Intervento ad opponendum e qualità di controinteressato del condominio nelle controversie su opere realizzate sul lastrico solare
15 Luglio 2026
Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 relativo a opere realizzate sul lastrico solare condominiale, anche quando questo risulti formalmente di proprietà esclusiva, il condominio deve essere qualificato come controinteressato necessario Il lastrico solare, coprendo l’edificio e incidendo su stabilità, decoro architettonico e parti comuni, impone la partecipazione necessaria del condominio al giudizio, da evocarsi in giudizio mediante notificazione. Pur essendo il condominio l’unico controinteressato necessario, i singoli condomini sono legittimati a intervenire nel processo ad opponendum, in quanto titolari di un interesse qualificato e differenziato alla tutela dell’integrità dell’immobile, della sua stabilità e delle condizioni di aria e luce delle unità sottostanti. Ne consegue che la mancata notificazione del ricorso al condominio integra un vizio del contraddittorio che determina l’inammissibilità del ricorso e che non può essere sanato dalla successiva costituzione spontanea dei singoli condomini intervenuti oltre la scadenza dei termini per l’impugnazione. |