Sulla domanda di risarcimento del danno proposta da un ente collettivo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
23 Luglio 2026

Anche per gli enti collettivi il risarcimento del danno non consegue automaticamente all’illegittimità dell’azione amministrativa, ma richiede la prova di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, incluso il danno-conseguenza, il nesso causale e la colpa dell’Amministrazione; è escluso il danno non patrimoniale in re ipsa, anche se derivante dalla lesione dell’immagine o delle finalità statutarie dell’ente.

Il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non è una conseguenza automatica dell’illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendosi l’accertamento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana e, in particolare, della colpa dell’Amministrazione e del nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il danno subito. L’azione risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è ricondotta al modello della responsabilità per fatto illecito di natura aquiliana ex art. 2043 c.c., soggetta al generale principio dell’onere della prova di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., e non al principio dispositivo con metodo acquisitivo proprio del processo impugnatorio; grava, quindi, sul ricorrente l’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, ossia il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto e il danno e la colpa dell’Amministrazione.

Anche nel caso di domanda risarcitoria proposta da un ente collettivo grava sull’ente ricorrente l’onere di provare l’esistenza in concreto del danno; in difetto di tale prova, la domanda deve essere rigettata anche qualora il giudice abbia accertato la sussistenza del fatto potenzialmente dannoso, restando irrilevanti le censure relative all’illegittimità degli atti impugnati.

Gli enti esponenziali sono legittimati a chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto della lesione di un interesse legittimo oppositivo causata da un provvedimento ritenuto illegittimo, che abbia inciso sulle attività istituzionali e sugli scopi statutari. Tale pregiudizio può dar luogo, oltre che al danno patrimoniale, anche al danno non patrimoniale, quale il danno all’immagine o alla reputazione. Tuttavia, con riguardo al danno non patrimoniale, trattandosi di un danno-conseguenza, esso non è configurabile in re ipsa, sicché grava sull’ente l’onere di allegare e provare le concrete ripercussioni pregiudizievoli derivanti dall’illecito, non essendo sufficiente la mera illegittimità del provvedimento o la sola lesione dell’interesse tutelato. Il danno all’immagine risarcibile, infatti, non coincide con la lesione dell’immagine in sé, ma con le sue conseguenze pregiudizievoli, che devono essere provate.

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