La Cassazione sull’onere di reiterazione espressa delle eccezioni processuali

La Redazione
13 Luglio 2026

Secondo la S.C., quando il giudice non decide sull'eccezione durante l'istruttoria, il semplice richiamo agli atti e alle difese già svolte è sufficiente a mantenerla ferma, non potendosi presumere una rinuncia tacita dall'assenza di una espressa reiterazione delle eccezioni.

Nel giudizio promosso da un motociclista per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro che egli assumeva causato da un veicolo rimasto ignoto, la società convenuta eccepiva, prima dell'escussione, l'incapacità a testimoniare di un soggetto trasportato sul motociclo e rimasto a sua volta ferito nell'incidente. Dopo l'assunzione della deposizione, la stessa società sollevava altresì l'eccezione di nullità della prova testimoniale così raccolta. Il giudice istruttore, tuttavia, non si pronunciava né sull'eccezione di incapacità né sulla conseguente eccezione di nullità, limitandosi ad ammettere la prova "con riserva dell'eccezione".

Giunta la causa alla fase della precisazione delle conclusioni, la società si riportava genericamente ai propri precedenti scritti difensivi, senza reiterare espressamente l'eccezione relativa alla capacità del testimone. Il Tribunale, ritenendo il testimone incapace a deporre, dichiarava inutilizzabile la sua deposizione e rigettava la domanda risarcitoria; decisione successivamente confermata dalla Corte d'appello.

Nel ricorso per cassazione, l'attore sosteneva che l'eccezione di incapacità a deporre avrebbe dovuto considerarsi rinunciata, poiché la controparte non l'aveva espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sicché il giudice non avrebbe potuto più tenerne conto ai fini della decisione

La questione sottoposta alla S. Corte consisteva, dunque, nello stabilire se l'eccezione di nullità della prova testimoniale per incapacità del testimone debba considerarsi rinunciata quando, dopo essere stata tempestivamente proposta, non venga espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, nel caso in cui il giudice istruttore non abbia mai adottato un provvedimento espresso sull'eccezione stessa, limitandosi ad assumere la prova "con riserva".

La Corte ha formulato il seguente principio di diritto:

«Non può onerarsi la parte di contestare in modo analitico il mero silenzio riservato dal giudicante ad una istanza od eccezione. Se dunque a fronte d’una eccezione di nullità della prova testimoniale il giudice non adotti alcun provvedimento espresso, ma rinvii puramente e semplicemente per la precisazione delle conclusioni, la parte interessata non ha alcun onere di reiterare, a pena di decadenza, la suddetta eccezione, né questa può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri “scritti e atti” difensivi».

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