Sul risarcimento del danno in sede di ottemperanza per perdita di chance in caso di ricorso illegittimo all'affidamento diretto

Redazione Scientifica Processo amministrativo
20 Luglio 2026

Nel giudizio di ottemperanza il risarcimento del danno da affidamento diretto illegittimo è quantificato secondo quanto indicato nel giudicato emesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a,  assumendo quale base l’intero corrispettivo versato e applicando su di esso una percentuale di utile sui dati a consuntivo, con rivalutazione e interessi, senza detrarre costi non provati; il danno da perdita di chance va calcolato riducendo l’utile secondo la probabilità di aggiudicazione desunta da elementi oggettivi quali caratteristiche del mercato e andamento di procedure analoghe.

Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza resa ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente ad affidamento diretto dichiarato illegittimo, la quantificazione del danno deve avvenire nel rigoroso rispetto dei criteri fissati dal giudicato. La base di calcolo è individuata nell’intero corrispettivo versato nell’ambito dell’affidamento illegittimo. Su tale importo deve essere applicata una percentuale di utile determinata sulla base dei dati desumibili dalla gestione a consuntivo del servizio, considerando la componente fissa e quella variabile del corrispettivo, con aggiunta di rivalutazione e interessi di legge. Non è consentita la detrazione di costi non adeguatamente dimostrati nei loro presupposti fattuali e contabili.

Quanto al danno da perdita di chance, esso deve essere quantificato mediante riduzione dell’utile conseguibile in proporzione alla probabilità di aggiudicazione, desumibile da elementi oggettivi quali le caratteristiche del mercato e l’andamento di procedure analoghe, tenendo conto delle caratteristiche del mercato di riferimento e, ove esistenti, delle gare analoghe svolte in altri contesti territoriali con condizioni economiche similari.

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