Violazione della par condicio creditorum-il limite del controllo di legittimità: il vizio di motivazione, la doppia conforme, il travisamento della prova

10 Luglio 2026

La sentenza Cass. pen. sez. V n. 11020/2025 su un’articolata frode ai danni della massa fallimentare, chiarisce, tramite ampia ricostruzione giurisprudenziale, limiti del controllo di legittimità, vizio di motivazione, travisamento della prova e interpretazione estensiva dell’art. 232 l. fall.

Massima

  1. In tema di reati fallimentari, integra il reato previsto dall'art. 232 comma primo, legge fall., la condotta di chi, dopo la presentazione della domanda di ammissione del credito al passivo da parte dell'effettivo titolare, approfittando della successiva irreperibilità di quest'ultimo, si rende formalmente cessionario del credito mediante falso atto di cessione dello stesso, comunica tale titolo fraudolentemente simulato al curatore, e quindi presenta l'istanza di svincolo delle somme depositate in relazione ai creditori non presentatisi o irreperibili. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale condotta pregiudica la "par condicio creditorum" anche perché, a norma dell'art. 117 legge fall., le somme assegnate ai creditori che non si presentano a riscuoterle o risultano irreperibili possono essere distribuite, decorsi cinque anni dal deposito, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta).
  2. Il delitto di cui all'art. 232 comma primo, legge fall. costituisce reato istantaneo che si perfeziona non solo quando è presentata la domanda di ammissione al passivo, accompagnata o preceduta dalla fraudolenta simulazione del credito, ma anche successivamente, ogni volta che è presentata istanza di riscossione del credito fraudolentemente simulato in quanto finalizzata ad ottenere un'ulteriore quota di distribuzione delle somme. (Fattispecie relativa ad istanze dirette ad ottenere il pagamento di somme spettanti ai creditori irreperibili).
  3. È ammissibile il vizio di motivazione solo quando la censura mossa con il ricorso per cassazione sia rivolta alla motivazione posta a fondamento della decisione, e non nei confronti della valutazione probatoria sottesa, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisone impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di maggiore capacità esplicativa.
  4. A pena d’inammissibilità ex artt. 581, comma 1 lett. c) e 591 c.p.p., la condizione della specifica indicazione “degli atti del processo” configurante il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., può essere soddisfatta in vari modi, purchè tali da non costringere la Corte di cassazione alla lettura totale degli atti, né all’esame diretto degli stessi.

Il caso

La vicenda processuale trae origine dalla denuncia sporta da una creditrice di una procedura esecutiva dopo aver scoperto che il proprio credito era stato ceduto a persona a lei del tutto sconosciuta. L’indagine iniziata a Vicenza, dopo attività d’intercettazione telefonica, é stata trasferita alla Procura presso il Tribunale di Milano, portando alla luce un sodalizio associativo che, avvalendosi di società di comodo, presentavano istanze di assegnazione ex art. 117 l.fall., asserendo di essere cessionari di crediti già insinuati al passivo, incamerando così le relative somme. Il consolidato modus operandi (indicato da uno dei sodali come “il giochetto della Cinzia”), provvedeva:

- anche attraverso cancellieri della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, alla ricerca e monitoraggio tra i vari creditori dei fallimenti, al fine di individuare, prima della scadenza del quinquennio dalla chiusura della procedura, i crediti vantati da creditori assenti o divenuti irreperibili;

- alla simulazione della cessione di tali crediti, mediante la predisposizione di falsi contratti di cessione del credito, con autenticazione degli atti da parte di un funzionario comunale;

- alla presentazione delle domande di svincolo delle somme accantonate dalla procedura fallimentare, corredate dei documenti giustificativi appositamente redatti allo scopo.

La Corte d’Appello di Milano, pur dichiarando la prescrizione maturata per alcuni reati, aveva confermato la sentenza di primo e condannato gli imputati per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2e 3 c.p., 110 c.p. e art. 232, commi 1 e 2 l. fall., 48, 110, 479 c.p.

Il compendio probatorio aveva permesso di verificare come, nel momento in cui venivano eseguiti i riparti finali della procedura fallimentare, fosse possibile vi fossero creditori irreperibili e, pertanto, il curatore fosse obbligato a presentare al Tribunale fallimentare la chiusura del fallimento con contestuale apertura di libretti postali giudiziari intestati a ciascun creditore irreperibile. Decorsi cinque anni, gli importi ivi depositati sarebbero stati devoluti al fondo unico di giustizia.

Gli imputati, avvalendosi di varie società di comodo e con una rete di cointeressenze fra pubblici ufficiali e cancellieri, avevano presentato istanze di assegnazione exart. 117 l.fall.. in vari fallimenti, asserendo di essere cessionari di crediti già insinuati al passivo (quelli i cui titolari erano divenuti irreperibili), così incassando le relative somme. La sistematica attività associativa, svolta stabilmente attraverso la suddivisione dei ruoli e impiego di risorse finalizzate all’ accaparramento del denaro, si era realizzata attraverso i seguenti passaggi:

- predisposizione di falsi contratti di cessione del credito, con conseguente simulazione dei crediti vantati nei confronti delle varie procedure fallimentari;

- distrazione dei beni con dispersione del ricavato attraverso società riconducibili agli imputati;

- mancanza di atti giustificativi delle cessioni del credito;

- induzione in errore degli organi della procedura con autorizzazione al pagamento delle richieste di svincolo di ingenti somme.

Avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Milano, hanno proposto ricorso le difese degli imputati, ciascuna articolando più motivi di doglianza riguardanti principalmente e in sintesi:

- l’erronea determinazione del giudice territorialmente competente in quanto, relativamente al reato associativo contestato il delitto più grave sarebbe stato commesso in provincia di Brescia;

- l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’ indeterminatezza del piano criminoso, con riferimento al reato associativo contestato;

- l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla tipicità della condotta contestata agli imputati con riferimento ai reati fallimentari e alla sussistenza della falsità ideologica;

- mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettate con l’atto di appello.

Il profilo d’interesse della pronuncia in commento è duplice, in quanto, nel dare compiuta risposta ai vari motivi di ricorso, giudicati tutti inammissibili, ha il pregio di aver preliminarmente ribadito, mediante un utile excursus giurisprudenziale, quali siano i limiti del controllo di legittimità nel caso di doppia conforme, in quali casi possa ravvisarsi il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. e quali siano i presupposti per poter validamente suffragare il vizio di travisamento della prova.

Affrontando, quindi, la differenza in materia penale fra analogia in malam partem e interpretazione estensiva, riconduce nell’alveo della previsione incriminatrice di cui all’art. 232, legge fall. le condotte fraudolente contestate agli imputati, anche se i crediti simulati derivavano da cessioni successive a domande di ammissione legittime

La questione

Le principali questioni d’interesse affrontate dalla sentenza in commento riguardano il rapporto fra le motivazioni delle sentenze di merito in caso di doppia conforme di condanna, i presupposti della deducibilità del vizio di motivazione e travisamento della prova e la possibilità, nel caso concreto, stante la originaria insinuazione al passivo fallimentare di crediti veri ed esistenti, di applicare estensivamente la tutela penale prevista dall’art. 232, l.fall.

Le soluzioni giuridiche

Come detto, preliminarmente la Corte ha affrontato la questione relativa al vaglio delle censure motivazionali nell’ipotesi di “doppia conforme” e, richiamando i precedenti giurisprudenziali, ha applicato il principio della doppia integrazione motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado, che si verifica quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado. In questi casi, la motivazione della sentenza di appello si andrà a saldare con quella di primo grado andando a formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. SS.UU. n. 6682/1992, Musumeci; Cass. Pen. Sez. II, n. 37295/2019; Cass. pen. sez. III, n. 44418/2013; Cass. pen. sez. III, n. 13926/2011; Cass. Pen. Sez. VI, n. 8309/21).

Conseguentemente, in presenza di una “doppia conforme” si esclude che il giudice d’appello sia tenuto “a svolgere un’analisi dettagliata di tutte le deduzioni delle parti, né esaminare singolarmente ogni risultanza processuale, essendo sufficiente una valutazione complessiva che esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisivi posti alla base della ratio decidendi della sentenza (Cass. pen. sez. II, n. 46261/2019; Cass. pen. sez. V, n. 5123/2024).”

Viene ricordato, inoltre, come il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata ex art. 606 lett. e) c.p.p., riguardi il rapporto tra motivazione e decisione, e non già quello fra prova e decisione, non potendo concernere “né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma debba limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. (cfr., tra le altre, Sez. III, n. 18521 del 11 gennaio 2018, Ferri, Rv. 273217).”

La Corte di Cassazione non può:

- ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori;

- procedere a una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero all'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Cass. pen. sez. VI, 26 aprile 2006, n. 22256, Bosco, Rv. 234148; Cass. pen. sez. VI, 7 ottobre 2015 n. 47204, Musso, Rv. 265482; Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, n. 24, Spina, Rv. 214794; Cass. sez. un. n. 6402/1997, Dessimone; Cass. pen. sez. I 16 novembre 2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507);

- sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove;

- verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti all’ acquisizioni probatorie risultanti agli atti del processo;

- accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove;

- stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti;

- dilatare la specificità dell’art. 606, comma 1, lett. e) Cpp, per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c).

A meno che non sia dedotto un dubbio ragionevole, la Corte potrà esclusivamente “verificare che gli elementi posti a base della decisione impugnata siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074).”

Lo scrutinio di legittimità dovrà pertanto limitarsi a enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici della motivazione tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e) Cpp in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. pen. 8 marzo 2016, n. 13442, De Angelis, Rv. 266924; Cass. pen. 30 settembre 2013, n. 43963, Basile, Rv. 258153), riguardanti:

- mancanza;

- contraddittorietà: intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante;

- manifesta illogicità: la Corte dovrà verificare se i giudici di merito abbiano analizzato tutti gli elementi a loro disposizione ed abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; se nell’interpretazione delle prove abbiano applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre; se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. pen. sez. un. n, 930/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369; Cass. pen., sez. 5, n. 1004/1999, dep. 2000, Moro G, Rv. 215745).

Il vizio dedotto dovrà, inoltre, riguardare “aspetti essenziali”, tali da imporre una diversa conclusione del processo, essendo pertanto inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa logicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez.2, n. 9106 del 12/02/20221, Caradonna, Rv. 280747)”.

Quanto ai presupposti della deducibilità del vizio di travisamento della prova, in ossequio al più volte ribadito principio dell’ “autosufficienza del ricorso” è richiesto che il ricorrente, nei limiti di quanto era stato già dedotto in appello, debba trascrivere integralmente il contenuto degli atti, “dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass. sez. II, n. 20677/2017, Schioppo, Rv. 270071; Cass. sez. IV, n. 46979/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F, Cass. n. 37368/2007, Torino, Rv. 237302).”

Ancora, non è ritenuto sufficiente “riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale, al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone l’integrale lettura da parte della Suprema Corte (Cass. sez. I, 18 novembre 2014, n. 23308, Savasta, Rv. 263601; Cass. sez. III , 2 luglio 2014, n. 43322, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione a una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti a una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 c.p.p.).

È necessario, pertanto:

a) identificare l’atto processuale omesso o travisato: riproducendo integralmente l’atto nel testo del ricorso, allegandone copia o individuandolo precisamente nel fascicolo processuale;

b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Cass. sez. VI, n. 45036/2010, Damiano, Rv. 249035).”

In merito alla ritenuta configurabilità dell’art. 232 l.fall., precisa la Corte come l’interpretazione estensiva della norma penale “non incorre nelle limitazioni di cui all’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale. Essa non dilata (impropriamente) il contenuto precettivo effettivo della previsione incriminatrice e non viola il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, bensì scongiura la possibilità che determinate fattispecie, soggette a previsione tipica già esistente, possano restare ingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di un immotivato limite, incongruamente desunto dall’esistenza di mere espressioni letterali.

Dovere specifico dell’interprete è, infatti, quello di applicare la norma in maniera anche più estesa rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata della norma stessa con il pensiero e la volontà del Legislatore (sul punto, si potranno vedere i principi di diritto risalenti, ma mai rivisitati, cristallizzati nelle decisioni assunte da Sez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980, Riva, Rv. 144606).

Tanto precisato – e venendo più specificamente alla concreta vicenda per la quale si procede – ci si accorgerà come la soluzione della questione si debba rinvenire, semplicemente, sotto il profilo della lettura complessiva e coordinata, piuttosto che atomistica e parcellizzata, delle norme sopra riportate; la soluzione oggi prescelta, in definitiva, non presta il fianco ad alcuna critica, né sotto il profilo logico, né quanto al versante della coerenza sistematica.”

Questo l’iter argomentativo percorso dalla Corte al fine di ricomprendere estensivamente la fattispecie nell’alveo di punibilità di cui al contestato dell’art. 232, comma 1, l.fall..:

- la norma punisce “chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un certo credito simulato”;

- - il reato è istantaneo;

- la ratio della norma è quella di tutelare l’interesse della massa dei creditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi;

- la norma mira a tutelare sia l’interesse della massa dei creditori insinuati, portatori di effettive pretese, sia dello stesso fallito, una volta che la liquidazione dell’asse concorsuale possa serbargli un residuo attivo, tutelando l’esigenza processuale di un corretto svolgimento della vicenda fallimentare;

- l’utilizzo della clausola di esclusione “fuori dei casi di concorso in bancarotta” evidenzia come la norma risponda all’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale contro le condotte fraudolente poste in essere da soggetti diversi dall’imprenditore fallito, o da chi rivesta una delle qualità indicate nell’art. 223, comma 1 l.fall., in pregiudizio della par condicio creditorum;

- tenuto conto della ratio della norma, deve ritenersi credito simulato ogni preteso diritto di credito non corrispondente alla realtà giuridica da esso formalmente rappresentata e, pertanto, idonea ad incidere negativamente sul regolare soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio;

- per integrare la fattispecie delittuosa occorre, tuttavia, che il credito sia “fraudolentemente simulato”; un quid pluris rispetto alla semplice simulazione, ovvero la presentazione di una domanda di ammissione al passivo ideologicamente falsa, nella misura in cui si fonda su di una pretesa creditoria non corrispondente alla realtà;

- la presentazione della domanda di ammissione al passivo, integrando un elemento normativo della fattispecie penale, deve rispettare anche i requisiti di cui all‘ art. 93, comma 6 l. fall., che prevede l’allegazione della documentazione dimostrativa del diritto creditorio;

- per la sussistenza della fraudolenta simulazione occorre che alla domanda sia allegata una qualche documentazione atta a perfezionare l’inganno;

- anche la cessione del credito, già ammesso al passivo, così come il subingresso nel medesimo credito a titolo particolare, deve essere comunicata dal nuovo creditore ex art. 115, comma 2 l. fall. al curatore fallimentare, con l’indicazione dell’atto e/o fatto traslativo;

- nel caso di specie, a fronte di una originaria domanda d’insinuazione fondata su di un credito realmente esistente, presentata dai creditori poi divenuti irreperibili, gli imputati si sono attivati per realizzare un falso atto di cessione del credito, poi successivamente comunicato al curatore fallimentare ex art. 115, comma 2 l. fall., il quale ha provveduto alla rettifica formale dello stato passivo;

- non è accoglibile la tesi secondo la quale le somme di cui è stata chiesta l’assegnazione nel caso di specie non siano né del fallimento, né del fallito, ma destinate ai creditori insinuati (irreperibili);

- alla fattispecie sono applicabili i commi 4 e 5 dell’art. 117, nel testo introdotto dall’art. 107, d.lgs. n. 5 del 2006, i quali prevedono che, ove i creditori ai quali siano state assegnate non si siano presentati a riscuoterle o siano irreperibili, le somme indicate nel piano di riparto “sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’art. 34”, e che, decorsi cinque anni dal deposito, possano essere distribuite, con i relativi interessi, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta, dovendo altrimenti essere versate “a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia”,

- secondo l’attuale disciplina le somme depositate e non riscosse dai creditori irreperibili possono pertanto formare oggetto di diritto dei creditori rimasti insoddisfatti: circostanza che dimostra come tali somme, dopo l’assegnazione, non fuoriescano dalla disponibilità del fallimento (Cass. sez. I civ., 08 luglio 2025, n. 18571, Rv. 674917).

- il subingresso degli imputati nella posizione degli originari creditori, mediante la formazione di falsi atti di cessione, e la loro successiva istanza di svincolo delle somme accantonate, è condotta idonea a pregiudicare l’interesse della massa dei creditori secondo la ratio legis, pertanto ricompresa nella sfera applicativa della fattispecie contestata.

La Cassazione ha ritenuto che la ratio dell’art. 232, comma 1, l. fall., risponda all’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale contro le condotte fraudolente comunque in grado di pregiudicare la par condicio creditorum, esigenza che ricorre anche qualora la domanda di ammissione al passivo fallimentare sia stata presentata dagli effettivi titolari del relativo credito, poi oggetto di cessione fraudolentemente simulata

Osservazioni

La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione nel caso in esame, mediante interpretazione estensiva della tutela penale prevista dall’art. 232 l. fall., è espressamente volta a scongiurare “la possibilità che determinate fattispecie, soggette a previsione tipica già esistente, possano restare ingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di quello che viene ritenuto un immotivato limite, incongruamente desunto dall’esistenza di mere espressioni letterali”. La Corte, interpretando il pensiero e la volontà del legislatore, giunge così a superare il mero dato testuale della norma incriminatrice, che fa riferimento alla “domanda d’insinuazione al passivo”, per equiparavi la domanda di svincolo delle somme accantonate a favore degli originari creditori divenuti irreperibili, presentata ex art. 115 l. fall., in quanto lesiva del bene tutelato.

Secondo la Corte, la diversa soluzione prospettata dagli imputati, secondo la quale difetterebbe la materialità del delitto previsto dall’art. 232, comma 1 l. fall., in quanto la domanda di ammissione al passivo fallimentare non è stata presentata dai ricorrenti, ma legittimamente presentata dagli effettivi titolari del relativo credito, creerebbe un evidente inaccettabile vulnus sia per i creditori insinuati portatori di effettive pretese, sia per lo stesso fallito, nel caso in cui all’esito della procedura dovesse residuargli un attivo.

Come evidenziato, la pronuncia è particolarmente pregevole anche nella parte in cui, richiamando i numerosi precedenti giurisprudenziali, costituisce un utile compendio all’analisi dei presupposti per la deducibilità del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

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