Il compenso dei sindaci tra fonti sociali e determinazione giudiziale
14 Luglio 2026
La massima La determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale di una società di capitali deve, ai sensi dell’art. 2402 c.c., essere stabilita nell’atto costitutivo o dall’assemblea e, in mancanza di ciò, va effettuata dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c., non avendo a tal fine alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l’amministratore, neppure se nel bilancio della società risultano indicate le poste relative ai compensi dei sindaci. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto valido l’accordo intercorso tra il sindaco di una società e l’amministratore della stessa in ordine al compenso del primo, sulla base delle risultanze istruttorie costituite dalle fatture attestanti il pagamento del compenso, dal contenuto del bilancio della società e dall’analoga misura del compenso riconosciuto agli altri sindaci). Il caso L’ordinanza in commento interviene sul tema della determinazione del compenso spettante al componente dell’organo sindacale di una società di capitali. La controversia nasceva dalla pretesa del professionista di ottenere il pagamento della retribuzione per l’attività svolta, in assenza di una puntuale determinazione del compenso nello statuto o in una specifica delibera assembleare adottata all’atto della sua nomina. La società opponeva, invece, la rilevanza di elementi di fatto e di prassi gestoria, valorizzando accordi intercorsi con gli amministratori, la documentazione contabile formatasi nel corso del rapporto e l’approvazione dei bilanci recanti poste relative agli emolumenti dell’organo di controllo. La Corte di cassazione ha ricondotto la questione alla disciplina dell’art. 2402 c.c., chiarendo che la norma individua in modo tassativo le fonti della retribuzione dei sindaci: in via primaria lo statuto e, in mancanza, la deliberazione assembleare assunta contestualmente alla nomina e per l’intero periodo di durata dell’ufficio. Ne deriva che la volontà sociale non può essere desunta da comportamenti concludenti, da accordi informali con l’organo amministrativo o dalla mera approvazione del bilancio, dovendosi ricorrere, in assenza di una previsione statutaria o assembleare, alla liquidazione giudiziale secondo l’art. 2233 c.c. La questione L’art. 2402 c.c. prevede che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio. La disposizione, pur formulata in termini apparentemente organizzativi, esprime la stessa struttura del compenso dell’organo sindacale: esso deve essere oneroso, predeterminato e stabile per tutta la durata della carica. L’onerosità della prestazione professionale resa dai sindaci ha carattere necessario. Essa non viene in rilievo soltanto quale interesse patrimoniale del prestatore d’opera, ma costituisce presidio dell’indipendenza del controllore rispetto alla società e ai soci di maggioranza, assicurando la tutela dei soci di minoranza, dei terzi e del mercato; in questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’incarico è necessariamente oneroso perché concorre a garantire la serietà, l’indipendenza e l’obiettività della funzione (Cass. n. 7299/2015). Proprio per tale ragione non può ammettersi una gratuità della funzione sindacale, neppure per rinuncia del sindaco, perché il compenso è parte della garanzia istituzionale della serietà e dell’autonomia dell’incarico. Corollario di tale funzione è il principio di invariabilità del compenso. La retribuzione, una volta stabilita nello statuto o determinata dall’assemblea all’atto della nomina, non può subire modificazioni nell’arco del triennio, né in aumento né in diminuzione, mediante patti successivi tra società e sindaco. L’invariabilità non risponde, dunque, a una mera esigenza di certezza contabile, ma impedisce che la posizione economica del sindaco possa diventare strumento di pressione o condizionamento nell’esercizio dei poteri di vigilanza. Restano ammissibili soltanto criteri di adeguamento già stabiliti al momento della nomina, purché oggettivi e predeterminati. La scelta legislativa è, dunque, coerente con la natura dell’organo sindacale: la retribuzione non può dipendere da valutazioni episodiche dell’organo amministrativo né da accordi individuali, perché proprio tali forme di dipendenza economica potrebbero pregiudicare la posizione di terzietà che l’ordinamento richiede al controllore. Dall’art. 2402 c.c. emergono, in definitiva, tre principi tra loro strettamente connessi: l’onerosità della carica, la predeterminazione del compenso e la sua invariabilità durante l’ufficio. La determinazione statutaria o assembleare non è, quindi, un requisito meramente formale, ma il modo attraverso il quale l’ordinamento assicura che la retribuzione del sindaco sia sottratta a negoziazioni successive e a rapporti di dipendenza economica con l’organo amministrativo. Il principio assume rilievo non solo nella fase genetica del rapporto, ma anche in quella successiva: una volta determinato, il compenso non può essere unilateralmente inciso, ridotto o rimodulato mediante accordi conclusi con l’amministratore delegato o con l’organo amministrativo. Tale profilo sarà ripreso infra, più specificamente, con riguardo agli atti transattivi e alle altre forme di determinazione informale del compenso. La previsione di una retribuzione annuale consente, inoltre, di distinguere il piano dell’invariabilità della misura del compenso da quello della sua maturazione nel tempo. La giurisprudenza ha affermato che l’adempimento dei doveri di controllo gravanti sui sindaci può essere valutato anche per periodi distinti e separati, secondo la logica dei contratti ad esecuzione continuata richiamata dall’art. 1458, comma 1, c.c.; poiché l’art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale, è in base a tale unità di misura che l’inadempimento deve essere confrontato con il diritto al compenso, con possibile esclusione della retribuzione per la sola annualità interessata da gravi inadempienze (Cass., sez. VI, 4 marzo 2021, n. 6027). La soluzione giuridica L’ordinanza in commento valorizza la scansione gerarchica disegnata dall’art. 2402 c.c. La fonte primaria è lo statuto: se esso contiene una previsione sul compenso, la determinazione assembleare non è necessaria. Solo in mancanza di una clausola statutaria, la competenza passa all’assemblea, che deve provvedere all’atto della nomina e per l’intero periodo di durata dell’incarico; il compenso deliberato dall’assemblea va inteso, di regola, in senso omnicomprensivo rispetto all’attività svolta dall’organo di controllo (Cass. n. 1587/2017). La deliberazione assembleare richiesta dalla norma deve essere specifica: non basta che il compenso emerga indirettamente dalla contabilità sociale, dalla registrazione di fatture o dall’inserimento di una voce nel bilancio approvato. Tali elementi possono attestare l’esistenza di pagamenti o di appostazioni contabili, ma non sostituiscono la manifestazione formale della volontà dell’organo competente. La competenza assembleare, inoltre, non si esaurisce nella fissazione originaria del compenso, ma presidia anche le eventuali vicende modificative della sua misura. Una volta che la retribuzione sia stata validamente determinata, ogni successiva rimodulazione deve passare per l’organo competente, non potendo essere affidata a intese individuali con l’amministratore o con l’organo gestorio. In difetto delle fonti tipiche, la conseguenza non è la gratuità dell’incarico, bensì la necessità della liquidazione giudiziale del compenso. Il giudice, ove richiesto, deve provvedere ai sensi dell’art. 2233 c.c., norma che detta una scala preferenziale: prima l’accordo delle parti, poi le tariffe o gli usi e, infine, la decisione giudiziale, sempre nel rispetto dell’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione (Cass. n. 29837/2011). La soluzione si pone in continuità con l’indirizzo secondo cui, se il compenso non è stabilito nell’atto costitutivo né fissato dall’assemblea, esso non può essere determinato sulla base di accordi con l’amministratore, ma deve essere liquidato dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c. (Cass. n. 22761/2014). Nella stessa prospettiva, si è escluso che la clausola statutaria meramente devolutiva all’assemblea possa tradursi in una regola di gratuità dell’incarico, incompatibile con la funzione di garanzia propria della retribuzione del sindaco (Cass. n. 14640/2008). Osservazioni L’irrilevanza degli accordi informali, delle transazioni non assembleari e dell’approvazione del bilancio Il profilo di maggiore interesse della decisione in commento riguarda il rapporto tra il modello formale delineato dall’art. 2402 c.c. e le prassi operative frequentemente seguite nelle società di capitali. La Corte esclude che la determinazione del compenso possa risultare da accordi verbali o informali intercorsi tra il sindaco e gli amministratori, poiché l’organo amministrativo non è titolare del potere di fissare la retribuzione dell’organo di controllo. Il medesimo criterio spiega anche l’invalidità degli atti dispositivi del compenso posti in essere da organi non competenti. In questa prospettiva si colloca la pronuncia della Suprema Corte n. 33910 del 2024, che ha ritenuto nullo l’atto transattivo riguardante l’importo del compenso spettante al componente del collegio sindacale, ove sottoscritto dall’amministratore delegato in assenza di autorizzazione o successiva ratifica assembleare. Tale arresto conferma che la disciplina dell’art. 2402 c.c. non tollera modifiche pattizie della retribuzione fuori dalla sede statutaria o assembleare. La medesima irrilevanza è riconosciuta alla reiterata emissione di fatture di pari importo nel corso del mandato. La fattura documenta una pretesa o un pagamento, ma non integra la delibera assembleare richiesta dalla legge; né può ritenersi che il decorso del rapporto, accompagnato da pagamenti periodici, sani l’originaria mancanza della fonte legale del compenso. Particolarmente significativo è il passaggio della motivazione relativo all’approvazione del bilancio. L’inserimento, nel documento contabile, di una posta relativa ai compensi dei sindaci non equivale a una delibera assembleare di determinazione della retribuzione. L’assemblea che approva il bilancio esprime un voto sul documento contabile nel suo complesso e non assume, per ciò solo, una deliberazione specifica sul compenso dell’organo sindacale. La Corte richiama, in questa prospettiva, l’elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia di compenso degli amministratori e già estesa al compenso dell’organo sindacale. In particolare, la pronuncia n. 22761 del 2014 aveva affermato che, ove l’entità del compenso del sindaco non sia stabilita nell’atto costitutivo né fissata dall’assemblea, il giudice che ne sia richiesto ha l’obbligo di procedere alla sua liquidazione ai sensi dell’art. 2233 c.c. (Cass. n. 22761/2014). La stessa decisione aveva valorizzato il principio, riferito agli amministratori e riassunto dalla pronuncia n. 21933 del 2008, secondo cui la misura del compenso, se non prevista dallo statuto, richiede una delibera assembleare esplicita, non potendo essere desunta implicitamente dall’approvazione del bilancio (Cass. n. 21933/2008). L’ordinanza in commento applica tale criterio anche ai sindaci, valorizzando la sovrapponibilità funzionale tra l’art. 2402 c.c. e l’art. 2389, comma 1, c.c., nella parte in cui entrambe le disposizioni rimettono all’assemblea la fissazione dell’emolumento in mancanza di previsione statutaria. La soluzione appare coerente con la struttura della volontà sociale: quando la legge richiede una deliberazione dell’assemblea, non è sufficiente che i soci abbiano avuto conoscenza di una determinata posta contabile o che non abbiano contestato pagamenti eseguiti. Occorre, invece, un atto deliberativo riconoscibile, assunto dall’organo competente e riferito in modo specifico alla determinazione del compenso. La liquidazione giudiziale del compenso secondo l’art. 2233 c.c. Il rinvio all’art. 2233 c.c. consente di precisare il rapporto tra disciplina societaria e disciplina generale del contratto d’opera professionale. Come già osservato, l’art. 2402 c.c. individua le fonti societarie del compenso del sindaco, imponendo che esso sia stabilito nello statuto o determinato dall’assemblea all’atto della nomina; l’art. 2233 c.c. interviene, invece, quando tali fonti manchino, offrendo al giudice il criterio legale per la liquidazione del corrispettivo dovuto per l’attività effettivamente prestata. La norma codicistica muove, in via generale, dalla centralità dell’accordo delle parti; tuttavia, nel caso del compenso sindacale, tale accordo non può essere identificato con pattuizioni informali intercorse con gli amministratori. La ragione è duplice: da un lato, l’art. 2402 c.c. riserva la determinazione alla sede statutaria o assembleare; dall’altro, la funzione di garanzia propria della retribuzione del sindaco esclude che il compenso possa dipendere da intese individuali con il soggetto controllato. Ne deriva che, una volta esclusa l’esistenza di una valida determinazione statutaria o assembleare, il giudice non è chiamato a dare esecuzione a un accordo negoziale invalido o inefficace, ma a colmare la lacuna secondo i criteri sussidiari dell’art. 2233 c.c. La liquidazione dovrà dunque tener conto dei parametri normativi applicabili, degli usi eventualmente rilevanti e, soprattutto, della concreta importanza dell’opera svolta e del decoro della professione; anche i criteri elaborati dagli ordini professionali, pur non vincolanti, possono assumere valore orientativo nella liquidazione giudiziale (Cass. n. 11412/2016). In questa prospettiva, l’art. 2233 c.c. assume una funzione equilibratrice. Esso impedisce che la mancata osservanza delle forme societarie si traduca in una gratuità non voluta dall’ordinamento, ma, al tempo stesso, non consente di recepire automaticamente l’importo indicato nelle fatture o nelle scritture contabili. Tali elementi potranno semmai costituire indici valutativi, non fonti del diritto al compenso né criteri vincolanti di quantificazione, coerentemente con l’orientamento secondo cui i criteri sussidiari operano solo in mancanza di uno specifico accordo validamente rilevante (Cass. n. 29837/2011). Resta fermo, inoltre, l’onere del professionista di allegare e provare l’attività svolta e l’entità delle prestazioni, affinché il giudice possa procedere a una liquidazione congrua: il principio iura novit curia, infatti, non esonera la parte dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa (Cass. n. 2176/1997). Nello stesso senso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parcella e il parere dell’ordine non bastano, in caso di contestazione, a dimostrare l’effettivo svolgimento delle prestazioni né vincolano il giudice della cognizione nella liquidazione degli onorari (Cass. n. 5884/2006; Cass. n. 5321/2003; Cass. n. 21522/2019). La mancata determinazione sociale del compenso e la limitazione di responsabilità ex art. 2407 c.c. Le considerazioni svolte sulla struttura del compenso assumono rilievo anche rispetto alla limitazione dell’obbligazione risarcitoria dei sindaci introdotta dal nuovo testo dell’art. 2407 c.c. La norma, al di fuori delle ipotesi di dolo, commisura la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso annuo percepito, prevedendo scaglioni differenziati in ragione dell’ammontare del compenso: quindici volte per compensi fino a 10.000 euro, dodici volte per compensi da 10.000 a 50.000 euro e dieci volte per compensi superiori a 50.000 euro. Il punto problematico, allora, è stabilire quale sia il compenso rilevante quando manchi una valida determinazione statutaria o assembleare. Il riferimento al compenso annuo percepito non può essere letto isolatamente, ma deve essere coordinato con l’art. 2402 c.c. Se il compenso sindacale deve essere necessariamente oneroso, predeterminato e invariabile, il parametro del tetto risarcitorio non può coincidere con qualunque somma materialmente corrisposta al sindaco, quando tale corresponsione derivi da accordi informali con gli amministratori, da prassi contabili o da pagamenti di fatto. In caso contrario, il limite di responsabilità sarebbe costruito proprio su un dato che l’ordinanza in commento reputa inidoneo a determinare validamente il compenso. Il problema si pone con particolare evidenza nell’ipotesi, non espressamente disciplinata dal legislatore, in cui il compenso non sia determinato né dallo statuto né dall’assemblea all’atto della nomina. La lacuna è significativa se confrontata con l’art. 813-ter c.p.c., che, in tema di responsabilità degli arbitri, prevede una limitazione del quantum risarcitorio parametrata al triplo del compenso convenuto e stabilisce espressamente che, in mancanza di determinazione convenzionale, il limite sia commisurato al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile. Una previsione analoga non compare nell’art. 2407 c.c. Ne consegue che, quando manchi una valida determinazione sociale del compenso, occorre distinguere due piani. Sul piano del credito del sindaco, la mancata determinazione statutaria o assembleare non comporta gratuità dell’incarico, perché il compenso può essere liquidato dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c. Sul diverso piano della responsabilità, però, la liquidazione giudiziale non coincide automaticamente con il “compenso annuo percepito” cui la norma collega il limite risarcitorio, poiché interviene ex post per quantificare il corrispettivo dovuto e non per sanare retroattivamente la mancanza della fonte sociale richiesta dall’art. 2402 c.c. Può dunque sostenersi, in via prudenziale, che la determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c. non sia di per sé sufficiente a fondare l’applicazione del tetto risarcitorio, quando manchi una previa determinazione statutaria o assembleare del compenso. Diversamente, si dovrebbe ammettere che il sindaco convenuto in responsabilità possa chiedere, nello stesso giudizio, la liquidazione equitativa del compenso al solo fine di costruire il parametro della propria responsabilità limitata; soluzione che appare problematica, perché trasformerebbe un rimedio destinato a evitare la gratuità dell’incarico in un criterio postumo di delimitazione del debito risarcitorio. Resta, tuttavia, uno spazio interpretativo diverso: ove la liquidazione giudiziale del compenso intervenga in un autonomo giudizio o sia comunque già divenuta stabile prima della definizione della responsabilità, potrebbe sostenersi che essa individui il compenso dovuto per l’attività svolta e, quindi, il parametro economico cui rapportare il limite. Anche in tale ipotesi, però, il giudice dovrebbe evitare che importi pagati o contabilizzati in fatto, ma privi di valida fonte sociale, siano assunti automaticamente come base del calcolo. Conclusioni L’ordinanza n. 14630 del 2026 conferma l’impostazione rigorosa della giurisprudenza in tema di compenso degli organi sociali, adattandola alla peculiare posizione del sindaco. L’art. 2402 c.c. non si limita a indicare una modalità ordinaria di determinazione della retribuzione, ma individua le fonti necessarie del diritto al compenso: statuto, delibera assembleare all’atto della nomina e, in mancanza, determinazione giudiziale secondo l’art. 2233 c.c. A tale disciplina si salda il principio di invariabilità, che impedisce modifiche successive non deliberate dall’organo competente. Il punto centrale è che la volontà sociale non può essere ricostruita per equivalente. Non bastano gli accordi con gli amministratori, le fatture, le prassi contabili o l’approvazione del bilancio: tutti elementi che possono assumere rilievo probatorio sul piano dell’esecuzione del rapporto, ma non sostituiscono la deliberazione specifica richiesta dalla legge. Il principio di invariabilità, peraltro, non esclude che il rapporto tra attività svolta e diritto al compenso sia valutato secondo la scansione annuale prevista dall’art. 2402 c.c. La retribuzione è stabilita per l’intera durata dell’ufficio, ma matura annualmente; di conseguenza, l’eventuale grave inadempimento dei doveri di controllo può incidere sulla singola annualità interessata, senza necessariamente travolgere il diritto al compenso per gli altri periodi di corretto svolgimento dell’incarico. La stessa impostazione sembra riflettersi anche sul coordinamento con la nuova disciplina della responsabilità dei sindaci. Se il limite risarcitorio è costruito sul compenso annuo percepito, pare plausibile leggere tale espressione alla luce dell’art. 2402 c.c., così da escludere che possa fungere automaticamente da parametro qualsiasi importo materialmente versato. In questa prospettiva, assumerebbero rilievo soprattutto un compenso riconducibile a una valida determinazione statutaria o assembleare, ovvero una liquidazione giudiziale già idonea a quantificare il credito professionale, ferma restando la necessità di evitare che meri automatismi contabili o accordi informali vengano elevati a fonte del parametro risarcitorio. La decisione assume rilievo pratico perché segnala alle società l’esigenza di formalizzare tempestivamente la retribuzione dell’organo sindacale, evitando che la gestione informale del rapporto generi incertezza e contenzioso. Al tempo stesso, tutela il sindaco, impedendo che la mancanza della delibera si traduca in gratuità dell’incarico e riconoscendo, ove necessario, il ricorso alla liquidazione giudiziale, da compiersi non sulla base di automatismi contabili, ma secondo i criteri di congruità, importanza dell’opera e decoro professionale propri dell’art. 2233 c.c. Per approfondire Aiello M., artt. 2397-2407, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell’azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Amatore R., aggiornato da Agnino F., art. 2233 c.c., in Codice civile commentato, Giuffrè Francis Lefebvre, 2026. Bertolotti A., Società per azioni. Collegio sindacale. Revisori. Denunzia al tribunale, Torino, 2015; Cavalli G., I sindaci, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 5, Torino, 1988; Domenichini G., Il collegio sindacale, in Commentario Niccolini-Stagno d’Alcontres, II, Napoli, 2004; Magnani P., sub artt. 2400-2402, in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di Ghezzi, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005; Romano G., art. 2402 c.c., in Codice civile commentato, Giuffrè Francis Lefebvre, 2026. Romano G., La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 3, 2025, 6 ss. |