L’ascolto del minore quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti

Giuseppe Spadaro
13 Luglio 2026

Il focus analizza il tema dell’ascolto del minore, quale istituto fondamentale che consente al giudice (ma ancor prima alla famiglia) di confrontarsi e percepire i reali interessi del bambino, al fine di dare concreta attuazione ai suoi diritti; in particolare, mediante una panoramica delle principali norme di riferimento (nazionali, unionali e convenzionali) e ripercorrendo i più significativi orientamenti giurisprudenziali, gli autori evidenziano come, sul piano sociale, l’ascolto si traduce inevitabilmente nella capacità delle istituzioni di includere il punto di vista dei più giovani nelle scelte che incidono sul loro futuro.

Premessa

Nell’attuale contesto normativo e sociale di riferimento, l’ascolto del minore rappresenta, nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, un «momento ineludibile per il corretto svolgimento del diritto di difesa, basato su quel principio del contraddittorio che sorregge tutta l’architrave del processo», consentendo al medesimo di «esprimersi e di far sentire, con la sua voce, i suoi bisogni, le sue esigenze, e in definitiva il suo (superiore e preminente) interesse» (F. Danovi, Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione (tra presente e futuro), in Fam. dir., 11/2022).

In tale prospettiva, l’ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nelle questioni e procedure che lo riguardano (e, dunque, a prescindere dalla pendenza o meno di un giudizio, in modo da attuare quella reciproca comunicazione in cui consiste il “dialogo”), nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse; secondo una efficace formula, invero, il minore vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero affinché le decisioni importanti per la sua vita e la sua crescita siano prese tenendo conto anche della sua volontà e, conseguentemente, l’esercizio della responsabilità genitoriale avvenga conoscendone le aspirazioni e le inclinazioni (F. Tommaseo, Ancora sull’ascolto indiretto del minore tra norme e prassi, in Fam. dir., 12/2025).

L’esigenza di dare voce a chi, troppo spesso, voce non ha o non riesce ad esercitarla in modo effettivo, del resto, non nasce nelle aule di giustizia, ma si inserisce in una dimensione più ampia che attraversa la famiglia, la scuola e la società nel suo complesso, e che costituisce il primo banco di prova della capacità degli adulti di riconoscere nel minore non un oggetto di protezione, ma un soggetto titolare di diritti e tra questi il diritto di essere ascoltato e non solo sentito.

È nella famiglia, infatti, che l’ascolto dovrebbe assumere la sua forma primaria più autentica (posto che l’assistenza morale implica il momento della comunicazione, senza la quale il minore è lascito solo) ed è, successivamente, nella scuola (luogo nel quale le esigenze individuali e quelle collettive dovrebbero fondersi) che tale momento si trasforma in strumento di crescita, partecipazione e confronto, contribuendo a formare cittadini consapevoli, mentre sul piano sociale esso si traduce nella capacità delle istituzioni di includere il punto di vista dei più giovani nelle scelte che incidono sul loro futuro.

L’attenzione volta ad «informare» e «sensibilizzare sul tema dell’ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti» emerge con forza nella legge 4 luglio 2024, n. 104, il cui art. 3 sancisce che «la Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell’ascolto dei minori» (comma 1) e che «le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali» (comma 2).

Il quadro normativo di riferimento

Il tessuto normativo mostra, ormai da tempo, una chiara «prospettiva paidocentrica, volta a valorizzare e preservare la figura del minore» (F. Danovi, Un processo unitario per la giustizia familiare e minorile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2/2023).

Il tenore e la «collocazione topografica» (inserita nel «Capo I - Dei diritti e doveri del figlio» del «Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio» del Libro I) dell’art. 315-bis, comma 3 c.c. (introdotto ad opera della legge 10 dicembre 2012 n. 219) è, sul punto, eloquente, richiamando il diritto del minore di esprimere la sua opinione e di far sentire la propria voce, in tutte le questioni che lo riguardano, prima ancora che nei singoli procedimenti o contesti giudiziari nei quali la crisi della famiglia impone di attribuire allo stesso un ruolo e un’importanza maggiori (F. Danovi, Un processo unitario per la giustizia familiare e minorile, cit.).

La «prospettiva di marcata ricerca dell’effettività della tutela impartita» (S. Tarricone, L’ascolto del minore è garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, in Fam. dir., 1/2023), poi, è ancor più evidente nell’art. 473-bis.4 c.p.c. (rubricato «Ascolto del minore») e nell’art. 473-bis.5 c.p.c. (rubricato «Modalità dell’ascolto»).

Se per un verso, infatti, si prevede che «il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano» (art. 473-bis.4, comma 1, prima parte, c.p.c.), sotto concorrente profilo si specifica come «l’ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari» (art. 473-bis.5, comma 1, prima parte, c.p.c.).

Al riguardo, non può non sottolinearsi che ad ascoltare il minore – peraltro con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza (art. 473-bis.4, comma 4, c.p.c.) – debba essere «direttamente il giudice», se del caso con l’assistenza di ausiliari o esperti in psicologia o psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito), i quali, tuttavia «non possono sostituirlo … nello svolgimento di tale fondamentale attività» (P Farina, R. Giordano, R. Metafora, La riforma del processo civile, Milano, 2022; F. Danovi, Oneri probatori e poteri officiosi nel rito familiare e minorile, Torino, 2025), stante la delicatezza dei temi sui quali il minore è chiamato ad esprimersi. Secondo una diversa chiave di lettura, viceversa, l’art. 473-bis.5 c.p.c. – conformemente al diritto europeo (Considerando n. 39 e art. 21, Regolamento (UE) 2019/1111) – «non ha recepito quanto prescriveva la delega legislativa per cui il dovere del giudice di procedere all’ascolto veniva qualificato come “non delegabile”», cosicché dall’«art. 473-bis.8 per il quale il curatore speciale “procede all’ascolto del minore”» sembrerebbe potersi evincersi «un ascolto che non ha soltanto la dimensione privatistica evocata dal richiamo all’art. 315-bis, comma 3, c.c. ma, a quanto sembra, anche una funzione processuale» (F. Tommaseo, Ancora sull’ascolto indiretto del minore tra norme e prassi, cit.).

Da tale ultimo angolo visuale, è stato adeguatamente posto in luce come i giudici minorili, appaiono «più abituati a trattare i pregiudizi molto gravi e tradizionalmente supportati dall’esperienza dei giudici onorari» (A. Cordiano L’ascolto del minore da parte del giudice: alcune riflessioni di diritto sostanziale su una nuova riforma processuale, in Judicium, 2026); ed infatti, il Tribunale per i minorenni ha storicamente rappresentato un unicum nel panorama ordinamentale, in virtù della sua composizione mista, che affianca al giudice togato i giudici (onorari) portatori di quei saperi “altri” che consentono di leggere la realtà del minore nella sua complessità, e che trovano nell’ascolto uno dei momenti più alti della loro funzione.

In tale prospettiva, proprio per salvaguardare le sue capacità, inclinazioni naturali e aspettative, «le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità» (art. 473-bis.4, comma 1, seconda parte, c.p.c.), pur dovendosi comunque riconoscere al giudice la possibilità di discostarsi dalle indicazioni dello stesso, nel suo superiore interesse. In tal senso, in ragione tanto del fatto che il grado di maturità del minore incide sulla valutazione del giudice in ordine alla rilevanza da attribuire a quanto riferito dal medesimo, quanto per la necessità di evitare qualsivoglia strumentalizzazione o scorretta interpretazione delle dichiarazioni rese, si prevede l’obbligatorietà della «registrazione audiovisiva» ovvero, laddove non possibile per motivi, della redazione di un «processo verbale [che] descrive dettagliatamente il contegno del minore» (art. 473-bis.5, comma 5 c.p.c.).

Specifiche disposizioni volte ad un «ascolto senza ritardo», inoltre, sono dettate a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla conservazione di un rapporto con gli ascendenti, e segnatamente «quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori», ovvero «quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genito riale» (art. 473-bis.6 c.p.c.) o, ancora, ove siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori (art. 473-bis.45 c.p.c).

La dimensione del minore, però, viene preservata anche evitando di ricorrere all’ascolto (art. 473-bis.4, comma 2, c.p.c.), laddove l’istituto possa arrecare danno al bambino (e, in particolare, «se esso è in contrasto con l’interesse» del medesimo») o risultare «manifestamente superfluo» ovvero nelle ipotesi in cui vi sia comunque un fermo rifiuto (vale a dire se il soggetto «manifesta la volontà di non essere ascoltato»), oltre che nelle ipotesi «di impossibilità fisica o psichica»; ciò significa che, in definitiva, spetta sempre al giudice la valutazione circa la sussistenza delle eventuali circostanze impeditive dell’ascolto, sotto il profilo del potenziale pregiudizio o della sostanziale inutilità, tanto che si discorre «di modalità di ascolto temperata dalla prudente valutazione del giudice in ordine alla sua opportunità» (A. Cordiano L’ascolto del minore da parte del giudice: alcune riflessioni di diritto sostanziale su una nuova riforma processuale, cit.).

Inevitabile corollario è che l’omissione all’ascolto potrà ritenersi giustificata, per esempio, quando il giudice di primo grado abbia già proceduto all’ascolto: «nei procedimenti minorili, l’audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l’ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l’esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell’ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito» (Cass., sez. I, 20 aprile 2026, n. 10344).

(Segue). il minore nella vita di relazione: le diverse soglie di età

Tutto ruota intorno alla capacità di discernimento del minore e alla valutazione (e valorizzazione) del suo preminente interesse. Come si è avuto modo di vedere e come si dirà nel prosieguo, ai fini dell’ascolto del minore, al di sopra dei dodici anni, la capacità di discernimento (intesa come capacità del minore «di cogliere dati, informazioni e stimoli provenienti dall’esterno, riguardanti la propria sfera esistenziale ed elaborarli secondo il proprio personale sentire, formandosi un proprio convincimento riguardo ad essi, le sue esigenze e i suoi bisogni»: F. Danovi, Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione, cit.) si presume e non è ammessa prova contraria, bensì solo cause che giustificano il mancato ascolto.

Eppure a fronte della soglia dei dodici anni, il legislatore, in altre ipotesi prevede limiti di età diversi, al punto che, secondo taluni, «resta la contraddizione insita nelle differenti soglie di età previste» dalle altre norme (F. Scaglione, Ascolto, capacità e legittimazione del minore, in Dir. Fam. Pers., 1/2014). Il giurista, infatti, si attiene con rigorosa fedeltà alla scansione interna del codice o delle leggi speciali, delimitando l’analisi al perimetro dei singoli articoli e provando ad individuare, nella continuità del lavoro e in chiave sistematica, utili connessioni.

E, così, «il riconoscimento del figlio» nato fuori del matrimonio «che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso», mentre quello «del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento» (art. 250 c.c.). A sua volta, con riferimento all’adozione, il minore che «ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento», mentre laddove «l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito» e «se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento» (art. 7, comma 2, l. 184/1983).

Sempre al compimento del quattordicesimo anno di età, il minore può formulare un’istanza giudiziale di nomina di un curatore speciale che proponga l’azione di disconoscimento della paternità (art. 244, comma 4, c.c.) ovvero di autorizzazione ad impugnare il riconoscimento (art. 264, comma 2, c.c.) e deve esprimere il suo necessario consenso affinché il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore possano promuovere o proseguire l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità (art. 273, comma 2, c.c.).

Infine, resta da considerare che «i minori di età non possono contrarre matrimonio», ma «il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni» (art. 84 c.c.); parimenti, il riconoscimento del figlio «non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio» (art. 250, comma 5, c.c.).

Le fonti sovranazionali

Il principio del diritto all’ascolto del minore capace di discernere (vale a dire che abbia consapevolezza della situazione e degli effetti delle decisioni che verranno adottate) è presente – evidentemente nelle più diverse materie – anche nelle fonti sovranazionali a cui, pertanto, occorre fare, seppur brevemente, riferimento.

La normativa sovranazionale del resto «è chiaramente orientata nel senso che qualsiasi decisione debba essere presa su questioni concernenti il minore, è essenziale che sia preceduta da un confronto col diretto interessato», il quale «deve ritenersi titolare di un diritto di partecipazione a quei processi continui tra il minore e gli adulti, fondati sul rispetto reciproco, che prevedono sia lo scambio di informazioni sia il dialogo» (P. Trimarchi, Diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e ascolto del minore, in Fam. dir., 6/2024).

Senza pretesa di completezza, si consideri, innanzi tutto, l’art. 12, «Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176), nella parte in cui dopo aver previsto che «gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità», precisa che «a tal fine, si darà, in particolare, al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato»;

A sua volta, la «Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996» (ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77), all’art. 3 individua i diritti (tra cui quello di ricevere ogni formazione pertinente, ad essere consultato ed esprimere la sua opinione, ad essere informato delle eventuali conseguenze dell’attuazione della sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione) che spettano «ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente» e all’art. 6 precisa che «quando il fanciullo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l’autorità giudiziaria … consente al fanciullo di esprimere la sua opinione» e tiene «debitamente conto dell’opinione espressa da quest’ultimo».

L’art. 24, «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea» (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), è lapidario: «i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

In forza dell’art. 21, «Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019» «le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l’autorità giurisdizionale tiene debito conto dell’opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità».

Particolarmente significativi sono anche l’art. 15, «Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980» e l’art. 13, comma 2 «Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980» (entrambe ratificate con legge 15 gennaio 1994 n. 64), i quali prevedono rispettivamente che l’Autorità deve «rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare, all’età ed alla capacità di discernimento di quest’ultimo» e che «l’Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minora qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere». Anche l’art. 4, «Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993» (ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476), prevede che «che i desideri e le opinioni del minore [siano] stati presi in considerazione» e, nella medesima direzione, l’art. 5, «Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L’Aja il 28 maggio 1970» (ratificata con legge 30 giugno 1975 n. 396), dispone che «nessuna decisione su di una richiesta di rimpatrio dovrà essere presa prima che il minore sia stato sentito personalmente, se le sue facoltà di giudizio lo consentono, da un’autorità competente dello Stato richiesto».

Infine, secondo l’art. 6, «Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997» (ratificata con legge 28 marzo 2001 n. 145) «il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità».

Così impostato il discorso, la (fredda) analisi della disciplina normativa mostra una pluralità di fonti, ma al tempo stesso il costante interesse e l’attenzione del legislatore e delle Istituzioni per un tema particolarmente delicato, specialmente per gli operatori del diritto, chiamati quotidianamente a conoscere, nei più significativi passaggi nodali, i risvolti pratici di un istituto fondamentale del diritto civile.

L’età del minore e la capacità di discernimento nella giurisprudenza

Ciò premesso, in uno scenario al tempo stesso consolidato ma mutevole, può dirsi (cfr. S.A.R. Galluzzo, L.M. Cosmai, Ascolto del minore, in Ius Famiglie, 2023; A. Lestini, L’ascolto del minore nell’affidamento in via super esclusiva, in Ius Famiglie, 2026) che gli artt. 473-bis.4, 473-bis.5 c.p.c. devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell’ascolto, «al di sopra dei dodici anni la capacità di discernimento si presume (e non è ammessa prova contraria, ma solo cause che giustificano il mancato ascolto)» (Cass., sez. I, 13 dicembre 2024, n. 32359); ne deriva che al di sopra di tale soglia, il minore è per definizione capace di discernimento e in quanto tale ha diritto di essere ascoltato (e specularmente vi è un preciso dovere da parte del giudice al riguardo).

Viceversa, «al di sotto di quest’età la menzionata capacità deve essere dimostrata»; con la precisazione, però, che «una volta ritenuta la capacità di discernimento del minore che non abbia compiuto i dodici anni, l’ascolto non è discrezionale, ma doveroso», sempreché non sia manifestamente superfluo o non sia in contrasto con il suo interesse, ovvero non vi sia una sua impossibilità fisica o psichica ovvero, ancora, abbia manifestato la volontà di non essere ascoltato (Cass., sez. I, 13 dicembre 2024, n. 32359).

Eppure, con specifico riferimento al minore infradodicenne, si ritiene che il giudice abbia un «potere discrezionale officioso di disporre l’ascolto del minore anche al fine di verificarne la capacità di discernimento» (Cass., sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676), onde le ulteriori affermazioni per cui «tale adempimento non è obbligatorio» (Cass., sez. I, 10 dicembre 2025, n. 32058), e che «il giudice non [ha] l’obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva» (Cass., sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676). All’opposto, il giudice deve, a pena di nullità della decisione, «disporre l’ascolto o motivarne l’omissione se vi sia un’istanza di parte che indichi “gli argomenti e i temi di approfondimento” … sui quali si ritiene necessario l’ascolto» (Cass., sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676); con la precisazione che, in tal caso (istanza di parte), la scelta del giudice che decida di non disporre l’ascolto è tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto (Cass., sez. I, 24 maggio 2018, n.12957), incombendo sul medesimo giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione (Cass., sez. I, 2 settembre 2021, n. 23804; Cass., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1474).

Nella medesima prospettiva, si è detto che «in tema di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni il giudice ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l’ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell’omesso ascolto se la audizione non è stata richiesta allegando le ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta la maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Anche qualora sia stata richiesta l’audizione del minore infradodicenne, il dovere di motivare si affievolisce, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni» (Cass., sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595).

Nelle ipotesi in cui il minore non ha raggiunto i dodici anni di età, pertanto, «il giudice deve sentirlo solo se lo ritiene capace di discernimento», mentre «se il giudice decide di non ascoltare il minore infradodicenne, e vi è espressa richiesta di procedere a tale incombente, tale valutazione deve essere esplicitata nella motivazione del provvedimento che nega l'ascolto», cosicché «la motivazione non è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all'ascolto e il giudice non vi provveda» (Cass., sez. I, 27 gennaio 2026, n. 1857).

In definitiva (Cass., sez. I, 10 dicembre 2025, n. 32058), l’audizione del minore ultradodicenne o infradodicenne (che abbia la capacità di discernimento ed in presenza di apposita istanza di parte) può essere omessa solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo – nonché del «processo di accelerazione che ormai coinvolge tutti i settori della vita umana [che] ha portato a individuare una soglia sempre più bassa per la capacità di discernimento (F. Danovi, Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione, cit.) – sussistano particolari ragioni, da indicare in modo puntuale e specifico, che la sconsiglino (Cass., sez. I, 30 luglio 2020, n. 16410); pertanto, il giudice dovrà valutare in quale misura l’audizione rifletta concretamente e, dunque, non leda, l’interesse del minore.

In conclusione: il senso dell’ascolto del minore

Chi si confronta con tali temi o svolge queste funzioni coglie, allora, che l’ascolto del minore non può essere ridotto ad un mero atto processuale tra gli altri, né può essere assimilato ad un mezzo di prova, perché esso non è o meglio non dovrebbe essere diretto ad accertare un fatto, ma a comprendere una persona, non finalizzato alla ricostruzione di una verità storica, ma all’emersione di un vissuto, di un bisogno, di una percezione, di una richiesta di aiuto che il minore spesso fatica a esprimere e che richiede, per essere colta nella sua essenza, competenze che travalicano il sapere giuridico in senso stretto.

L’esercizio del diritto all’ascolto diventa «il canale privilegiato per consentire al giudice di percepire i reali interessi del minore dando alla sua decisione contenuti idonei a dar loro effettiva tutela» (F. Tommaseo, Ancora sull’ascolto indiretto del minore tra norme e prassi, cit.).

È qui che emerge con forza la dimensione psicologica dell’ascolto, che impone a chi lo conduce di possedere strumenti adeguati per instaurare una relazione autentica, libera da suggestioni e da condizionamenti, capace di rispettare i tempi e le modalità espressive del minore, evitando il rischio, tutt’altro che teorico, di indurre risposte compiacenti o difensive.

Ascoltare un minore non significa porre domande, ma saper leggere anche i silenzi, i gesti, le esitazioni, e richiede una preparazione che deve essere il frutto di un percorso formativo specifico e multidisciplinare, che integri il diritto con la psicologia, la pedagogia e le scienze sociali; ovviamente l’ascolto del minore non deve neppure tramutarsi in un colloquio clinico sotto mentite spoglie, ma essere semplicemente un ascoltare con le modalità e gli strumenti opportuni per mettere a suo agio il minore, filtrando quello che all’apparenza potrebbe trasparire dal suo detto, ma anche dal suo “non detto”.

“Ascoltare” un minore «non significa che il giudice debba limitarsi a prendere atto della volontà manifestata verbalmente da quel minore ed attuarla; occorre, invece, perseguire il “reale” interesse del minore, carpirne e capirne i bisogni profondi, comprendere se i desideri del minore siano frutto di scelte consapevoli e mature o siano piuttosto derivanti da pressioni esterne, e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata» (M.A. Iannicelli, Il diritto del minore a essere ascoltato, in NLCC, 4-5/2023). Ed infatti “ascoltare ” non significa passivamente “sentire”, ma implica «una vera partecipazione o empatia col minore che sappia discernere, dietro le sue dichiarazioni e le sue stesse difese psicologiche, i bisogni realmente avvertiti» (M. Paradiso, Le prescrizioni del giudice civile tra coazione e consenso, in Familia, 2001).

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