Pretermissione del coniuge e concorso nella successione legittima
03 Agosto 2026
In base alla previsione dell’art. 457, comma 3, c.c. «le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari»: ne deriva che il testatore non possa “togliere” al legittimario, è tale è sempre il coniuge (tranne nel caso in cui gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato), la quota di legittima – cioè il valore minimo stabilito dalla legge in base al numero e/o qualità degli altri parenti del defunto – assegnando l’intero suo patrimonio ad altri soggetti. Ove ciò dovesse accadere, le disposizioni testamentarie – però – non sono nulle (da ultimo, Cass., sez. II, 13 maggio 2025, n. 12764), ma riducibili: concretamente il legittimario potrà ottenere una sentenza da parte del Tribunale che renda improduttiva di effetti la clausola testamentaria che lo ha danneggiato; fino a che non ci sia una pronuncia del Giudice, quindi, il testamento che leda il legittimario è pienamente valido. Dal punto di vista lessicale si distingue tra legittimario pretermesso, quando il testatore nulla gli abbia attribuito, e legittimario leso, quando il testatore gli abbia attribuito meno di quello che gli compete. Anche se il quesito potrebbe far pensare alla sussistenza di una pretermissione, vanno tenute presenti due circostanze:
Combinando le due circostanze di cui sopra, ne deriva che la moglie certamente non sia stata pretermessa, in quanto ella concorre nella successione legittima avente ad oggetto quanto non assegnato per testamento; è, invece, da stabilire in concreto se ella sia stata lesa, attraverso la comparazione del valore dei beni lasciati per testamento rispetto a quelli che verranno distribuiti secondo le norme della successione legittima. |