Sulla inammissibilità della c.d. sospensione anomala nel processo civile

Redazione Scientifica Processo amministrativo
21 Luglio 2026

Non è ammissibile la c.d. sospensione atipica del processo civile e il giudice non può disporre, neppure con il consenso delle parti, la sospensione del giudizio fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge; in caso di sospensione illegittima non si applica l'art. 297 c.p.c. e non decorre il termine perentorio di tre mesi evitando l’estinzione del giudizio per mancata o tardiva riassunzione.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sull’ammissibilità della c.d. sospensione atipica del processo civile:

  • a) se il giudice possa disporre d'ufficio la sospensione del processo fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge;
  • b) se le parti possano concordare una sospensione del giudizio per un periodo superiore ai limiti di cui all'art. 296 c.p.c. o fino al verificarsi di un evento futuro e incerto, quale la definizione, in altro giudizio, di una questione analoga;
  • c) se, ove disposta una sospensione "atipica" sia applicabile la disciplina della sospensione del processo di cui agli artt. 295 e ss. c.p.c., con riguardo agli effetti sulla riassunzione del giudizio.

Le Sezioni Unite hanno escluso che il giudice possa disporre una sospensione del processo per mere ragioni di opportunità, sia d'ufficio sia in forza di un accordo tra le parti, fuori dai casi previsti dagli artt. 295 e 296 c.p.c. Il provvedimento che dispone una sospensione "atipica" è impugnabile mediante regolamento di competenza. Le parti non possono derogare convenzionalmente alla disciplina legale della sospensione del processo, concordando una sospensione a tempo indeterminato o fino alla definizione di un diverso giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia UE. Quanto agli effetti della sospensione illegittima, ove il provvedimento non sia riconducibile né allo schema dell'art. 295 c.p.c. né a quello dell'art. 296 c.p.c., non si applica l'art. 297 c.p.c. e il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo per mancata riassunzione entro tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione ma, d’ufficio o su istanza di parte, fissa l'udienza per la sua prosecuzione.

Le Sezioni Unite hanno, dunque, enunciarsi i seguenti principi di diritto: «non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti, esercitabile, fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia Corte di Cassazione - copia non ufficiale 29 sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale dell’art. 295 c.p.c., né riferibile allo schema di cui all’art. 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi. Riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa».

Il provvedimento inerente Corte di cassazione, sez. un. civ. 14 maggio 2026, n. 114226 sarà disponibile a breve.

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