Il Tribunale di Milano (sent. 5093/2026) riconosce il danno da perdita del rapporto parentale in favore della convivente more uxorio di un lavoratore deceduto in infortunio stradale-lavorativo, precisando standard probatori della convivenza di fatto, criteri di imputazione ex art. 2054 c.c. e modalità applicative delle nuove tabelle milanesi 2022, includendo l’incidenza di una successiva nuova convivenza con prole.
Ai fini della legittimazione del convivente di fatto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la “famiglia di fatto” è pienamente equiparata a quella legittima; è tuttavia necessario provare una relazione affettiva stabile e duratura, con assunzione reciproca di impegni di assistenza morale e materiale, desumibile da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti (progetto di vita comune, coabitazione di fatto, assistenza in malattia, comunanza di relazioni sociali e progettualità matrimoniale), non essendo decisiva la mera residenza anagrafica distinta.
In caso di investimento di pedone in zona cieca durante manovra di retromarcia di veicolo industriale, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.; il conducente, gravato da un dovere di particolare diligenza, può vincerla solo dimostrando di aver adottato tutte le cautele esigibili (anche tramite ausilio da terra). La successiva archiviazione penale per omicidio colposo non esclude l’accertamento della responsabilità civile.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è liquidato secondo le tabelle milanesi 2022 a punti (aggiornate 2024), applicabili anche al convivente di fatto, valorizzando parametri oggettivi e soggettivi. Nella modulazione del punteggio relativo alla “sopravvivenza di altri congiunti” può tenersi conto, in diminuzione, della successiva formazione di una nuova famiglia con figlia, quale elemento dinamico-relazionale idoneo ad attenuare, senza eliminarlo, il peso del pregiudizio originario.
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