Responsabilità dell’anestesista per lesione esofagea e danno psichico

La Redazione
20 Luglio 2026

La Corte d’appello di Napoli (n. 4453/2026) riforma integralmente la decisione di primo grado, accertando la concorrente responsabilità dell’anestesista e dell’azienda ospedaliera per lesione esofagea iatrogena durante mastoplastica additiva e successiva infezione nosocomiale catetere-correlata. Riconosciuto un danno biologico permanente del 5% con disturbo post-traumatico da stress e danno morale, liquidato secondo art. 139 Cod. ass.

In tema di responsabilità sanitaria, la lesione esofagea insorta in corso di manovre anestesiologiche, in assenza di specifiche annotazioni esimenti in cartella clinica e alla luce delle acquisizioni tecnico‑scientifiche, va qualificata, secondo il criterio del “più probabile che non”, come esito di “inidoneo tecnicismo” e, dunque, come carenza assistenziale imputabile all’anestesista a titolo di imperizia.

La struttura sanitaria risponde dell’infezione nosocomiale di natura esogena (nella specie, candidiasi sistemica catetere‑correlata), ove non dia prova, sul piano generale, dell’adozione delle cautele organizzative e protocolli di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, e, sul piano individuale, della corretta gestione del dispositivo intravascolare, restando a suo carico la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. una volta dimostrato dal paziente il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”.

Accertata la concorrente responsabilità del sanitario e della struttura, il riparto percentuale delle colpe (nella specie 60% al medico e 40% alla struttura) opera solo nei rapporti interni, permanendo la solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. verso il danneggiato. Il danno biologico permanente da disturbo post‑traumatico da stress e il danno morale sono liquidati applicando le tabelle ex art. 139 Cod. ass., aggiornate al D.M. 18.7.2025.

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