Sospensione del processo ex art. 623 c.p.c. e conseguenze della mancata introduzione del giudizio di merito

La Redazione
14 Luglio 2026

Il meccanismo estintivo previsto dall’ art. 624, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche nel caso in cui la sospensione della procedura esecutiva non sia stata disposta ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.p.c., ma sia comunque seguita dall’assegnazione del termine perentorio di cui all’art. 616 c.p.c.?

Nel caso in cui la sospensione del processo esecutivo derivi da provvedimento ex art. 623 c.p.c. e non sia stata disposta ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.p.c., difetta il presupposto fondamentale per l’estinzione del processo richiesto dall’art. 624, comma 3, c.p.c., rappresentato da una sospensione funzionalmente collegata all’opposizione.

In tale contesto, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine di cui all’art. 616 c.p.c. concesso dal giudice dell’esecuzione determina soltanto l’inefficacia dell’opposizione, senza estinguere il processo esecutivo ex art. 624, comma 3, c.p.c., non essendo configurabile, in via analogica, una causa atipica di estinzione

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