Utile “necessario” nelle imprese mutualistiche

Redazione Scientifica
21 Luglio 2026

Diversamente da quanto accade per gli enti con scopo di lucro, l'offerta senza utile presentata da un soggetto avente finalità mutualistica e che, pertanto, l’utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggiostricto sensu economico.

Giova preliminarmente chiarire che, quanto all’utile di impresa, questo elemento deve essere valutato alla luce dello scopo mutualistico perseguito dalla controinteressata, quale cooperativa sociale. Sul punto, secondo la costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2018 n. 6522 e la pertinente giurisprudenza richiamata dalla controinteressata con la memoria di costituzione depositata il 10 aprile 2026), in sede di valutazione dell'anomalia delle offerte il principio del c.d. “utile necessario” trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un’offerta in pareggio che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, la ratio essendidelle imprese e, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 dicembre 2019, n. 14029 che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3805).

Detta finalità, che è alla base del principio e ne definisce di conseguenza i confini applicativi, non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l'obbligatoria indicazione di un utile d'impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l'imposizione di un'artificiosa componente di onerosità della proposta. Ne deriva che, diversamente da quanto accade per gli enti con scopo di lucro, l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 dicembre 2019, n.14029).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.