Sulla inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione dell’Adunanza plenaria in tema di concessioni balneari
22 Luglio 2026
È inammissibile il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale, per difetto di legittimazione a impugnare dei ricorrenti estranei al precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, né che vi erano intervenuti; la legittimazione processuale al ricorso per cassazione integra un potere processuale e non un’azione ed è riconosciuta alle parti del giudizio a quo indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto. Le ragioni addotte non riguardano la diretta incidenza della sentenza impugnata sulla posizione giuridica delle parti istanti, ma il pregiudizio di mero fatto derivante dalla capacità persuasiva dei principi affermati nella decisione impugnata, come nel caso di specie dall’Adunanza Plenaria del 9 dicembre 2021, n. 17, in futuri giudizi instaurati su questioni analoghe. Infatti, il vincolo del precedente giudiziale opera solo in via di fatto, non rilevando rispetto al terzo in quanto non preclude che, in un diverso giudizio, possa essere rimeditato e il giudice adito possa discostarsene. Nel caso di asserito carattere pregiudizievole che la sentenza, che ha definito il giudizio, assume rispetto ai diritti vantati dai ricorrenti estranei al giudizio, il rimedio che l’ordinamento appresta è l’opposizione di terzo di cui agli artt. 108 e 109 c.p.a., dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta, ex art. 109 c.p.a., impregiudicata la valutazione del giudice dell’opposizione circa la possibilità di ricondurre l’interesse dedotto in quello di cui all’art. 404 c.p.c. È altresì inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza del Consiglio di Stato che abbia disapplicato una disposizione di legge interna per contrasto con una norma dell’Unione europea contenuta in una direttiva non immediatamente esecutiva, trattandosi di error in iudicando consistente nell’erronea interpretazione della portata della direttiva nell’ordinamento nazionale, afferente all’attività ermeneutica propria della funzione giurisdizionale. Nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021, impugnata da alcuni titolari di concessioni demaniali marittime, che assumevano che l’Adunanza Plenaria si fosse sostituita al legislatore, al Governo, alle pubbliche amministrazioni territoriali e alla Corte costituzionale, dichiarando illegittime tutte le norme nazionali anche successive alla decisione impugnata che garantivano la continuità, prima al 31 dicembre 2033 e poi a tempo indeterminato, dell’utilizzazione del demanio marittimo da parte delle concessioni balneari in essere alla data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018. |