qualifica l’art. 85, par. 1, come norma generale di conciliazione tra protezione dei dati e libertà di espressione, da leggere con il par. 2, che individua tassativamente i capi del GDPR rispetto ai quali gli Stati membri possono prevedere deroghe, ma solo per trattamenti a fini giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. Ne deriva che l’art. 85, par. 1, osta a misure nazionali che estendano tali deroghe a trattamenti aventi scopi diversi. In secondo luogo, la Corte esclude che, in nome di tale conciliazione, si possano sacrificare i mezzi di ricorso previsti dal capo VIII GDPR: artt. 77 (reclamo all’autorità di controllo), 78 (ricorso contro l’autorità), 79 (ricorso contro titolare/responsabile) e 82 (risarcimento del danno). Poiché il capo VIII non rientra tra quelli derogabili ex art. 85, par. 2, gli Stati membri non possono limitarne o sostituirne l’esercizio con i soli rimedi per diffamazione. Infine, la Corte offre una definizione sostanziale di “scopi giornalistici”. Un trattamento può dirsi effettuato a tali fini solo se orientato alla divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche della professione giornalistica, a seguito di un lavoro di redazione o adattamento (o comunque secondo una linea editoriale), previa verifica delle affermazioni fattuali. La mera messa a disposizione, su Internet e a pagamento, di documenti pubblici contenenti condanne penali, senza alcun intervento redazionale e accessibile a chiunque versi un corrispettivo, può rientrare negli “scopi giornalistici” solo se effettivamente inserita in un’attività giornalistica così definita, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. |