Residenza abituale del minore e regolamento di competenza nei procedimenti di separazione

La Redazione
10 Luglio 2026

Nel regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., la residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 473‑bis.11 c.p.c., va accertata in base a elementi di fatto e alle scelte concordi dei genitori, restando irrilevanti crisi coniugale e progetti unilaterali di trasferimento.

Ai fini della decisione sull’istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., la competenza territoriale nei procedimenti di separazione con figli minori si determina in base al luogo della residenza abituale del minore al tempo della domanda, ai sensi dell’art. 473‑bis.11 c.p.c., come interpretato dall’art. 1, comma 23, lett. d), l. n. 206/2021, sulla scorta di elementi di fatto e non di meri dati formali.
Sono irrilevanti le ragioni della crisi coniugale e il luogo ritenuto preferibile per il futuro, così come il nuovo progetto di vita unilateralmente elaborato da uno dei genitori in fase di conflitto.
Quando i genitori abbiano liberamente e concordemente individuato la residenza familiare e del minore, acquistando ivi la casa familiare e svolgendovi la vita comune sino alla separazione di fatto, la competenza va radicata in quel luogo, a prescindere dal diverso baricentro dei legami affettivi.

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