Doping e GDPR: pubblicazione online delle squalifiche degli atleti
15 Luglio 2026
La controversia nasce in Austria, dove la Nationale Anti‑Doping Agentur Austria (NADA) e l’Österreichische Anti‑Doping Rechtskommission (ÖADR) pubblicano sui propri siti i nominativi degli atleti squalificati, la disciplina praticata, il tipo di violazione, la durata e le ragioni della squalifica. Alcuni atleti chiedono la cancellazione dei dati, invocando il diritto all’oblio ex art. 17 RGPD e sostenendo che si tratti di dati sanitari e/o di dati relativi a reati. Ambito di applicazione del GDPR La Corte chiarisce che la lotta al doping non rientra tra le attività escluse dall’art. 2, par. 2, lett. a), GDPR (attività estranee al diritto UE, in particolare sicurezza nazionale). Ne consegue che la pubblicazione delle sanzioni antidoping è pienamente soggetta al RGPD, nonostante la materia sportiva resti di competenza degli Stati membri. Dati relativi alla salute (art. 9 GDPR) L’informazione che un atleta ha violato le norme antidoping e subisce una squalifica, di per sé, non costituisce normalmente “dato relativo alla salute” ai sensi dell’art. 9 GDPR. Diversamente, la qualificazione muta quando la pubblicazione menzioni il nome o la categoria della sostanza o del metodo vietato e tale informazione, combinata con altri elementi, consenta di desumere lo stato di salute fisico o mentale (anche futuro) dell’atleta. In tal caso si applica il regime rafforzato dell’art. 9, con possibili deroghe, tra cui quella per “motivi di interesse pubblico rilevante” (art. 9, par. 2, lett. g). Liceità, minimizzazione e proporzionalità della pubblicazione La Corte riconosce che la pubblicazione delle squalifiche per doping persegue un obiettivo di interesse generale: garantire lealtà delle competizioni, tutela della salute degli atleti e integrità dello sport, in linea con l’art. 165 TFUE. La base giuridica può essere l’adempimento di un obbligo legale e/o l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) GDPR), ma la normativa nazionale deve rispettare i principi di liceità e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e c)) e il criterio di proporzionalità di cui all’art. 6, par. 3, secondo comma. La Corte ritiene astrattamente legittima una legge che imponga la pubblicazione nominativa delle squalifiche – con eccezioni per atleti amatoriali, soggetti vulnerabili e “informatori” – ma sottolinea che, fuori da tali eccezioni tipizzate, i titolari del trattamento devono poter svolgere un bilanciamento individuale prima della pubblicazione online, tenendo conto: gravità della violazione, status dell’atleta (in particolare se di alto livello e notorio), platea dei destinatari e durata della permanenza online. La Corte sottolinea che la pubblicazione sul web comporta una grave ingerenza nei diritti fondamentali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta, anche per la potenziale illimitata diffusione e persistenza dei dati, e che la durata della pubblicazione non può eccedere quanto strettamente necessario, in particolare non oltre il periodo in cui la sanzione è effettivamente rilevante per la carriera sportiva dell’atleta. Dati su condanne penali (art. 10 GDPR) e reclamo preventivo (art. 77) La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 10 GDPR : le violazioni antidoping e le relative sanzioni non sono “reati” in senso autonomo europeo, ma misure disciplinari interne a un gruppo specifico (gli atleti), analoghe alle sanzioni disciplinari professionali. Infine, sul piano procedurale, la Corte riconosce che il reclamo all’autorità di controllo ex art. 77 GDPR è ricevibile anche in via preventiva, quando vi siano indizi concreti che la pubblicazione dei dati sia imminente o avverrà nel prossimo futuro. Ciò consente un intervento ex ante dell’autorità, anche mediante avvertimenti al titolare del trattamento, rafforzando la tutela effettiva degli interessati. |