Difensore e delegato dalla parte, una convivenza difficile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 9608 del 15 aprile 2026 pone l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali della mediazione quale condizione di procedibilità per l’azione giudiziale: a) la necessità della presenza delle parti b) l’effettività del tentativo di conciliazione c) il ruolo dell’avvocato; d) la forma della procura.
Le questioni sono strettamente correlate.
La decisione della S.C. ribadisce che, nel caso di mediazione quale condizione di procedibilità (in quanto riguardante le materie di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 oppure demandata dal giudice), tale esigenza è soddisfatta se al primo incontro si presentano le parti personalmente con l’assistenza dell’avvocato.
La presenza del legale è stata introdotta con lo scopo di assistere la parte in mediazione al fine di evitare che questa possa stipulare accordi senza la consapevolezza giuridica della portata degli stessi: si tratta, dunque, non di una difesa tecnica bensì di un’assistenza che presuppone una capacità del professionista di guidare il proprio assistito verso la conclusione di un accordo soddisfacente.
Nelle procedure di mediazione capita che la parte si faccia rappresentare dal proprio difensore munito di procura speciale sostanziale, creando un problema di coincidenza tra la figura della parte e quella del difensore.
Secondo la Suprema Corte, il dualismo avvocato/procuratore non si concilia con la ratio del procedimento e cioè la riattivazione del dialogo tra le parti, condizione che non si realizzerebbe se vi fossero solo avvocati in mediazione. In secondo luogo, la coincidenza delle figure farebbe venir meno l’attività indipendente dell’avvocato, compromettendo la struttura della mediazione, che prevede una parte la quale partecipa personalmente o con un rappresentante delegato, assistita da un avvocato.
In presenza di tale coincidenza, la condizione di procedibilità non sarebbe soddisfatta con le relative conseguenze d’improcedibilità della domanda giudiziale ed in alcuni casi il pregiudizio definitivo nella prosecuzione del giudizio come nel caso dello spirare del termine di decadenza.
Ad esempio, l’improcedibilità in caso di mancato utile esperimento della mediazione obbligatoria in presenza di un’opposizione a decreto ingiuntivo vertente su materie elencate nell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 comporta la inefficacia dello stesso.