Il cash pooling: vantaggi, aspetti operativi e contabili: l’analisi del documento del CNDCEC

13 Luglio 2026

Il 26 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale commercialisti hanno pubblicato il documento dal titolo «Il cash pooling: vantaggi, aspetti operativi e contabili». Il presente contributo analizza i principali contenuti del documento e fornisce qualche ulteriore indicazione operativa per le imprese tenuto conto dei sottostanti profili di responsabilità a carico dell’organo amministrativo.

Introduzione

In data 26 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale commercialisti hanno pubblicato il documento dal titolo «Il cash pooling: vantaggi, aspetti operativi e contabili». Il presente contributo, oltre ad analizzare i principali contenuti dello stesso, vuole offrire qualche spunto di riflessione in merito alle condizioni alle quali l'adesione a un sistema di tesoreria accentrata soddisfa lo standard di diligenza qualificata dell'art. 2392 c.c. L'analisi si articolerà in tre passaggi. Il primo ricostruisce la qualificazione giuridica dello strumento alla luce della giurisprudenza più recente, con particolare attenzione alla tensione strutturale fra autonomia patrimoniale delle società eterodirette e logica del gruppo. Il secondo individua i profili specifici della diligenza gestoria che il cash pooling mette sotto pressione — dalla valutazione preventiva di convenienza al monitoraggio continuativo dei flussi, fino al raccordo con gli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. Il terzo affronta il versante concorsuale e penale, analizzando le circostanze in cui la tesoreria accentrata cessa di funzionare come strumento di ottimizzazione e diventa fattore di propagazione della crisi.

Il cash pooling tra autonomia patrimoniale e interesse di gruppo

Il cash pooling sfugge a una qualificazione unitaria. Non è un tipo contrattuale nominato — il legislatore non lo ha mai disciplinato — e la riconduzione operata dalla dottrina maggioritaria al contratto di conto corrente ordinario non bancario ex art. 1823 c.c. coglie soltanto una parte della realtà negoziale. La convenzione di tesoreria infragruppo integra in realtà elementi del mandato, del deposito irregolare e talvolta del mutuo, combinandoli secondo geometrie variabili che dipendono dalla volontà delle parti e, soprattutto, dalla struttura di potere interna al gruppo.

La Cassazione n. 998/2024 ha messo ordine su un aspetto contrattuale che la prassi tendeva a trattare con eccessiva disinvoltura. Il caso riguardava un accordo denominato "zero balance cash pooling" che, nella realtà operativa, difettava del requisito essenziale della reciprocità delle rimesse. La Corte ha riscontrato che i trasferimenti avvenivano in una sola direzione — dalla controllata alla capogruppo — senza l'azzeramento periodico dei saldi e senza alcun meccanismo di restituzione. Il giudice tributario, sulla scorta di una serie convergente di indici fattuali emersi in sede di accertamento, ha riqualificato l'operazione come finanziamento a medio-lungo termine, con le conseguenti ricadute in materia di deducibilità degli interessi passivi e di applicazione dell'art. 96 TUIR.

L'atipicità contrattuale ex art. 1322 c.c. — che consente alle parti di costruire il cash pooling come contratto innominato meritevole di tutela — non autorizza a battezzare "tesoreria accentrata" qualunque trasferimento infragruppo di liquidità. Il cash pooling opera all'intersezione fra due principi che il diritto societario italiano fatica a conciliare: da un lato, l'autonomia patrimoniale delle società eterodirette, presidio dell'interesse dei creditori sociali e dei soci di minoranza; dall'altro, la legittimità dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., che presuppone la possibilità per la capogruppo di impartire direttive — anche finanziarie — alle controllate. La centralizzazione della tesoreria è, per definizione, un atto di direzione finanziaria. Ogni giorno, a chiusura dei conti, i saldi delle società partecipanti vengono trasferiti verso il conto c.d. master. Le società con eccedenze "prestano" liquidità al pool leader; quelle in deficit la ricevono. Un meccanismo che, tuttavia, è in grado di produrre sbilanciamenti sistematici. Pensiamo al caso — tutt'altro che scolastico — di una controllata strutturalmente creditrice verso la pooler. Mese dopo mese, la sua liquidità confluisce nel conto accentrato senza che le venga riconosciuta una remunerazione adeguata, senza che le condizioni del finanziamento infragruppo implicito vengano formalizzate, senza che l'organo amministrativo della controllata abbia mai deliberato alcunché sul punto.

Una situazione che il documento del CNDCEC-FNC del 2026 fotografa con lucidità quando osserva che «la partecipazione a un sistema di cash pooling deve essere riservata a imprese che dimostrino di avere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dotate di solidità economico-finanziaria» (CNDCEC-FNC, Il cash pooling, 2026, p. 11). La solidità, però, riguarda anche la capacità della controllata di negoziare condizioni eque nell'ambito del rapporto infragruppo. Capacità che, nei gruppi a direzione unitaria forte, è spesso più formale che reale.

Il punto critico risiede nei vantaggi compensativi. L'art. 2634, comma 3, c.c. stabilisce che non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili. La norma opera come clausola di giustificazione della condotta gestoria: l'amministratore della controllata che aderisce a un sistema di cash pooling economicamente svantaggioso per la propria società può sottrarsi alla censura di infedeltà patrimoniale solo se dimostra che quei benefici — non aleatori, non ipotetici — esistono o sono ragionevolmente prevedibili. La giurisprudenza penale ha retto questa interpretazione con una coerenza che merita attenzione.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 47216/2019 ha precisato che il vantaggio compensativo deve tradursi nel «saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo» o, quantomeno, nella «concreta e fondata prevedibilità»" di un ritorno idoneo a neutralizzare il sacrificio (Cass. Pen., Sez. V, 10 giugno 2019, n. 47216). Non bastano aspettative generiche. Ancora prima, la Cass. Pen. n. 32131/2016 aveva escluso che potesse qualificarsi come compensativo un vantaggio meramente aleatorio, richiedendo invece una "previsione di sostanziale certezza" al momento dell'operazione.

Tradotta nel linguaggio del cash pooling, questa giurisprudenza impone all'amministratore della società partecipante un onere di valutazione preventiva che va molto oltre la semplice verifica formale dell'esistenza di un accordo di tesoreria. Deve interrogarsi — e documentare — se il sistema produce per la propria società un risparmio netto sugli oneri finanziari, se garantisce un rendimento sulla liquidità ceduta almeno comparabile a quello ottenibile sul mercato, se consente l'accesso a un supporto finanziario reciproco in caso di tensioni di cassa, se il rafforzamento dell'equilibrio complessivo del gruppo si traduce in un beneficio concreto e misurabile anche per la singola partecipante. In assenza di queste verifiche, l'adesione al cash pooling rischia di configurarsi come un atto di acquiescenza alla direttiva della capogruppo, privo di autonoma giustificazione gestoria. L'art. 2497 c.c. non offre, di per sé, un rimedio sufficiente, atteso che la norma fa riferimento alla situazione operativa in cui la capogruppo che, nell'esercizio della direzione e coordinamento, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria con pregiudizio per i soci e i creditori delle controllate (in argomento, più ampiamente, si veda G. A. Policaro, in AA.VV., a cura di M. Irrera, Diritto del governo delle imprese, Terza Ed., Torino, 2025, p. 797 e ss.).

Ma il risarcimento del danno — ammesso che venga chiesto, e nella pratica accade con frequenza assai minore di quanto la norma lascerebbe supporre — è un rimedio successivo.

Il problema, per l'amministratore della controllata, è a monte: può aderire passivamente a un sistema che potrebbe drenare liquidità dalla società di cui è gestore? La risposta, alla luce del combinato disposto degli artt. 2392e 2634 c.c., è negativa. La diligenza qualificata imporrebbe infatti un vaglio attivo, documentato e non delegabile sulla convenienza economica dell'operazione.

In argomento si rammenta che l’art. 2392 c.c. è stato modificato dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento» (per un commento alle principali modifiche apportate ai modelli di amministrazione e controllo delle società non quotate si veda il contributo di C. Sottoriva, I nuovi modelli di amministrazione e controllo nelle società non quotate, Lefebvre Giuffrè).

Resta aperta — e il prosieguo dell'analisi ne darà conto — la questione della misura in cui questo vaglio si raccorda con i doveri organizzativi post-riforma, in particolare con l'obbligo di adeguati assetti ex art. 2086 c.c. Perché un sistema di cash pooling non presidiato da flussi informativi adeguati, da procedure di monitoraggio della solvibilità infragruppo e da meccanismi di allerta precoce non è soltanto un rischio gestorio: è un difetto organizzativo che l'amministratore non può permettersi di ignorare (per un commento all’art. 2086 c.c. si veda F. Macario, La riforma dell’art. 2086 c.c. nel contesto del codice della crisi e dell’insolvenza e i suoi riflessi sul sistema della responsabilità degli organi sociali, in dirittodellacrisi.it, 26 maggio 2022).

I profili di responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c.

Firmare un accordo di cash pooling è, di per sé, un atto gestorio. Non un atto neutro. L'amministratore che propone al consiglio di amministrazione l'adesione della società a un sistema di tesoreria accentrata — o che, più frequentemente, recepisce senza obiezioni la direttiva della capogruppo in tal senso — compie una scelta che incide sulla struttura finanziaria della società, sulla composizione del suo attivo circolante, sulla capacità di far fronte autonomamente alle obbligazioni correnti. È una scelta che l'art. 2392 c.c. sottopone allo standard della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'amministratore. Al fine di approfondire i conseguenti profili di responsabilità degli amministratori conviene articolare l'analisi su tre profili che la prassi — e la giurisprudenza che ne ha sanzionato le patologie — consente di isolare con ragionevole nitidezza.

La valutazione preventiva di convenienza economica. Il primo obbligo che grava sull'amministratore è quello di accertare, prima dell'adesione, che il sistema di cash pooling produca un vantaggio effettivo per la società dallo stesso amministrata. Non per il gruppo in astratto. La distinzione è meno scontata di quanto appaia, perché nei gruppi a direzione unitaria la retorica dell'interesse comune tende a neutralizzare qualunque analisi particolaristica — quasi fosse un atto di slealtà verso il disegno industriale complessivo. L'art. 2392 c.c. vincola tuttavia l'amministratore alla diligenza nella gestione della società di cui è organo, non nella gestione del gruppo cui la singola società appartiene. E l'art. 2634, comma 3, c.c. — come si è visto — consente di giustificare operazioni individualmente svantaggiose soltanto a condizione che i vantaggi compensativi siano concreti e fondatamente prevedibili. Che cosa significa, tradotto nella meccanica del cash pooling? Significa anzitutto confrontare le condizioni praticate dal pool leader con quelle che la società otterrebbe sul mercato bancario. Se la liquidità ceduta alla pooler viene remunerata a un tasso inferiore a quello che un deposito bancario ordinario garantirebbe, e se il finanziamento ricevuto dal conto master costa più di una linea di credito negoziabile autonomamente, l'operazione è svantaggiosa. Molto spesso tale confronto purtroppo non viene effettuato. L'accordo arriva dalla capogruppo già confezionato, il consiglio della controllata lo ratifica in una delibera di poche righe, senza molto spesso una verifica in merito alle condizioni infragruppo applicate. In argomento si rammenta che la disciplina delle operazioni con parti correlate si articola su un sistema di fonti tra loro complementari. Sul piano civilistico, l’art. 2426, comma 2, c.c. rinvia ai principi contabili internazionali per la definizione di “parte correlata”; l’art. 2427, comma 1, n. 22-bis c.c. fissa il contenuto minimo dell’informativa obbligatoria; l’art. 2435-bis, comma 7, c.c. introduce un regime di disclosure semplificata per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata. Sul piano dei principi contabili, lo IAS 24 costituisce il riferimento definitorio fondamentale, mentre l’OIC 12 ne declina l’applicazione nell’ambito dei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali (in argomento si veda C. Sottoriva, in AA.VV., a cura di A. Palma, Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili, Sesta Ed., Milano, 2022, p. 365 e ss.).

Sul fronte della revisione legale, gli ISA Italia 550 e 240 disciplinano rispettivamente le procedure del revisore in materia di parti correlate e le sue responsabilità in relazione al rischio di frode. Per le società con titoli quotati nei mercati regolamentati, trovano inoltre applicazione l’art. 2391-bis c.c. e il Regolamento Consob n. 17221/2010, che introducono obblighi procedurali aggiuntivi e specifici requisiti di comunicazione al pubblico.

La Cassazione n. 998/2024 ha dimostrato dove può condurre l’assenza di un confronto avuto riguardo alle condizioni infragruppo applicate in presenza di contratti di cash pooling. Nel caso esaminato dalla Corte, la riqualificazione dell'operazione da cash pooling a finanziamento infragruppo è dipesa anche dall'assenza di reciprocità nelle condizioni economiche: il flusso andava dalla controllata alla controllante, senza che la prima ricevesse alcunché in cambio se non la generica promessa — mai formalizzata — di un supporto finanziario futuro (Cass. Civ., Sez. V, 12 gennaio 2024, n. 998). Un vantaggio compensativo fantasma, che la Corte non ha avuto difficoltà a disattendere.

Il monitoraggio continuativo dei flussi e il raccordo con gli adeguati assetti. Il secondo profilo di diligenza attiene alla fase successiva all'adesione. Non basta aver valutato la convenienza al momento della stipula: l'amministratore è tenuto a verificare nel continuo che il sistema funzioni conformemente al modello dichiarato e che non si producano sbilanciamenti patologici. Qui il cash pooling interseca frontalmente l'obbligo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili introdotto dalla riforma dell'art. 2086 c.c.

Come noto, il legislatore del 2019 ha richiesto che l'imprenditore collettivo si doti di strumenti capaci di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. Un sistema di tesoreria accentrata, se correttamente implementato, potrebbe servire esattamente a questo scopo: il monitoraggio giornaliero dei saldi, la tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita, la visibilità consolidata delle posizioni finanziarie del gruppo offrono una mole di dati che qualunque sistema di allerta precoce potrebbe utilmente processare.

Il documento CNDCEC-FNC del 2026 riconosce ciò apertamente quando osserva che «con un sistema di tesoreria accentrata si potrebbe avere la possibilità di intercettare tempestivamente le tensioni finanziarie di una singola società, in virtù del monitoraggio dei saldi e dei flussi che viene fatto con una cadenza anche giornaliera» (CNDCEC-FNC, Il cash pooling, 2026, p. 11). Tuttavia il condizionale è d'obbligo. Nella pratica dello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei conti, la situazione è spesso rovesciata. Il sistema di cash pooling non viene utilizzato come leva informativa per la prevenzione della crisi, bensì come meccanismo automatico di redistribuzione della liquidità che opera senza che l'organo gestorio ne verifichi periodicamente gli esiti. I saldi vengono azzerati — o dovrebbero esserlo — a fine giornata, ma nessuno controlla se una partecipante stia accumulando un'esposizione creditoria sistematica verso il pool leader. L'allerta precoce, anziché derivare dal cash pooling, viene da esso neutralizzata: la società in difficoltà riceve liquidità dal conto master, le sue tensioni finanziarie vengono temporaneamente mascherate e, quando il dissesto si manifesta, è troppo tardi per intervenire. Il meccanismo che doveva essere uno strumento di governance diventa un amplificatore del rischio.

L'amministratore diligente — quello che l'art. 2392 c.c. pretende — non può accettare passivamente questa dinamica. Deve predisporre, o quantomeno esigere, un sistema di reporting che evidenzi con cadenza almeno mensile la posizione netta di ciascuna partecipante verso il pool leader, l'andamento storico dei saldi, la coerenza fra i flussi effettivi e il modello contrattuale dichiarato. La mancata implementazione di questi presidi non configura un errore di merito gestorio — coperto dalla business judgment rule — ma un deficit organizzativo, che fuoriesce dal perimetro di protezione della regola.

La business judgment rule, nella sua declinazione italiana, protegge la scelta imprenditoriale assunta su basi informative adeguate e in assenza di conflitto di interessi. Non protegge l'omissione di controlli. Un amministratore che non abbia mai verificato la effettiva solvibilità del pool leader — la capogruppo o la società tesoriera cui confluisce la liquidità di tutte le partecipanti — non sta compiendo una scelta imprenditoriale opinabile. Sta trascurando un dovere di diligenza, assimilabile a quello di chi concede credito senza accertare il merito creditizio del debitore (per un approfondimento delle ricadute dell’obbligo strumentale di creazione di assetti adeguati sulla business judgment rule si veda M. Spiotta, in AA.VV., a cura di M. Irrera, Diritto del governo delle imprese, Terza Ed., Torino, 2025, p. 368 e ss.).

Il rischio specifico del physical cash pooling e l'esposizione creditoria infragruppo. Il terzo profilo riguarda un aspetto che la prassi tende a minimizzare e che invece merita un'attenzione molto più acuta: la natura finanziaria dell'esposizione che il physical cash pooling genera. Nel modello zero balance — il più diffuso nei gruppi societari italiani ed europei — ogni giorno i saldi delle partecipanti vengono trasferiti al conto master. La società con eccedenze vanta un credito verso il pool leader; quella in deficit assume un debito. Questi crediti e debiti, per quanto formalmente regolati a breve, possono accumularsi e stratificarsi nel tempo, generando posizioni finanziarie di dimensioni rilevanti.

In argomento si rammenta che il principio contabile nazionale OIC 14 impone che tali crediti vengano iscritti in una voce specifica fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, denominata «Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria». Non sono disponibilità liquide. Sono crediti infragruppo. E come tali, sono soggetti al rischio di insolvenza della controparte. L'OIC 15 richiede che vengano valutati secondo il criterio del presumibile valore di realizzo, il che implica — almeno in linea di principio — una verifica periodica della capacità del pool leader di restituire le somme ricevute. Per quanto attiene ai saldi passivi derivanti da operazioni di cash pooling, invece, sebbene l’attuale formulazione degli OIC 14 e 19 non contenga indicazioni esplicite, la prassi consolidata e i principi generali di rappresentazione contabile suggeriscono che tali importi debbano essere iscritti tra i debiti, con specifica evidenziazione nella categoria appropriata in funzione della natura del rapporto e delle scadenze previste. La classificazione tra debiti a breve o medio-lungo termine dipende dalle caratteristiche dell’accordo di cash pooling e dalle modalità di regolamento previste contrattualmente. In presenza di accordi che prevedono la possibilità di richiedere il rimborso delle somme senza vincoli temporali specifici, la classificazione tra i debiti a breve termine appare più appropriata. Viceversa, quando l’accordo stabilisce termini di rimborso predeterminati superiori ai dodici mesi, si rende necessaria la classificazione tra i debiti a medio-lungo termine.

Il punto è che questa verifica, nella realtà dei gruppi, quasi mai avviene. La pooler è la capogruppo — dunque, nell'immaginario collettivo dell'organizzazione, il soggetto più solido del perimetro. Mettere in discussione la sua solvibilità equivale, sul piano delle dinamiche aziendali interne, a un atto di insubordinazione. Eppure si possono individuare casi tutt'altro che marginali di capogruppo entrate in crisi trascinando con sé le controllate che avevano depositato la propria liquidità nel conto master — liquidità che, una volta aperta la procedura concorsuale, si è trasformata in un credito chirografario di difficile, se non impossibile, realizzo.

La Cassazione penale n. 37062/2022 affronta proprio questo scenario. La Corte ha stabilito che, per evitare la qualificazione come bancarotta del trasferimento di risorse da una società non solida verso il conto accentrato, occorre provare l'esistenza di rapporti di effettiva gestione unitaria, assistiti da un contratto formalizzato che definisca con precisione le modalità operative, i termini di restituzione e i tassi applicabili (Cass. Pen., Sez. V, 24 maggio 2022, n. 37062). Ma la formalizzazione contrattuale, da sola, non basta. L'operazione deve anche inquadrarsi nella logica dei vantaggi compensativi, come in precedenza acennato.

Resta da chiedersi — ed è una domanda che riguarda direttamente la responsabilità gestoria — se l'amministratore della controllata che non verifica la solvibilità del pool leader possa invocare la business judgment rule. La risposta, per chi scrive, è negativa. Concedere credito senza merito creditizio non è un'opzione imprenditoriale che il diritto possa proteggere. È un'omissione di diligenza. E quando il pool leader è la capogruppo che esercita direzione e coordinamento, l'omissione si colora di una sfumatura ulteriore: l'amministratore della controllata non sta semplicemente trascurando un controllo, sta rinunciando ad esercitare quella funzione di presidio dell'interesse sociale che giustifica la sua stessa esistenza nell'organizzazione societaria.

Il d.lgs. 14/2019Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — rafforza questa lettura. L'art. 3, comma 3, impone all'organo amministrativo di attivarsi "senza indugio" per l'adozione e l'attuazione di strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Un sistema di cash pooling che drena sistematicamente liquidità dalla società verso il gruppo, senza restituzione e senza remunerazione, è l'esatto contrario di un'attivazione tempestiva. L'amministratore che non interviene — che non rinegozia le condizioni, che non sospende i trasferimenti, che non segnala il problema al collegio sindacale — viola simultaneamente l'art. 2392 c.c. e l'art. 2086 c.c.

Il raccordo con il Codice della crisi e i profili penali

Fin qui l'analisi si è mossa sul terreno della fisiologia — seppure di una fisiologia gravida di rischi. Ora conviene guardare in faccia la patologia. Perché quando una società partecipante a un sistema di cash pooling entra in crisi, o peggio viene ammessa a liquidazione giudiziale, lo strumento di ottimizzazione finanziaria si rovescia nel suo contrario. Da meccanismo di efficienza si trasforma in possibile veicolo di distrazione patrimoniale, e l'amministratore che lo ha gestito senza le cautele necessarie si ritrova esposto a responsabilità che trascendono il perimetro civilistico per investire quello penale.

Il passaggio non è automatico. Non ogni cash pooling mal gestito produce responsabilità penale, così come non ogni crisi d'impresa che coinvolga un sistema di tesoreria accentrata autorizza la contestazione di bancarotta. Ma le condizioni perché questo salto si verifichi sono meno eccezionali di quanto l'amministratore medio tenda a credere. La giurisprudenza degli ultimi anni ha costruito un percorso argomentativo che merita di essere ricostruito nelle sue articolazioni principali.

Cash pooling e contesto concorsuale. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — D.Lgs. 14/2019 (CCII) — definisce il gruppo come l'insieme di società sottoposte alla direzione e coordinamento di un'entità apicale, presumendo che tale attività sia esercitata dalla società tenuta al consolidamento o da quella che, direttamente o indirettamente, detiene il controllo [art. 2, comma 1, lett. h, CCII]. Il cash pooling, per sua stessa natura, presuppone l'esistenza di un gruppo e di una direzione finanziaria centralizzata. Quando il gruppo entra in crisi, i rapporti finanziari infragruppo generati dalla tesoreria accentrata diventano il primo terreno su cui il curatore — e il giudice penale — indagano.

Il meccanismo è quasi sempre lo stesso. La società in difficoltà ha continuato a trasferire liquidità al conto master anche quando i segnali di crisi erano già percepibili. Il pool leader ha utilizzato quei fondi per sostenere altre entità del gruppo o per coprire le proprie esigenze, senza restituirli alla partecipante cedente. Al momento dell'apertura della procedura, il credito della società fallita verso la pooler si rivela per quello che è: un finanziamento infragruppo senza garanzie, il cui recupero è aleatorio perché la stessa pooler versa spesso in condizioni finanziarie compromesse.

La Cass. Pen. n. 12719/2023 fotografa questa sequenza con precisione. La Corte ha escluso la natura meramente compensativa dei trasferimenti infragruppo quando il vantaggio per la società cedente risultava puramente ipotetico. Due requisiti — hanno chiarito i giudici — devono coesistere perché un vantaggio possa dirsi compensativo in sede penale: la valutazione deve tener conto dell'effetto complessivo dell'operazione rispetto alle pretese dei creditori, e il vantaggio deve essere idoneo a compensare adeguatamente il pregiudizio subito dalla società poi fallita (Cass. Pen., Sez. V, 20 dicembre 2023, n. 12719). Non basta che il gruppo nel suo insieme abbia tratto beneficio dall'operazione. Bisogna che quel beneficio si sia riflesso — o fosse ragionevolmente destinato a riflettersi — sulla singola società sacrificata.

I confini fra gestione legittima e bancarotta. La Cass. Pen. n. 37062/2022 ha tracciato una mappa dei requisiti minimi che l'amministratore deve soddisfare per mantenere il cash pooling nell'alveo della legalità penale. Il punto di partenza è la formalizzazione contrattuale — un accordo scritto che disciplini le modalità di trasferimento, le tempistiche, la misura degli interessi attivi e passivi, le eventuali commissioni per il servizio di tesoreria, i termini di restituzione. La sentenza n. 34457/2018, ripresa dalla giurisprudenza successiva, aveva già formulato questo catalogo con una puntualità che merita di essere richiamata: il contratto deve indicare le modalità e i termini con cui i saldi periferici confluiscono nel conto accentrato, la remunerazione spettante al pooler, i tassi applicabili ai crediti annotati nel conto comune e le relative condizioni di corresponsione (Cass. Pen., Sez. V, 24 maggio 2022, n. 37062).

Ma la formalizzazione — si è detto anche questo — non è sufficiente. La Cassazione pretende qualcosa di più: l'utilità effettiva per l'azienda cedente, inquadrata nella logica dei vantaggi compensativi. Qui il ragionamento si fa severo. L'operazione che, isolatamente considerata, presenta margini di rischio per la società, può trovare giustificazione nei vantaggi che la stessa società riceve da scelte gestionali poste in essere a suo beneficio da altre entità del gruppo. Tuttavia — e questo passaggio è decisivo — gli effetti immediatamente negativi devono rimanere temporanei, in modo da non incidere sulle ragioni dei creditori sociali.

Una controllata che mese dopo mese cede liquidità al pool leader senza ricevere nulla in cambio, mentre il proprio equilibrio finanziario si deteriora, non sta subendo un effetto temporaneamente sfavorevole. Sta finanziando il gruppo a spese dei propri creditori. E l'amministratore che consente questo flusso — senza opporsi, senza rinegoziare, senza attivare i meccanismi di allerta — si colloca in una zona grigia da cui la qualificazione come bancarotta preferenziale o fraudolenta dista assai meno di quanto egli stesso sospetti.

L'obbligo di adeguati assetti organizzativi assume nel contesto concorsuale una funzione specifica. L'amministratore non deve soltanto dotare la società di strumenti di rilevazione tempestiva della crisi: deve fare in modo che quegli strumenti funzionino anche quando la fonte del rischio è interna al gruppo. Ed è qui che il cash pooling produce il suo paradosso più insidioso. Un sistema di tesoreria accentrata che opera correttamente genera informazioni preziose sulla salute finanziaria di ogni partecipante: i saldi giornalieri, i flussi netti, le tendenze di accumulo o di decumulo di liquidità. L'amministratore della controllata che ha accesso a questi dati — o che potrebbe avervi accesso, se solo lo richiedesse — dispone di un indicatore anticipatorio formidabile. Se la propria società è strutturalmente in posizione debitoria verso il pool leader, questo significa che assorbe più liquidità di quanta ne produca. È un segnale d'allarme. Se, viceversa, la società è sistematicamente creditrice verso la pooler ma quest'ultima tarda a restituire i fondi, il segnale riguarda la solvibilità del pool leader — e dunque il rischio di controparte che grava sulla controllata.

Il guaio è che questi segnali, nella maggior parte dei casi, non vengono letti. Il sistema di cash pooling funziona come un pilota automatico finanziario: i trasferimenti avvengono meccanicamente, l'intervento umano si limita a supervisionare il corretto funzionamento della piattaforma informatica. Nessuno — né l'amministratore, né il direttore finanziario, né il collegio sindacale — analizza i dati con occhio critico. E quando la crisi arriva, arriva tutta insieme.

In sede penale, l'omessa attivazione dei presidi di allerta assume un rilievo autonomo. L'amministratore che disponeva — o avrebbe dovuto disporre — degli strumenti per rilevare il deterioramento e non lo ha fatto, risponde non soltanto della condotta distrattiva in sé, ma anche dell'aggravamento del dissesto che la sua inerzia ha contribuito a produrre. La Cass. Pen. n. 47216/2019 è esplicita: i vantaggi compensativi non possono essere aleatori, devono basarsi su "elementi non aleatori, che garantiscano una previsione di sostanziale certezza" (Cass. Pen., Sez. V, 10 giugno 2019, n. 47216). L'amministratore che continua ad alimentare il cash pooling quando la previsione di recupero si è ormai dissolta non sta operando sulla base di una previsione fondata. Sta scommettendo. E la scommessa, come è noto, non è un parametro di diligenza che il diritto possa tollerare.

Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Un ulteriore profilo che merita attenzione riguarda l'intersezione fra cash pooling e responsabilità amministrativa degli enti. Il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità della persona giuridica per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti in posizione apicale. Fra i reati presupposto figurano le fattispecie di bancarotta fraudolenta e preferenziale ossia quelle in cui il cash pooling mal gestito può degenerare.

Un modello organizzativo adeguato, secondo il d.lgs. 231/2001, dovrebbe prevenire il rischio-reato attraverso protocolli specifici per le aree sensibili. La tesoreria accentrata — per le ragioni fin qui esposte — è un'area ad alta sensibilità. Ciononostante, nella pratica professionale, i modelli 231 raramente dedicano al cash pooling un protocollo autonomo. Il rischio di distrazione patrimoniale attraverso flussi infragruppo viene trattato in modo generico, spesso all'interno di procedure generali sui finanziamenti intercompany che non tengono conto delle specificità operative della tesoreria accentrata — la frequenza giornaliera dei trasferimenti, l'automatismo dei flussi, la concentrazione del rischio di controparte verso un unico soggetto.

Questa lacuna è tanto più grave se si considera che il modello 231, per essere esimente, deve risultare idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un modello che non contempla protocolli specifici per il cash pooling — limiti di esposizione verso il pool leader, soglie di allerta automatica, obblighi di reporting all'Organismo di Vigilanza, procedure di escalation in caso di superamento dei plafond — difficilmente potrà essere considerato adeguato quando la distrazione patrimoniale si sia realizzata proprio attraverso quel canale.

Il circolo si chiude qui. L'amministratore che non verifica la convenienza del cash pooling viola l'art. 2392 c.c. L'amministratore che non monitora i flussi e non predispone adeguati assetti organizzativi viola l'art. 2086 c.c. L'amministratore che prosegue i trasferimenti quando la crisi è ormai manifesta si espone al rischio penale. E la società che non ha inserito nel proprio modello 231 presidi dedicati alla tesoreria accentrata perde l'unico strumento di difesa che il d.lgs. 231/2001 mette a disposizione.

Nessuno di questi esiti è inevitabile. Il cash pooling costituisce uno strumento lecito ed efficiente. Ma la liceità dello strumento non esenta dalla diligenza nel suo utilizzo. Ed è precisamente questa diligenza — concreta, documentata, continuativa — che separa l'amministratore che ha gestito la tesoreria accentrata nel rispetto della legge da quello che, per inerzia o per acquiescenza, ha contribuito a trasformarla in un fattore di distruzione del valore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario