Accertamento con adesione inadempiuto ed emissione di nuovi avvisi di accertamento

La Redazione
10 Luglio 2026

La S.C. ritiene che l’accertamento con adesione non consente di configurare alcun legittimo affidamento dei contribuenti in ordine al venir meno della pretesa tributaria in virtù dell’accordo (poi rimasto inadempiuto) tra l’Agenzia delle Entrate e la società.

L’Agenzia delle Entrate notificava a una S.r.l. atto di accertamento con adesione. A causa del parziale inadempimento da parte sella società, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme non pagate. La cartella esattoriale veniva impugnata dalla società e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso solo per gli importi già versati, con formazione del giudicato sulla restante pretesa. Sulla base del reddito definitivamente accertato, l’Agenzia notificava nuovi avvisi di accertamento alla società e ai soci (nella specie, agli eredi della socia al 60%), contestando utili extracontabili distribuiti ai soci in ragione della ristretta base sociale, applicando nei loro confronti il raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973.

I contribuenti deducono:

  • violazione dell’art. 10, comma 1, l. 212/2000 (affidamento e buona fede), sostenendo che, dopo l’accordo in adesione e l’annullamento in autotutela dei primi avvisi ai soci, l’Ufficio non avrebbe potuto emettere nuovi avvisi oltre i termini ordinari;
  • violazione degli artt. 40, comma 2,e 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini sarebbe invocabile solo verso la società (unico soggetto coinvolto nel reato tributario) e non verso i soci, soggetti distinti e non destinatari della denuncia penale.

La Corte di cassazione confermando la decisione di merito, ha rigettato il ricorso dei contribuenti.

Richiamando l’orientamento da ultimo espresso in Cass., sez. V, 17 dicembre 2025, n. 31907, la Corte ricorda che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; ne consegue che il raddoppio dei termini per l'accertamento nei confronti della società, ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), vale anche per i soci, per i quali l'accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società. Di conseguenza, potendo correttamente invocarsi, nel caso in esame, il raddoppio dei termini nei confronti dei soci, non sussiste alcuna violazione del principio di affidamento e buona fede ex art. 10, comma 1, l. n. 212/2000

Allo stesso modo, la Corte ritiene non sussistere violazione del principio di affidamento e buona fede per avere l’Agenzia delle Entrate emesso nuovi avvisi dopo l’accordo in adesione e l’annullamento in autotutela dei primi emessi dall’Agenzia: «l’accertamento con adesione, pur essendo uno strumento in senso lato transattivo con la finalità di ridurre il contenzioso ed i tempi dell’accertamento tributario, non consente di configurare alcun legittimo affidamento dei contribuenti in ordine al venir meno della pretesa tributaria in virtù dell’accordo intervenuto tra l’Agenzia delle Entrate e la società, rimasto inadempiuto, non potendo esso divenire un meccanismo che, invece di agevolare la riscossione delle imposte, conduca al mancato recupero di una pretesa tributaria accertata».

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