Estinzione del rato per condotte riparatorie: esclusione irragionevole del reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.?
13 Luglio 2026
Massima È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter comma 4, c.p., nella parte in cui esclude in via assoluta l’applicazione dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie al delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., atteso che tale esclusione determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie che offendono la libertà morale della persona (artt. 610, 612, 612 ter c.p.), parimenti procedibili a querela soggetta a remissione e non escluse dall’ambito dell’art. 162-ter c.p., e risulta altresì in contrasto con il modello di giustizia riparativa delineato dall’art. 129 bis c.p., nella misura in cui preclude, anche per le ipotesi di atti persecutori procedibili a querela revocabile, l’accesso all’estinzione del reato pur in presenza di integrale riparazione del danno e di condotte idonee a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il caso Un uomo era stato imputato per il reato ex art. 612-bis, comma 2 c.p. perché, non accettando la fine della relazione con la compagna, con condotte reiterate, la molestava chiedendole insistentemente di vedersi un’ultima volta per un confronto verbale e prospettandole di ripresentarsi sotto la sua abitazione, così agendo, le cagionava un perdurante stato di ansia e un fondato timore per la sua incolumità; nello specifico: la tempestava di telefonate, mettendosi anche in contatto con soggetti terzi (i genitori, un’amica, la nipote), di messaggi sulla piattaforma WhatsApp e via social network (Instagram, Messenger, Tik Tok) anche attraverso profili falsi a lui chiaramente riconducibili e le inviava numerose e-mail. Inoltre, cagionava alla donna anche un fondato timore per l’incolumità della nipote con la quale, in più occasioni, l’imputato si metteva in contatto. Il fatto, poi, era aggravato perché commesso da persona che era stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Per tali condotte la donna sporgeva formale denuncia-querela e, successivamente, varie integrazioni e all’imputato veniva applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati e del divieto di comunicazione con applicazione del braccialetto elettronico che, da quel momento, non veniva mai violata. La questione È costituzionalmente legittima, alla luce dell’art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza-ragionevolezza, l’esclusione assoluta del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. dall’ambito di applicazione dell’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.? Le soluzioni giuridiche La difesa dell’imputato ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 162-ter comma 4, c.p., per violazione del principio di uguaglianza, che sarebbe ravvisabile sia nella irragionevole assimilazione all’interno dell’art. 612-bis al regime di esclusione di cui all’art. 162-ter comma 4, c.p. di condotte tipiche diverse, per precise modalità della condotta, nella loro oggettiva gravità, sia nella irragionevole disparità di trattamento in ordine all’applicabilità dell’art. 162-ter c.p. operata tra l’art. 612-bis e fattispecie ad esso assimilabili per le quali l’istituto è applicabile; infatti, esso viene escluso esclusivamente per il reato di atti persecutori. Il giudice rimettente esamina, in primo luogo, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, osservando che dalla decisione di incostituzionalità del divieto applicativo espresso dall’art. 162-ter comma 4, c.p. discenderebbe il dovere di applicazione, in concreto, dell’art. 162-ter c.p., trattandosi di un’ipotesi di reato procedibile a querela soggetta a remissione, dovere che si estrinsecherebbe sotto due diversi profili: il primo è quello dell’attività preliminare di estensione del contraddittorio alla persona offesa (attività che tende a valorizzare il contributo della stessa nella individuazione dei punti di distanza tra le parti in merito a tutti i profili rilevanti) ed il secondo è quello successivo e conseguente, relativo alla valutazione della interezza della riparazione («ha riparato interamente») del danno cagionato, mediante le restituzioni o il risarcimento e l’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Infatti, il dovere del Giudice di sentire le parti e la persona offesa è – secondo quanto indicato dalla disposizione – preliminare ed imprescindibile in relazione alla finale valutazione dell’esito positivo delle condotte riparatorie, attuabili nei termini diversi e possibili indicati dalla legge. Nel caso concreto, la rilevanza si prospetta in ragione dell’entità della somma offerta e consegnata dall’imputato a titolo risarcitorio, che meriterebbe di essere considerata sotto il profilo della congruità, nonché in ragione del tentativo riparatorio operato dallo stesso attraverso l’accesso al centro di giustizia riparativa, che meriterebbe di essere considerato sotto il profilo della possibile eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, fermo restando che tali considerazioni andrebbero compiute solo successivamente al contraddittorio esteso con la persona offesa personalmente, previsto dall’art. 162-ter c.p. e non compiuto, perché tale norma è, allo stato della normativa, inapplicabile. Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, il Giudice rimettente osserva che il comma 1 dell’art. 162-ter c.p. indica che l’estinzione del reato per condotte riparatorie è possibile solo in relazione a quei reati che sono procedibili a querela e per i quali la querela sia rimettibile (senza però operare distinzioni tra natura processuale o extraprocessuale della remissione) e riguarda quelle situazioni in cui la remissione non è stata effettuata o non verrà mai effettuata da parte della persona offesa che continua a persistere nella sua volontà punitiva; diversamente, ci si troverebbe nell’ipotesi estintiva prevista dagli artt. 152 e 155 c.p.. Tale norma è stata introdotta per far sì che il Giudice sia messo nella posizione di poter superare l’eventuale persistenza della volontà punitiva da parte del querelante, qualora l’imputato abbia provveduto a riparare integralmente il danno derivante dalla condotta posta in essere e, dove possibile, eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. Poiché il reato previsto dall’art. 612-bis è l’unico ad essere escluso dall’applicabilità della suddetta norma, è agevole comprendere come ciò possa creare disparità applicativa in relazione ad altre tipologie di reato per le quali l’art. 162-ter c.p. risulta, invece, applicabile. Il regime di procedibilità del delitto di atti persecutori è misto, ovvero nella maggior parte delle ipotesi previste dalla norma è procedibile a querela, ad eccezione di quanto previsto dal comma 5 ultimo periodo, ovvero se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto, e in questo caso il reato è procedibile d'ufficio; inoltre, la querela può essere rimessa in tutti i casi solo davanti al Giudice nel corso del processo, ad eccezione del caso in cui il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate gravi o poste in essere in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p., in quanto, in questo unico caso, la querela è irrevocabile. Il codice penale prevede altre fattispecie di reato che offendono la persona e, nello specifico, la libertà morale, nelle quali il regime di procedibilità è misto, come, ad esempio violenza privata ex art. 610 c.p. (il delitto è punibile a querela della persona offesa ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339 c.p.), minaccia ex art. 612 c.p. (il delitto è punibile a querela della persona offesa ma si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 c.p. o se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva o se la persona offesa è incapace, per età o per infermità), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 162-ter c.p. (il delitto è punito a querela della persona offesa ma si procede d'ufficio se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza o quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; inoltre, il comma 6 prevede che la remissione della querela è solo processuale – come per il delitto di atti persecutori). Pertanto, com’è evidente, l’unico aspetto che diversifica il reato di atti persecutori dagli altri che hanno requisiti peculiari, è esclusivamente il fatto che il comma 5 preveda che la querela è irrevocabile solo in un caso, ovvero se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, comma 2 c.p. Ebbene, secondo il Giudice, quindi, non è possibile fondare la differenza applicativa su tale aspetto che, anzi, dovrebbe assimilare la fattispecie di atti persecutori a tutte le altre fattispecie aventi medesime peculiarità proprio alla luce dei distinti regimi di procedibilità dei reati (a querela revocabile, a querela irrevocabile, d’ufficio) che vengono scelti a seconda della gravità delle condotte poste in essere dal soggetto attivo. Nello specifico, nel caso in esame, non sono state contestate le minacce gravi reiterate ma le reiterate molestie subite dalla persona offesa che, come tali, vertono nell’ipotesi di procedibilità a querela soggetta a remissione. Inoltre, non è neppure logico fondare la ragione del differente trattamento, sulla struttura del reato di atti persecutori, di natura abituale e di evento, e quindi sulla entità dell’offesa e del danno conseguente, in quanto, così facendo, “si determinerebbe un automatismo aprioristico di valutazione di gravità del danno cagionato alla persona offesa a fronte di limiti edittali pressoché sovrapponibili”. Il Giudice, quindi, per avvalorare quanto dedotto sul punto, ha preso in esame la diversa fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p. alla quale è applicabile l’art. 162-ter c.p. c.p., rilevando che essa è portatrice di una potenzialità offensiva molto estesa dal momento che la diffusione non consentita della immagine private potrebbe realizzarsi oltre il conoscibile della persona offesa ed anche fuori dal governo dello stesso autore. Neppure la pericolosità dell’autore può essere presa quale parametro di valutazione, sia in quanto il reato ex art. 612-bis nella maggior parte delle ipotesi è procedibile a querela, sia in quanto il comma 5 dell’art. 165 c.p., per tale reato (e per altri che, però, rientrano nelle ipotesi applicative dell’art. 162-ter c.p.), subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati. Pertanto, in base a quanto fin ora argomentato, il Giudice ha ritenuto non manifestamente infondata l’incostituzionalità dell’esclusione del reato di atti persecutori dall’applicazione dell’istituto di cui all’art. 162-ter c.p. sia perché così facendo vengono assimilate tra loro ipotesi diverse di atti persecutori, nonostante la norma preveda diverse modalità della condotta, alcune anche con diverso regime di procedibilità e sia perché ciò consente ad imputati di reati analogamente o anche maggiormente offensivi di raggiungere effetti estintivi mediante il compimento di condotte riparatorie a favore della persona offesa. Ulteriore motivazione per la quale il giudice remittente ha ritenuto che le ipotesi di atti persecutori procedibili a querela e soggette a remissione non debbano essere escluse dall’ambito di applicabilità dell’art. 162-ter c.p., risiede nel fatto che ciò risulterebbe incompatibile con il modello riparativo al quale il sistema penale si è aperto e anche con quanto previsto dall’art. 129 bis c.p. che prevede, appunto, l’accesso ai programmi di giustizia riparativa e al comma 4 prevede che, nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa ovvero il medesimo criterio impiegato dall’art. 162-ter c.p.; sul punto, inoltre, ha specificato che tale istituto ha sia lo scopo di incentivare condotte satisfattive delle ragioni delle persone offese e dei danneggiati, da attuarsi mediante risarcimento, restituzioni ed eliminazione delle conseguenze del reato, sia lo scopo di conciliare i rapporti tra autore e vittima del reato. Il Giudice, inoltre, ha ricordato che non sussiste l'interesse della parte civile a impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie, in quanto la stessa, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile. Il Giudice, poi, ha ribadito che il “potere a lui attribuito di superare la volontà punitiva della persona offesa si fonda sul principio di sussidiarietà dello strumento penale, in base al quale la pena non deve essere applicata se gli scopi di prevenzione possono essere raggiunti con strumenti meno afflittivi”. In sintesi, il Tribunale di Reggio Emilia e il difensore dell’imputato hanno rilevato che l’estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione è esclusa espressamente dal comma 4 dell’art. 162-ter c.p. esclusivamente per la fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis Per tale motivo, il difensore dell’imputato ha rilevato e denunciato una disparità applicativa in relazione ad altre tipologie di reato per le quali lo stesso art. 162-ter c.p. risulta, invece, applicabile. Tale meccanismo, erroneamente assimila tra loro ipotesi diverse di atti persecutori ai fini della esclusione dell’applicazione dell’art. 162-ter c.p., nonostante divergano, per precise modalità di condotta, nella loro oggettiva gravità e nonostante il diverso regime di procedibilità. Questa, secondo il Giudice, è un’esclusione irragionevole dato che colui che valuta l’esito positivo delle condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. è lo stesso chiamato a ricevere la remissione della querela in ipotesi in cui la vittima del reato di atti persecutori abbandoni la volontà punitiva. Quanto argomentato, evidenzia la violazione del principio di ragionevolezza. In data 12 dicembre 2025, alla luce di quanto sopra riassunto, il Giudice, ritenuta fondata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle argomentazioni formulate dalla difesa dell’imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’ art. 162-ter, comma 4,c.p. per violazione dell’art. 3 della Costituzione, disponendo che gli atti venissero immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale. Osservazioni In una delle prime applicazioni dell’istituto dell’art. 162-ter c.p., venne pronunciata la declaratoria di estinzione di un delicato caso di stalking procedibile a querela di parte, nonostante l’opposizione della donna vittima del reato, a seguito dell’offerta da parte dell’imputato di una somma di denaro pari ad euro 1.500,00, ritenuta congrua rispetto all’entità del fatto, con la conseguenza della perdita di efficacia della misura cautelare in corso a carico dell’imputato. E’ necessario tenere presente che la giurisprudenza ritiene che non sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie, ex art. 162 ter c.p., in quanto essa, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Cass. Sez. V, n. 10390/2019; Cass. Sez. V, n. 41625/2025). A seguito del vivace dibattito che ne seguì e che rilevò la genericità della previsione normativa e la mancanza di parametri precisi e concreti della valutazione affidata al giudice, con possibile pregiudizio delle prerogative della vittima, il legislatore, a soli quattro mesi dall’entrata in vigore dell’istituto (introdotto con L. 23 giugno 2017, n. 123), ritenne di intervenire con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione con modifiche del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, stabilendo che all’articolo 162 ter c.p. fosse aggiunto, alla fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis». La modifica venne accolta positivamente anche in dottrina, per la considerazione che andrebbe scongiurato l'abuso del potere di estinzione del reato contro la volontà della vittima, quando l'offesa non riguarda beni patrimoniali, bensì beni personali, come appunto accade nel caso del reato di atti persecutori, cosiddetto stalking. Il “frettoloso” intervento legislativo, però, non ha considerato che il potere di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p. è stato escluso solo per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. e non anche per altre fattispecie (quali quelle di cui agli artt. 610, 612 e 612-ter c.p.), con una scelta irrazionale, che neppure è stata evitata al momento dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p. con la l. 19 luglio 2019, n. 69, fattispecie in cui l’offesa riguarda ugualmente beni personali di analoga natura a quelli di cui all’art. 612-bis c.p.. Il Tribunale di Reggio Emilia, pertanto, ha correttamente ritenuto non manifestamente infondata la questione proposta in merito all’art. 162-ter, comma 4 c.p., in quanto, dalle argomentazioni offerte, si rileva che è del tutto irrazionale non dare la possibilità al soggetto che si è reso colpevole di atti persecutori, nelle ipotesi procedibili a querela revocabile, di poter riparare interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di eliminare, quando possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto si crea una effettiva disparità con riferimento a quei reati sempre procedibili a querela revocabile, ma diversi da quello di atti persecutori e a volte anche più gravi o con portata maggiormente afflittiva, rispetto ai quali, invece, quella possibilità è concessa all’imputato. Riferimenti Codice penale commentato, Giuffrè 2025, a cura di Sergio Beltrani |