Il nuovo assetto normativo: il Testo Unico delle sanzioni tributarie
La recente riforma sembra aver modificato il quadro normativo di riferimento.
Benché, da un lato, la responsabilità personale sia tuttora affermata all’art. 1, comma 2, del Testo Unico delle sanzioni tributarie, approvato con il d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 («La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione») e, dall’altro, il principio della responsabilità esclusiva della società sia stato confermato al successivo art. 10 («La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica […] è esclusivamente a carico della società o ente»), è dato ritenere che il rapporto tra le due affermazioni si sia invertito e che il principio della responsabilità esclusiva di società ed enti sia ora il criterio guida nell’applicazione delle sanzioni amministrative.
Tanto si deduce non solo dalla mancata riproposizione della norma di cui al comma 3 del menzionato articolo 7, cui si innestavano le aperture della Cassazione, ma anche dal seguente periodo aggiunto al comma 1 del citato art. 10 del Testo Unico: «Se è accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo [laddove si afferma la responsabilità esclusiva dell’ente] sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto».
Sembra proprio che quest’ultima norma, nell’introdurre una deroga al principio di rango generale della responsabilità esclusiva della società, di fatto precluda la possibilità di enucleare altre eccezioni, ulteriori a quella circoscritta ad enti e società privi di personalità giuridica, con la conseguenza che le più ampie aperture alla responsabilità dell’amministratore già individuate dalla giurisprudenza di legittimità, fatta eccezione per le società fittizie o interposte peraltro prive di personalità giuridica, siano ora non più proponibili.
In sintesi, la riforma segna un mutamento di prospettiva, trasformando la regola della responsabilità dell’ente da disciplina eccezionale a principio generale e tipizzando in modo espresso l’unica ipotesi di deroga.
Ciò incide direttamente sugli approdi giurisprudenziali più recenti, nei quali il criterio del vantaggio personale dell’amministratore aveva assunto un ruolo centrale, imponendo oggi una rilettura complessiva dei confini della responsabilità personale nel sistema sanzionatorio tributario.