Sui limiti entro i quali le decisioni rese dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza sono censurabili col ricorso per cassazione
17 Luglio 2026
Se nessuna delle parti contesta la giurisdizione del giudice amministrativo e la successiva decisione del Consiglio di Stato non viene impugnata per motivi di giurisdizione, è preclusa la riproposizione della questione, ai sensi dell’art. 9 c.p.a., non essendo consentito riaprire il tema della giurisdizione dopo che sul punto si sia formato un giudicato interno, implicito od esplicito. Per costante giurisprudenza del giudice di legittimità le decisioni del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza sono sindacabili dalle Sezioni Unite riguardo al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione esclusivamente quando è in discussione la possibilità di ricorrere al giudizio di ottemperanza; invece non è ammissibile il ricorso per censurare il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato esercitato che attiene ai limiti interni della giurisdizione. Di conseguenza, le censure proposte avverso la decisione del Consiglio di Stato relative all'interpretazione del giudicato, all'accertamento del comportamento della P.A. e alla valutazione della conformità della condotta che la p.a. avrebbe dovuto tenere per l’esecuzione della sentenza, nonché gli eventuali errori del giudice amministrativo riguardano il giudizio di ottemperanza e restano interni alla giurisdizione e, perciò, non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. |