Sulla giurisdizione in caso di ripetizione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile

Redazione Scientifica Processo amministrativo
14 Luglio 2026

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui una società, divenuto definitivo il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti si oppone all’obbligo di restituzione degli incentivi corrisposti.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione degli incentivi erogati che il Gestore Servizi Energetici-GSE Spa assume essere divenute indebite a seguito del provvedimento di decadenza che ne giustificava il pagamento. La pretesa restitutoria del GSE non riguarda l’esercizio di potere pubblico; il giudice adito non è chiamato a sindacare la legittimità della decadenza ma ad accertare se il titolo giustificativo dei pagamenti effettuati sia venuto meno e, perciò, sussista l'obbligo restitutorio ai sensi dell'art. 2033 c.c.

La controversia sulla restituzione degli incentivi non attiene più dell'esercizio di poteri pubblicistici, non riguardando né procedure o provvedimenti sulla produzione di energia, né la decadenza dalla tariffa incentivante, essendo tale provvedimento consolidatosi all'esito di un separato giudizio, essa si risolve, invece, in una ordinaria pretesa restitutoria fondata su un diritto soggettivo di credito.

L'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non estende la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo, ma richiede che l'oggetto della lite sia l'esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo. Il provvedimento di decadenza è un mero antecedente della pretesa restitutoria, la cui legittimità non è più oggetto di contestazione, e la controversia concerne la ripetizione dell'indebito ove l’intervento autoritativo dell'amministrazione è definitivamente esaurito.

Le sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e annullato la sentenza Cons. Stato, sez. II, 31 marzo 2025, n. 2696, che aveva ricondotto la richiesta di restituzione degli incentivi nell’alveo della giurisdizione esclusiva in materia di produzione di energia, assumendo che le misure di incentivazione ne costituivano uno strumento di indirizzo.

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