Ultime nuove dalla Suprema Corte: può il curatore avvalersi della derelictio per i beni qualificati rifiuti e situati nell’immobile di terzi?
15 Luglio 2026
Massima Il potere riconosciuto al curatore dall'art. 213, comma 2, codice della crisi, di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell'attività di liquidazione, non incontrando limiti quali che siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati. Il caso Nell’ambito di una liquidazione giudiziale, il giudice delegato, con decreto del 18/10/2023, in sostituzione del comitato dei creditori (art. 140, comma 4, d.lgs. n. 14/2019), richiamati gli artt. 142, comma 3,e 213, comma 2, c.c.i.i., autorizzava il curatore a non acquisire all'attivo fallimentare del materiale, appartenente alla debitrice, stante la "manifesta non convenienza". Tale materiale era stato già inventariato dal curatore perché presente nell'immobile, di proprietà di altra società (GPM), immobile che era stato sito operativo e produttivo della società insolvente. È bene precisare che il suddetto materiale in realtà era stato già qualificato come “rifiuti” da una perizia resa nell'ambito di un procedimento penale pendente dal 2019 dinanzi ad altro Tribunale. Avverso detto provvedimento la creditrice (GPM) ammessa al passivo della procedura di liquidazione, proponeva, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. n. 14/2019, reclamo, che il Tribunale di Treviso rigettava. Ed infatti, per iI Tribunale, il potere di derelizione era stato esercitato correttamente e legittimamente, posto che l'art. 213, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, richiede quale unico presupposto per l'esercizio dello stesso la manifesta non convenienza dell'attività liquidatoria e, nel caso di specie, la relazione dello stimatore, ex art 195, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, aveva evidenziato che, a fronte di un valore di realizzo di Euro 52.900 in sede di liquidazione, il costo di smaltimento delle giacenze di magazzino ammontava ad Euro 280.000, cui doveva aggiungersi il costo di bonifica del sito ove erano stati collocati i beni inventariati. Né – a dire del Tribunale - l'invocata correlazione tra detenzione e obbligo di smaltimento dei rifiuti avrebbe comportato la disapplicazione della derelizione, stante le caratteristiche dei beni interessati, posto che l’unico criterio vincolante per il curatore è quello della manifesta non convenienza dell'attività liquidativa. In definitiva, la Corte di merito concludeva nel senso che sia in caso di mancata acquisizione, sia di rinuncia alla liquidazione di cespiti già inventariati e acquisiti all'attivo, i beni retrocedono nella disponibilità del debitore, consentendo ai creditori, in deroga al principio del concorso sostanziale, l’esercizio di autonome azioni esecutive o cautelari sugli stessi. Avverso tale decreto la GPM (quale proprietaria dell'immobile su cui insistono i beni "abbandonati") ha proposto ricorso straordinario per cassazione. Le questioni A dire della società ricorrente, il Tribunale avrebbe esonerato il curatore - che si avvale del potere di cui all'art. 213 d.lgs. n. 14/2019- dagli oneri/obblighi ambientali gravanti sullo stesso in violazione del principio "chi inquina paga'", con un'interpretazione che non terrebbe conto "di una necessaria visione d'insieme della normativa dettata dal nuovo codice della crisi, anche alla luce della normativa ambientale, imposta dalla qualità di rifiuti e comunque dalla primazia delle norme sovranazionali dettate in materia". Da qui la lesione dei diritti del terzo "proprietario incolpevole" e delle prerogative della collettività. Segnatamente, per la ricorrente, laddove la procedura di liquidazione giudiziale abbia inventariato i beni, aventi natura di rifiuti, gli oneri di ripristino e di smaltimento degli stessi dovrebbero ricadere inevitabilmente sulla curatela, con sopportazione dei relativi costi sulla massa dei creditori; e ciò in quanto i creditori, alla cui tutela tende l'art. 213, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, avrebbero comunque, " - per così dire – in compensazione" un "contrappeso" laddove essi "beneficiano della ripartizione degli eventuali utili derivanti dalla liquidazione", oltre al fatto che, in ogni caso, il costo "ambientale" sostenuto dalla curatela sarebbe "equamente ripartito tra loro (...) atteso che la massa si riduce per tutti". La decisione del Tribunale, inoltre, finirebbe per addossare l'onere dello smaltimento sulla collettività o sull'incolpevole proprietario del sito (odierno ricorrente) e non sulla massa dei creditori del debitore (massa che non avrebbe tutela di pari grado in base alla preminente normativa comunitaria). Queste, in estrema sintesi, le ragioni alla base del ricorso straordinario. Le soluzioni giuridiche La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché proposto nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività. Ed infatti, in linea con la precedente giurisprudenza di legittimità, il decreto con il quale il tribunale si pronuncia sul reclamo contro il provvedimento (del giudice delegato in sostituzione del comitato) di autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di beni, ai sensi dell'art. 104-ter, comma 8, l.fall., è inimpugnabile con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Ciò in quanto privo di natura decisoria, per essere diretto “a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito della definitività, in quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile di modificazione, salva l'eventuale maturazione medio tempore di incompatibili diritti di terzi" (cfr. Cass. 17835/2019, Cass. 5447/2019 e 4346/2020). Quanto alla seconda questione, il Collegio ha statuito che gli artt. 142 e 213 d.lgs. n. 14/2019, che mirano ad evitare attività di liquidazione inutili ed antieconomiche, inidonee ad apportare utilità ai creditori, non patiscono deroghe in caso di beni qualificati come rifiuti. Per queste ragioni la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e stabilito, nell'interesse della legge, il seguente principio di diritto: il potere del curatore ex art 213, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, “è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell'attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati”. Osservazioni La decisione della Suprema Corte costituisce l’occasione per mettere meglio a punto sia la questione dell’interesse ad impugnare con ricorso straordinario il provvedimento di cui si discorre; sia quella di individuare eventuali limiti, di natura pubblicistica, alla derelictio di beni da parte degli organi della procedura di liquidazione giudiziale. Quanto alla prima problematica, la Corte afferma che il ricorso straordinario è, nel caso di specie, inammissibile posto che il provvedimento impugnato non incide su diritti soggettivi del "fallito", limitandosi la statuizione a sottrarre, come detto, i beni derelitti all'esecuzione concorsuale. Né il decreto presenta il carattere della definitività, perché la scelta gestoria resta comunque suscettibile di modificazione (almeno) fino a quando non sia terminata l'azione esecutiva eventualmente intrapresa dal curatore. Discorso più articolato va fatto in ordine alla sussistenza del potere del curatore di avvalersi della facoltà di abbandono dei beni ove gli stessi consistano in rifiuti da smaltire. A ben guardare, la derelictio di rifiuti situati, come nel caso di specie, in un immobile (condotto in locazione dalla società in bonis, con contratto risolto ante fallimento) di proprietà di un terzo, già creditore ammesso al passivo, va raccordato con il generale divieto di abbandono di rifiuti e con gli obblighi di rimozione, di recupero o smaltimento e di rispristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido; purché la violazione sia imputabile ad almeno uno di essi a titolo di dolo o colpa, in applicazione del noto principio di matrice comunitaria, "chi inquina paga" che addossa i costi della gestione dei rifiuti al produttore iniziale o al detentore, anche quando sia cessata l'attività di impresa (cfr. direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, artt. 3 e 14). Anche il Consiglio di Stato ha affermato (Ad. Plenaria, n. 3/2021) che l'onere di ripristino e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 del d.lgs. 152/2006 ricade sulla curatela: la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la qualifica di detentore degli stessi acquisita dalla curatela, tramite l'inventario dei beni, comportano la legittimazione passiva della curatela stessa all'ordine di rimozione dei rifiuti, in forza delle disposizioni del codice dell'Ambiente conforme al diritto unionale e, segnatamente, ai principi di prevenzione e responsabilità. I costi dell'inquinamento conseguenti all'attività di impresa dovrebbero, dunque, ricadere - non sulla collettività incolpevole – ma sulla massa dei creditori, quali beneficiari degli utili del fallimento e, più in generale, dei positivi effetti dell'ufficio della Curatela. Tale interpretazione è stata ulteriormente rafforzata da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Ad. Plenaria n. 1/2026) per cui la curatela è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall'imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento “sia quando l'illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell'imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l'illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all'imprenditore la detenzione dell'area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione. L'obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità, posti a carico della curatela, concernenti i rifiuti abbandonati dall'imprenditore successivamente fallito, su aree appartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione, in forza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalle direttive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui, per determinare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione, occorre avere riguardo all'inerenza dei rifiuti stessi all'attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all'imprenditore fallito". Pur avendo preso atto di tale orientamento, la Suprema Corte è dell’avviso che la legislazione pubblicistica relativa alla legittimazione passiva del curatore e alla conseguente responsabilità personale dello stesso per la mancata esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino, non incidano sulla questione – di matrice privatistica - della legittimità di un atto endofallimentare di gestione dell'attivo patrimoniale qual è la rinuncia alla liquidazione di un bene non conveniente per la massa dei creditori. A questo proposito la Cassazione richiama la giurisprudenza amministrativa per cui gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico connesse alla detenzione dei rifiuti gravano sul curatore con la conseguenza che "eventuali atti di dismissione dei beni anche se legittimamente adottati in base all'art. 104-ter l. fall., andranno considerati come atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico" (cfr. Cons. Stato n. 4383/2021 e n. 1763/2022). Si tratta di una precisazione non di poco conto che consente comunque alla Cassazione di affermare come l'esercizio del potere di rinuncia alla liquidazione dei beni qualificati come rifiuti patisca come unico limite la non convenienza della liquidazione, escludendo quindi che l'interesse dei creditori sconti la natura pubblicistica, della responsabilità del curatore, connessa alla produzione e all'abbandono di rifiuti inventariati e agli obblighi di smaltimento degli stessi previsti dalle norme nazionali e comunitari. In breve: le norme di cui agli artt. 142 e 213 d.lgs. n. 14/2019, che tendono ad evitare attività inutili ed antieconomiche, inidonee ad apportare utilità ai creditori, trovano applicazione anche quando si tratta di (beni già qualificati come) rifiuti. Sullo sfondo rimane la questione degli oneri di custodia dei rifiuti in capo al curatore, dopo la dismissione dei beni con conseguente ritorno degli stessi nella disponibilità del fallito, questione che è destinata a trasferirsi nel giudizio davanti all'autorità giudiziaria amministrativa, nel caso di impugnazione da parte della curatela dell'eventuale ordinanza sindacale, ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, di rimozione e/o ripristino dell'ente pubblico preposto alla tutela ambientale; nonché in sede concorsuale, nelle cause di insinuazione allo stato passivo promosse da un ente creditore nei confronti della liquidazione giudiziale nel caso di esecuzione in danno di un ordine di rimozione di rifiuti non ottemperato. A noi resta da dire che l’impostazione seguita dalla decisione in commento ci pare corretta; ciononostante non si può negare la necessità di un coordinamento normativo tra disciplina amministrativa, penale e civile. Oltre alla giurisprudenza richiamata nel testo, cfr., per la letteratura di settore, Capobianco, Costi ambientali e procedura fallimentare, tra interessi collettivi e tutela creditoria, in Dir. fall. e soc. comm., 2021, 1060; M. Fabiani, Natura giuridica della vendita forzata ed effetti sulla traslazione del rischio da “bene non a norma” in AA.VV., Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino, 2014, 1455 ss.; Id., Tutela dei creditori vs. tutela dell’ambiente nella liquidazione giudiziale, in dirittodellacrisi.it, 25 luglio 2023; M. Fabiani – F. Peres, La posizione del curatore e gli obblighi di ripristino ambientale, in Il Fall., 2021, 615 ss.; Giorgi, Rinuncia all’acquisizione e siti contaminati. Derelizione dei beni o “abbandono”…dei creditori?, in Dir. fall. e soc. comm., 2019, 1, 131. |