Appello fondato su documenti prodotti in primo grado: l’immanenza della prova
15 Luglio 2026
Appello fondato su documenti prodotti in primo grado e non ridepositati Nella vigenza del processo civile in modalità c.d. cartacea il problema delle conseguenze della mancata disponibilità, da parte del giudice d'appello, dei documenti già posti a base della decisione di primo grado e non riprodotti dalla parte appellata – a seguito del ritiro del proprio fascicolo e della mancata costituzione in secondo grado – era stato risolto, in sede nomofilattica, affermando il principio che era onere dell’appellante fornire la dimostrazione dei singoli motivi di gravame, con la conseguenza che ove non avesse prodotto o ripristinato i documenti sui quali le censure si fondavano, avvalendosi nel caso anche della facoltà , ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, restava precluso al giudice l’esame dei documenti stessi e, quindi, il gravame era destinato ad essere respinto (Cass. sez. un. 8 febbraio 2013 n. 3033; Cass. sez. un. 23 dicembre 2005 n. 28498). Tale indirizzo era giustificato dalla considerazione che il giudizio d'appello non poteva più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma aveva assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), traendone la conseguenza che l’appellante era assimilabile ad un attore in secondo grado quanto all’onere della prova derivante dalle censure formulate. È da chiarire, comunque, che la questione dell’onere della prova gravante specificamente sull’appellante si poneva solo per le prove c.d. precostituite, in quanto gli altri atti di istruzione erano inseriti nel fascicolo d’ufficio (art. 168, comma 2, c.p.c.) mentre i documenti erano presenti esclusivamente nel fascicolo di parte, il quale poteva essere ritirato e non restituito o, comunque, non ridepositato in appello in caso di contumacia. La direttiva invalsa nella giurisprudenza è stata successivamente oggetto di revisione a seguito non solo di talune osservazioni critiche della dottrina ma anche dell’avvento del processo civile telematico, nel quale il fascicolo di ufficio contiene anche una sezione per ogni parte costituita, a sua volta articolata in due sottosezioni, una per gli atti e l’altra per i documenti (art.74, comma 1, disp. att. c.p.c.) ed è sempre il cancelliere, a seguito dell’iscrizione della causa di appello, a richiedere la trasmissione dell’intero fascicolo di ufficio al cancelliere del giudice di primo grado (art. 347, comma 3, c.p.c.). Muovendo dai principi fondamentali del giusto processo e della sua ragionevole durata si è così pervenuti a ritenere (Cass. sez. un. 16 febbraio 2023 n. 4835) che l’acquisizione dei documenti ritualmente maturata in primo grado – sia in modalità telematica che in formato cartaceo - sia definitiva e non più condizionata dalle scelte difensive della parte che tali documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione : il fatto storico in essi rappresentato si ha, quindi, per dimostrato nel processo e deve costituire fonte di conoscenza per il giudice, spiegando una efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio (principio di non dispersione o di acquisizione della prova) (conf. Cass. sez. III 23 marzo 2024 n. 7923; Cass. sez. III 16 maggio 2026 n. 14551). Tale principio implica, tuttavia, che il giudice del gravame possa trovarsi ad esaminare motivi di appello che si fondino su documenti, già depositati in modalità cartacea, non più presenti nel fascicolo processuale. Al riguardo la richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 4835/2023 ha fornito diverse soluzioni operative. Il giudice del gravame può infatti apprezzare il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo (conf. Cass. sez. III 25 giugno 2025 n. 17128) oppure, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado. Inoltre, se la parte ha specificamente allegato nell'atto di appello - o nella comparsa di costituzione - il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado, invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che ometta la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo (conf. Cass. sez. III 25 giugno 2025 n. 17128). Resta, poi, integra la possibilità, già ammessa nel precedente indirizzo nomofilattico, di depositare copia dei documenti, già prodotti dalla controparte in originale, avvalendosi della facoltà di attingere al relativo fascicolo prevista dall’art. 76 disp. att. c.p.c.. In ogni caso, comunque, il principio di non dispersione della prova deve essere comperato con l’onere della formulazione specifica dei motivi di gravame ex art. 342 c.p.c. nell’ambito della persistente configurazione dell’appello quale revisio prioris istantiae : il giudice d'appello ha, infatti, il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Appello fondato su documenti prodotti per la prima volta in originale Se, quindi, è ormai da tempo consolidato l’assunto che il documento originale, prodotto in primo grado, possa essere surrogato in secondo grado dalla copia estratta ex art. 76 disp. att. c.p.c. dal fascicolo della parte che l’aveva originariamente offerto in comunicazione, la giurisprudenza è, invece, ancora oscillante in ordine all’ipotesi inversa, vale a dire alla possibilità di produrre per la prima volta in appello il documento originale che era stato prodotto solo in copia nel grado pregresso. A fronte, infatti, delle contestazioni sollevate in ordine alla conformità della copia all’originale (art. 2719 c.c.) od al disconoscimento della sottoscrizione (art. 214 c.p.c.), la parte che si sia limitata a produrre il documento in copia può risultare soccombente in primo grado e, quindi, si pone la questione se l’eventuale produzione, con l’atto di appello, dello stesso documento in originale sia compatibile con il divieto di nuove prove, anche precostituite, previsto in via generale dall’art.345, comma 3, c.p.c. (in disparte l’ipotesi, ivi espressamente prevista, in cui la parte dimostri di non aver potuto, per causa non imputabile, eseguire la produzione in primo grado, come pure quella in cui, nel rito c.d. del lavoro, il documento in originale sia ritenuto indispensabile ex art.437, comma 2, c.p.c.). Ebbene, secondo un indirizzo meno recente della Cassazione, non costituisce "nuova" produzione ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della mera regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto (Cass. sez. I 26 gennaio 2016 n. 1366). E’ da ritenersi sostanzialmente conforme, anche se riferita alle preclusioni probatorie maturate nell’ambito del primo grado, l’orientamento espresso da Cass. sez. VI-II 18 novembre 2021 n. 35167 secondo cui nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico. Più recentemente si è tuttavia, in senso contrario, argomentato che l'originale di un documento ha bensì lo stesso contenuto della copia ma essenzialmente diversa è la sua consistenza rappresentativa e che proprio a tale diversità di consistenza probatoria si riferisce il divieto di nuove prove sancito dall’art. 345, comma 3, c.p.c.; si aggiunge, inoltre, che consentire la produzione di un documento in originale in appello, senza che si dimostri l'impossibilità di poterlo produrre nel grado pregresso, sarebbe in manifesta contraddizione con il fatto che, non producendolo, si è impedita la verificazione e la querela, e ad a tali rimedi si dovrebbe dare ingresso per la prima volta in appello, con conseguente pregiudizio della durata del processo (Cass. sez. III 18 novembre 2022 n. 34025).
Può osservarsi che il rilievo assunto dal principio fondamentale della ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) nella configurazione, anche in sede interpretativa, della dialettica processuale, induce a preferire senz’altro l’orientamento più recente, salva restando la possibilità di essere rimessi in termini laddove si dimostri di non aver potuto produrre il documento originale, in primo grado, per causa non imputabile (art. 345, comma 3, c.p.c., quale norma speciale rispetto a quella prevista in via generale dall’art.153, comma 2, c.p.c.). A conclusioni diverse – e conformi a quelle della richiamata Cass. n. 3567/2021 - dovrebbe, tuttavia, pervenirsi nell’ambito del giudizio di primo grado laddove il documento originale sia prodotto bensì dopo le preclusioni probatorie maturate nella fase della trattazione ma comunque entro il termine assegnato dal giudice per il deposito delle “scritture di comparazione”, a seguito dell’istanza di verificazione della scrittura disconosciuta, ai sensi dell’art.217, comma 1, c.p.c.; all’interno dello stesso grado, infatti, le esigenze istruttorie sorte in fase di trattazione sono state ritenute, del tutto ragionevolmente, prevalenti su quelle inerenti al contenimento della durata del processo. |