Ricorso per cassazione e mancata censura di tutte le rationes decidendi
15 Luglio 2026
Questi i principi ribaditi dalla Corte: «Qualora la sentenza si fondi su una pluralità di autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sostenere il dictum giudiziale, l’omessa impugnazione di una di tali rationes rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe in alcun caso produrre l’annullamento della decisione, essendo ormai divenuta definitiva la motivazione non specificamente investita da gravame (cfr. Cass. n. 18641/2017, Cass. n. 17265/2022, Cass. n. 18403/2023, Cass. n. 17227/2025). Con una recente pronuncia è stato, altresì, precisato che, quando la sentenza di secondo grado sia sorretta da due distinte motivazioni - l’una in rito (inammissibilità dell’impugnazione), l’altra nel merito (infondatezza del gravame), entrambe compiute, argomentate e non meramente ipotetiche né qualificabili come obiter dicta - e il dispositivo si traduca in un rigetto dell’appello, il ricorrente per cassazione deve censurare ambedue le rationes decidendi, onde evitare che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse (cfr. Cass. n. 6968/2026, in particolare il paragrafo 3.8)». |